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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7500/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta ex art. 299 c.p.p. di declaratoria di cessazione dell'efficacia della custodia cautelare in carcere per presunta decorrenza dei termini massimi di custodia (sostenendo la retrodatazione del calcolo alla prima ordinanza cautelare del 21/07/2017 in virtù del vincolo di continuazione tra i fatti), con formula subordinata volta ad ottenere la sostituzione della misura con arresti domiciliari o a contestare l'aggravamento della misura stessa.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che il reato più grave (art. 74 DPR 309/1990, associazione) è stato commesso anche dopo il 21/07/2017 (fino a luglio 2018) e pertanto non è possibile retrodatare il termine massimo di custodia alla prima ordinanza del 21/07/2017. La Corte ha ritenuto infondato l'assunto sulla cosiddetta 'contestazione a catena' per mancanza del presupposto che la seconda ordinanza riguardasse fatti anteriori alla prima. È stata inoltre respinta l'eccezione relativa allo scomputo della pena definitiva perché non risultano elementi chiari su quanto della pena sia stato effettivamente scontato in regime di custodia cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma sulla impugnazione in sede di riesame; utilizzata come base procedurale per l'appello avverso l'ordinanza del GIP e per l'impugnazione cautelare che è stata rigettata.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Istanze dirette alla revoca o sostituzione della misura cautelare; il tribunale di merito ha rigettato l'istanza originaria che chiedeva la cessazione dell'efficacia della custodia cautelare.

  • art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare quando sono applicate misure per fatti diversi; la Corte ha ritenuto che non si applicasse al caso concreto perché il reato associativo contestato è emerso e si è protratto oltre la data del primo arresto.

  • art. 304 cod. proc. pen.

    Disciplina dei termini massimi della custodia cautelare; la Corte ha osservato che il calcolo dei termini si deve riferire al procedimento relativo al reato più grave effettivamente commesso e che, qui, l'associazione (art. 74) è posteriore al primo arresto.

  • art. 12 cod. proc. pen., lett. b) e lett. c)

    Rinvio alla disciplina della connessione e della contestazione; la Corte ha distinto la connessione qualificata e la continuazione quoad poenam, ritenendo che la continuità penale accertata non comporti automaticamente la retrodatazione dei termini di custodia quando il reato più grave è successivo.

  • art. 73 DPR 309/1990

    Delitti di detenzione illecita di stupefacenti: fatti per i quali era stata emessa la prima ordinanza (21/07/2017); rilevanti per la ricostruzione cronologica ma non utili a retrodatare i termini quando il reato associativo è stato commesso successivamente.

  • art. 74 DPR 309/1990

    Reato associativo (più grave) contestato fino a luglio 2018 e ritenuto dalla Corte d'appello come elemento determinante ai fini del calcolo dei termini massimi di custodia; la sua natura e la sua protrazione temporale hanno impedito la retrodatazione della decorrenza della custodia al 21/07/2017.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Divieto del doppio processo per lo stesso fatto (ne bis in idem) e temi connessi al comma 3 dell'art. 297; il ricorrente ha invocato il principio, ma la Corte ha ritenuto l'istanza infondata per mancanza dei presupposti temporali e probatori.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola sulla determinazione della pena in caso di continuazione e concorso formale di reati; richiamata in relazione alla determinazione della pena complessiva dalla Corte d'appello ma non sufficiente a stabilire la decorrenza dei termini cautelari come chiesta dalla difesa.

  • Corte costituzionale, sent. n. 233/2011

    Decisione invocata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della retrodatazione dei termini; la Corte ha ritenuto tale richiamo non pertinente perché la pronuncia costituzionale concerneva casi con diverso quadro fattuale e con accertamento definitivo anteriore.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 23166/2020 (Mazzitelli)

    Richiamata dalla difesa per la regola del computo dei termini in presenza di connessione qualificata/continuazione; il Collegio di legittimità ha comunque ritenuto che nel caso concreto non sussistessero gli elementi per applicare retrodatazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti di cancelleria relativi alla comunicazione della pronuncia: previsti nel dispositivo della sentenza.

Massime di principio

  • La decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare va calcolata con riferimento al procedimento relativo al reato piu grave effettivamente commesso: se il reato piu grave si è protratto o si è consumato dopo il primo provvedimento custodiale, non è possibile retrodatare automaticamente il termine alla data del primo arresto.
  • Il riconoscimento della continuazione quoad poenam o della connessione tra reati non implica automaticamente la retrodatazione dei termini cautelari: occorre verificare se la contestazione successiva riguardi fatti anteriori e se tali fatti fossero desumibili dagli atti al momento della prima misura (elemento necessario per la cosiddetta 'contestazione a catena').
  • La difesa ha l'onere di dimostrare, con riferimenti precisi e documenti, che i fatti assunti come 'più gravi' erano già conoscibili al tempo della prima ordinanza cautelare; allegazioni generiche o non corroborate sono insufficienti in sede di riesame o cassazione.
  • Richiami a pronunce costituzionali o di legittimità sono efficaci solo se il quadro fattuale coincide in modo sostanziale con quello delle pronunce richiamate; altrimenti il richiamo può essere dichiarato non pertinente.
  • Per ottenere lo scomputo della pena definitiva nell'ambito della valutazione dei termini di custodia cautelare occorre chiarire quanto del periodo scontato sia avvenuto in regime cautelare e quanto successivamente: la mera allegazione della pena definitiva non è sufficiente.
  • La 'contestazione a catena' richiede come presupposto indefettibile che la successiva ordinanza sia relativa a fatti anteriori al primo titolo custodiale; in mancanza di questo requisito la retrodatazione non trova applicazione.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare in Cassazione occorre essere specifici e autosufficienti nelle censure: argomentazioni generiche o riproposizioni di questioni già decise in precedenza sono spesso rigettate.

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