Sentenza n. 558/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale per asserita incompetenza territoriale della Questura di Bergamo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia a seguito del rilascio di un nulla osta al lavoro stagionale da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli, non aveva potuto perfezionare la procedura del decreto flussi né sottoscrivere il contratto di soggiorno perché il datore di lavoro non si era presentato all’aeroporto e non aveva proceduto all’assunzione. Il ricorrente aveva quindi trovato ospitalità e risultava residente a Bergamo, presentando autonomamente alla Questura di Bergamo un’istanza di permesso di soggiorno. L’istanza era stata archiviata perché il nulla osta era stato rilasciato dalla Prefettura di Napoli. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 286/1998, sostenendo la competenza territoriale della Questura di Bergamo in ragione del luogo in cui egli si trovava e risiedeva al momento della domanda; 2) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; 3) violazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20 agosto 2007, per il mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione, nonostante la mancata stipula del contratto di soggiorno fosse imputabile al datore di lavoro e non al richiedente. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ritenuto competente la Questura di Bergamo e aveva ordinato la riapertura del procedimento, con contraddittorio procedimentale e adozione di un provvedimento espresso e motivato nel merito. La Questura aveva quindi riaperto il procedimento, comunicato l’avvio dell’istruttoria diretta al rigetto e ricevuto le memorie del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo l’ordinanza con cui era stata riconosciuta la competenza della Questura di Bergamo e ordinata la riapertura del procedimento, l’amministrazione ha adottato e depositato in giudizio un nuovo provvedimento, in data 18 febbraio 2025, con il quale ha confermato l’archiviazione, questa volta motivandola con la mancata conclusione della procedura del decreto flussi e con l’omessa sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nuovo provvedimento non è stato impugnato, nonostante fosse trascorso circa un anno dalla sua adozione e dal deposito in giudizio. La sopravvenienza del nuovo atto ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sul provvedimento originario. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del nuovo diniego né i presupposti sostanziali per il rilascio del titolo, poiché il nuovo atto non era stato impugnato. Le spese di lite sono state compensate. La liquidazione del compenso al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è stata rinviata a separato decreto presidenziale.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti.
La competenza a decidere sull’istanza di permesso di soggiorno spetta al questore della provincia in cui lo straniero si trova al momento della richiesta; nel caso concreto, la competenza è stata riconosciuta alla Questura di Bergamo, dove il richiedente risultava residente e domiciliato.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è stata invocata dal ricorrente per lamentare l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la sentenza definitiva non esamina tale censura nel merito, essendo divenuto improcedibile il ricorso.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sui presupposti sostanziali per il rilascio del titolo quando l’amministrazione non abbia ancora esercitato il relativo potere; per tale ragione, nella fase precedente, il TAR aveva ordinato la riapertura del procedimento senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione dell’istanza.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 286/1998, la competenza territoriale sull’istanza di permesso di soggiorno spetta alla Questura della provincia in cui lo straniero si trova al momento della richiesta, anche quando il nulla osta al lavoro sia stato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di una diversa provincia e la procedura originaria di ingresso e assunzione non si sia perfezionata.
- Quando il giudice amministrativo accerta la competenza dell’ufficio e ordina la riapertura del procedimento, non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione dei presupposti sostanziali per il rilascio del titolo se l’amministrazione non ha ancora esercitato il potere.
- L’adozione, nel corso del giudizio, di un nuovo provvedimento che sostituisce o conferma quello impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’atto originario quando il nuovo provvedimento non venga autonomamente impugnato.
- La sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento amministrativo non consente al giudice di esaminarne direttamente la legittimità in assenza di una specifica impugnazione, anche quando il nuovo atto sia stato depositato nel giudizio relativo all’atto precedente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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