Sentenza n. 34/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del diniego di permesso di costruire n. 4/2024, prot. n. 4255, adottato dal Comune di Campo nell’Elba il 19.03.2025 e notificato in pari data; - di ogni atto a questo presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché allo stato incognito, ivi compreso, per quanto occorrer possa: - il preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990 sull’istanza di permesso di costruire per realizzazione di abitazione rurale, prot. n. 17197, adottato dal Comune di Campo nell’Elba il 13.12.2024 e notificato in pari data; per l’accertamento del diritto della Società ricorrente ad ottenere il permesso di costruire richiesto con istanza del 19.01.2024, prot. n. 851; per la condanna del Comune di Campo nell’Elba all’adozione dello stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un'abitazione rurale in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente titolo edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva presentato un'istanza di permesso di costruire per un edificio rurale ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 18 agosto 1952. L'intervento era previsto da un piano di miglioramento agricolo e ambientale approvato dal Comune dopo una conferenza di servizi, nella quale la Soprintendenza aveva rilevato la compatibilità dell'opera con il PIT regionale. Il progetto era inoltre già stato assentito sotto il profilo paesaggistico mediante autorizzazione rilasciata dal Comune, previo parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza. Il Comune aveva tuttavia negato il permesso di costruire ritenendo il progetto non conforme alla disciplina della scheda 11 del PIT/PPR relativa alle aree tutelate per legge e alle disposizioni del PIT concernenti le aree di notevole interesse pubblico individuate dal D.M. 18 agosto 1952. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto che il Comune avesse svolto valutazioni paesaggistiche, anziché limitarsi alla verifica edilizia e urbanistica, esorbitando dalle proprie competenze. Sono stati inoltre dedotti ulteriori motivi concernenti l'errata applicazione della normativa del PIT, assorbiti dal giudice.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego di permesso di costruire. Ha rilevato che il PIT regionale ha valenza di piano paesaggistico nella parte in cui disciplina l'uso delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, mediante la cosiddetta vestizione dei vincoli. Il rispetto di tale disciplina deve essere verificato nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004. La competenza ad applicare le norme paesaggistiche del PIT spetta quindi all'autorità preposta alla tutela del paesaggio, non all'autorità comunale chiamata a esercitare i poteri di controllo edilizio e urbanistico. Nel caso concreto, la Soprintendenza e l'autorità paesaggistica comunale si erano già espresse favorevolmente sia nell'ambito dell'approvazione del piano di miglioramento agricolo e ambientale sia sullo specifico progetto. Il primo motivo è stato ritenuto fondato e ha assorbito le ulteriori censure sulla corretta applicazione del PIT. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego è indicato tra gli atti del procedimento, ma la decisione non fonda su di esso una specifica statuizione.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il rispetto della disciplina paesaggistica contenuta nel PIT, quale vestizione dei vincoli, deve essere verificato nel procedimento di autorizzazione paesaggistica.
D.M. 18 agosto 1952
Il decreto ha imposto il vincolo paesaggistico sull'area interessata dall'intervento.
Massime di principio
- La disciplina d'uso dettata dal piano paesaggistico regionale per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico costituisce vestizione del vincolo e deve essere applicata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica.
- L'autorità comunale competente per il controllo edilizio e urbanistico non può sostituirsi all'autorità preposta alla tutela del paesaggio svolgendo, nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, autonome valutazioni di conformità paesaggistica già rimesse al procedimento previsto dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004.
- Quando il progetto sia già stato favorevolmente valutato dall'autorità paesaggistica competente, il Comune, nell'esercizio dei poteri edilizi e urbanistici, non può negare il permesso di costruire sulla base di una propria autonoma applicazione della disciplina paesaggistica del piano regionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 36/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 37/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 38/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 50/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 51/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →