Sentenza del 23/03/2015 n. 1193 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
CONTENZIOSO TRIBUTARIO. Appello - Decisioni emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti - Impugnazione con unico atto - Ammissibilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione cumulativa è stata ritenuta ammissibile, nonostante le sentenze fossero state emesse in procedimenti distinti e riguardassero annualità diverse, poiché ricorrevano i requisiti di identità delle parti, del rapporto d'imposta e della questione giuridica decisiva. La pronuncia afferma quindi la possibilità di proporre un unico appello quando vi sia una stretta connessione sostanziale tra le controversie.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata esaminata l'ammissibilità dell'impugnazione cumulativa proposta con un unico atto contro più sentenze emesse in procedimenti formalmente distinti e relative a diverse annualità ICI. Il principio affermato è che tale modalità è ammessa quando le sentenze riguardano le stesse parti, si fondano sulla medesima ratio e concernono il medesimo rapporto giuridico d'imposta, purché la decisione dipenda integralmente dalla soluzione di un'identica questione di diritto comune a tutte le cause. La questione deve inoltre essere astrattamente idonea a formare un giudicato rilevabile d'ufficio nei diversi giudizi.
Norme richiamate
Disciplina processuale tributaria sull'impugnazione cumulativa
È ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze se esse sono state emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio", in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta.
L'impugnazione con unico atto non è esclusa dalla pluralità delle sentenze o dalla diversità delle annualità, quando le controversie dipendono dalla soluzione della stessa questione di diritto e presentano un collegamento sostanziale qualificato.
Principio del giudicato rilevabile d'ufficio
La questione comune deve essere suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative a quel rapporto d'imposta.
La possibilità di utilizzare un unico atto presuppone che la questione decisa abbia portata generale nell'ambito del rapporto tributario e possa produrre effetti vincolanti anche negli altri giudizi connessi.
Massime di principio
- È possibile impugnare più sentenze tributarie con un unico atto quando riguardano le stesse parti, lo stesso rapporto fiscale e una questione giuridica identica e decisiva per tutte.
- La diversità delle annualità d'imposta o la formale separazione dei procedimenti non impedisce il ricorso cumulativo, se esiste una connessione sostanziale qualificata.
- Non è sufficiente che le controversie siano semplicemente simili: la soluzione della medesima questione di diritto deve essere integralmente determinante per ciascun giudizio.
- Prima di proporre un'impugnazione cumulativa occorre verificare l'identità del rapporto d'imposta e l'idoneità della questione comune a formare un giudicato rilevabile d'ufficio.
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