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Sentenza

Sentenza n. 3606/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento dei provvedimenti inerenti alle pratiche prot. n. P-NA/L/Q/2023/119797, P-NA/L/Q/2023/116930, P-NA/L/Q/2023/116795, P-NA/L/Q/2023/117035, P-NA/L/Q/2023/118295, P-NA/L/Q/2023/117892, P-NA/L/Q/2023/117597, P-NA/L/Q/2023/116670, P-NA/L/Q/2023/119379, del 15.08.2025, notificati in pari data al datore di lavoro odierno ricorrente, con i quali la Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione ha disposto la decadenza della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata ai sensi del d.lgs. 286/98 dal ricorrente in favore di lavoratori stranieri.

Giustizia amministrativa202505554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti prefettizi di decadenza di nulla osta al lavoro subordinato per mancato ingresso dei lavoratori entro sei mesi dal rilascio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa aveva ottenuto diversi nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato di cittadini del Bangladesh. Nelle more, l’art. 3 del d.l. n. 145/2024 aveva disposto la sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi ad alto rischio di frode documentale, nonché la sospensione dei procedimenti di rilascio dei visti, fino al completamento delle verifiche dello Sportello Unico per l’Immigrazione. L’Ambasciata d’Italia a Dhaka aveva confermato che le pratiche erano sospese per legge. Nonostante ciò, la Prefettura di Napoli aveva dichiarato la decadenza dei nulla osta per decorso del termine semestrale previsto dalla disciplina sull’immigrazione. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.lgs. n. 286/1998, 3 del d.l. n. 145/2024 e 31 del d.P.R. n. 394/1999, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, sproporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria, erronea presupposizione e carenza di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la sospensione legale dell’efficacia dei nulla osta impedisse anche il decorso del termine di validità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa motivazione sulla normativa sopravvenuta e mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso cumulativo e annullato tutti i provvedimenti di decadenza. Ha ritenuto decisiva la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 145/2024: la sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta e dei procedimenti per il rilascio dei visti comporta anche la sospensione del decorso dei termini collegati, compreso il termine semestrale di validità del nulla osta. La Prefettura non poteva quindi dichiarare la decadenza per mancato ingresso dei lavoratori durante un periodo in cui l’ingresso e il rilascio dei visti erano legalmente sospesi. Il giudice ha inoltre ravvisato contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione meramente apparente, poiché l’Amministrazione aveva omesso di considerare la disciplina sopravvenuta e aveva imputato alla ricorrente un ritardo dipendente dalla sospensione legale e dal mancato completamento delle verifiche amministrative. L’Amministrazione dovrà riprendere il procedimento dal momento dell’interruzione illegittima, svolgere le verifiche previste dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024 e adottare le conseguenti determinazioni. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Prevede il termine semestrale di validità del nulla osta al lavoro, il cui decorso è stato ritenuto sospeso durante la sospensione legale dell’efficacia del nulla osta.

  • art. 3, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145

    l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more [...] i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia [...] sono sospesi

    La sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta e dei procedimenti per il rilascio dei visti sospende anche il decorso del termine di validità dei nulla osta e impedisce la dichiarazione di decadenza per mancato ingresso nel periodo sospensivo.

  • art. 31 d.P.R. 394/1999

    La disciplina della decadenza per mancato ingresso entro il termine di validità non può essere applicata durante il periodo in cui il nulla osta e il procedimento per il visto sono sospesi per legge.

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    Sono richiamati in relazione alla carenza di motivazione e alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto; la decisione si fonda tuttavia principalmente sulla violazione della sospensione legale.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è stato richiamato insieme al dovere di leale cooperazione, ritenendo contrario a tali principi imputare al privato gli effetti di un ritardo determinato dalla sospensione legale e dall’inerzia amministrativa.

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta sospende ex lege l’efficacia di un nulla osta amministrativo e il procedimento necessario per renderlo utilizzabile, sono sospesi anche i termini di validità e decadenza collegati all’atto, salvo diversa previsione normativa.
  • L’Amministrazione non può dichiarare la decadenza di un nulla osta per mancato esercizio o mancato ingresso durante un periodo nel quale l’efficacia del nulla osta e il procedimento presupposto sono sospesi per legge.
  • È illegittimo imputare al privato le conseguenze del mancato perfezionamento di una procedura quando tale mancato perfezionamento dipende da una sospensione normativa e dal mancato completamento, da parte dell’Amministrazione, delle verifiche necessarie alla rimozione della sospensione.
  • La decadenza fondata sul mero decorso del tempo è viziata da difetto di istruttoria e motivazione apparente quando l’Amministrazione omette di considerare una disciplina sopravvenuta che incide direttamente sul decorso del termine e sulla possibilità giuridica di utilizzare il titolo.
  • Annullato il provvedimento di decadenza illegittimamente adottato durante il periodo sospensivo, l’Amministrazione deve riprendere il procedimento dal momento in cui è stato interrotto, svolgere le verifiche previste dalla disciplina sopravvenuta e adottare le determinazioni conseguenti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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