Cassazione Penale, Sentenza n. 11244/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) mancata assunzione dell'esame dell'imputato e violazione dell'art. 503 c.p.p., con richiesta di rinnovazione istruttoria in appello; 2) vizio di motivazione e violazione del principio dell'onere della prova rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva (contestando la ricezione delle raccomandate del curatore, l'idoneità degli indirizzi e la mancata verifica dei conti della fallita); 3) illegittimità del riconoscimento dell'aggravante per danno patrimoniale di rilevante entità (art. 219, comma 1 legge fall.), basata su bilancio 2014 e su una valutazione dei crediti; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancata derubricazione in bancarotta semplice documentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Motivazioni principali: 1) l'assenza volontaria dell'imputato all'udienza non obbliga il giudice a rinviare né legittima una censura per mancata audizione; l'art. 513 c.p.p. consente l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali; la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è stata formulata tardivamente e senza specificare l'indispensabilità dell'atto istruttorio; 2) quanto alla bancarotta documentale e distrattiva, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato la sua ignoranza del fallimento né dato spiegazioni sulla destinazione dei beni; la giurisprudenza ammette che, se i beni risultano mancanti e l'amministratore non prova la loro destinazione, può desumersi la distrazione; 3) l'aggravante di cui all'art. 219 è stata correttamente applicata sulla base del valore della sottrazione (circa 1.200.000 euro) e del conseguente danno per i creditori; 4) la mancata concessione delle attenuanti generiche è fondata e la derubricazione non si imponeva, poiché non si discuteva mera omissione o tenuta irregolare delle scritture ma una ipotesi di sottrazione. Consegue condanna alle spese e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 503 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata per la mancata assunzione dell'esame; la Corte non ha ritenuto fondata la censura poiché l'assenza volontaria dell'imputato non costituisce giusta causa di rinvio.
art. 513 comma 1 cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che, in caso di assenza dell'imputato, le sue dichiarazioni predibattimentali possono essere acquisite su richiesta di parte e l'assenza volontaria non impone il rinvio per l'audizione.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiami sulla necessità che la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello sia formulata tempestivamente e con specificazione delle ragioni che ne giustificano l'indispensabilità; la richiesta tardiva o generica è inammissibile.
art. 16 comma 1 n. 3 legge fallimentare
La Corte osserva che la ricezione delle raccomandate del curatore non è il momento costitutivo dell'obbligo di consegna delle scritture: l'obbligo grava sull'amministratore indipendentemente dalla prova di ricezione della comunicazione.
art. 219 comma 1 legge fallimentare
Applicata per valutare la circostanza aggravante relativa al danno patrimoniale di rilevante entità; la Corte ha ritenuto fondato l'aggravamento sulla base dell'ammontare della sottrazione denunciata.
art. 217 comma 2 legge fallimentare
Richiamato per distinguere la fattispecie: la derubricazione in bancarotta documentale semplice avrebbe senso solo se si trattasse di omessa o irregolare tenuta delle scritture, mentre nel caso di specie si è ritenuta una sottrazione.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato sul tema delle circostanze attenuanti: l'incensuratezza da sola non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche, specie se emergono elementi contrari.
Massime di principio
- L'assenza volontaria dell'imputato all'udienza, se non giustificata, non obbliga il giudice a rinviare né legittima automaticamente la rinnovazione dell'istruttoria in appello.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello deve essere formulata tempestivamente e con motivazione precisa che dimostri l'indispensabilità della prova; eccezionalità e specificità sono requisiti essenziali.
- In reati fallimentari, la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni aziendali può legittimare la presunzione di distrazione: l'onere di spiegare la sorte degli asset può ricadere sull'amministratore quando i beni risultano mancanti.
- La mancata ricezione formale di una comunicazione del curatore (es. raccomandata) non esonera l'amministratore dall'obbligo di consegnare le scritture contabili; l'obbligo sussiste indipendentemente dalla prova della ricezione.
- Il riconoscimento di aggravanti patrimoniali si valuta sul quantum del danno o della sottrazione e non viene meno se la natura dei crediti (fornitori vs Erario) è diversa; ciò incide sulla misura ma non sulla sussistenza dell'aggravante.
- L'incensuratezza dell'imputato non garantisce di per sé il riconoscimento di attenuanti generiche: il giudice valuta il complesso degli elementi di personalità e di condotta.
- La derubricazione da bancarotta fraudolenta a semplice documentale richiede che emergano elementi concreti che escludano la distrazione o l'occultamento dei beni; la mera mancanza di documentazione non è sempre sufficiente.
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