Cassazione Civile, Ordinanza n. 37453/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il titolare di un locale commerciale ha impugnato davanti al giudice di merito l’ordinanza-ingiunzione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli aveva irrogato una sanzione per violazione della disciplina sui giochi, in relazione all’installazione nel locale di un apparecchio multifunzionale c.d. TOTEM con libero accesso a Internet, utilizzato dai clienti per accedere a piattaforme di gioco on line. In cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della L. n. 689 del 1981, sostenendo che il fatto contestato nel verbale di accertamento sarebbe stato diverso da quello poi sanzionato con l’ordinanza ingiunzione, poiché nel verbale era stata barrata e quindi esclusa la condotta successivamente posta a base della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva esaminato il verbale di accertamento del 14 settembre 2015 e aveva accertato che, pur essendo stata depennata una delle ipotesi di condotta sanzionabile, risultava invece chiaramente contestata la condotta consistente nell’installazione dell’apparecchio TOTEM all’interno dell’esercizio. Inoltre, l’atto di contestazione successivo descriveva l’apparecchio come dotato di libero accesso a Internet e idoneo a consentire il gioco su piattaforme on line, in violazione della normativa richiamata. La censura è stata ritenuta inammissibile sia per difetto di specificità, perché non supportata da elementi idonei a dimostrare l’asserito errore interpretativo degli atti, sia perché la valutazione di corrispondenza tra verbale, contestazione e sanzione costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 646 e 648, L. n. 190 del 2014
La violazione di tali disposizioni costituiva il presupposto normativo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata.
art. 13, L. n. 689 del 1981
È stata invocata dal ricorrente per sostenere l’erroneità della contestazione/sanzione; la Corte non ha accolto la censura.
art. 14, L. n. 689 del 1981
È stata invocata dal ricorrente per dedurre la divergenza tra fatto contestato e fatto sanzionato; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile.
art. 7, comma 3 quater, d.l. n. 158 del 2012
La Corte richiama tale disposizione come norma sostanziale violata dalla condotta contestata, relativa all’utilizzo del TOTEM con accesso a Internet per il gioco on line.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile o comunque nei presupposti di legge.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1 quater come base per l’ulteriore contributo unificato dovuto, se del caso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che deduca l’erronea interpretazione degli atti amministrativi o del verbale di accertamento deve essere specifica e supportata da elementi idonei a dimostrare concretamente l’errore denunciato.
- La valutazione del giudice di merito circa la corrispondenza tra fatto contestato nel verbale, contestazione successiva e fatto posto a base della sanzione integra un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, salvo vizi dedotti nei limiti consentiti.
- Quando il verbale depenna solo una delle possibili condotte ma contestualmente indica in modo chiaro un’altra condotta, la censura di difetto di contestazione non è fondata se la sanzione è riferita a quest’ultima condotta.
- In materia di sanzioni amministrative, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del contenuto degli atti e della loro portata fattuale.
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