Cassazione Penale, Ordinanza n. 36871/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per l'occupazione di un immobile contro la volontà dell'ente titolare del diritto di proprietà. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte di merito avesse omesso una corretta valutazione della particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo dell'appello e volto a sollecitare una rivalutazione del merito, e il secondo manifestamente infondato perché la motivazione di appello aveva valorizzato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'art. 133 c.p., in particolare la persistenza della condotta dopo la diffida e i precedenti specifici.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato, da un lato, che il primo motivo riproponeva censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione conforme dei giudici di merito; dall'altro, che il secondo motivo sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. era infondato, perché il giudizio di particolare tenuità può essere fondato sugli elementi ritenuti significativi dal giudice, come la durata della condotta e i precedenti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto va valutata alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; non è necessaria la disamina di tutti gli elementi possibili, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
art. 133, comma 1, c.p.
Costituisce parametro di riferimento per il giudizio di particolare tenuità dell'offesa.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza evidenziare specifiche aporie o manifeste illogicità.
- In sede di legittimità non è consentita una mera lettura alternativa del materiale probatorio, quando la Corte di merito abbia fornito una motivazione logica e articolata.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve richiamare gli elementi di cui all'art. 133, comma 1, c.p. che reputa rilevanti; non è richiesta un'analitica considerazione di tutti i parametri astrattamente contemplati dalla norma.
- La perduranza della condotta dopo la diffida al rilascio e la presenza di precedenti specifici possono legittimamente escludere la particolare tenuità del fatto.
Come è indicizzato
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