Cassazione Penale, Sentenza n. 31716/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre censure: 1) (capo B) contestazione della configurabilità del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe erroneamente dedotto il dolo dall'"interesse" del ricorrente a occultare le vicende societarie senza indicare ulteriori elementi fattuali a sostegno e senza considerare elementi contrari (es. assenza delle condizioni di fallibilità); 2) contestazione della qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto della societa' Danco s.r.l. (destinataria dei beni asseritamente distratti), lamentando che le sentenze di merito non avrebbero considerato dichiarazioni di terzi (dipendenti e fornitore) che collegavano l'attivita' gestionale ad altri soggetti e non all'imputato; 3) (capo C) contestazione della ritenuta conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza di fallimento e della convocazione del curatore, sulla base del rilievo che la raccomandata era stata invece inviata dall'UNEp e della notifica mediante deposito presso la casa comunale, sicche' l'imputato non avrebbe avuto piena conoscenza degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso (con dichiarazione di inammissibilita' del terzo motivo e infondatezza degli altri due). Sono confermate le condanne pronunciate in primo grado e modificate in parte dalla Corte d'Appello: il ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A), bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e omessa presentazione al curatore (capo C); la Corte d'Appello aveva ridotto la pena a 2 anni e 2 mesi di reclusione (pene accessorie fallimentari nella medesima durata) e tale statuizione e' stata mantenuta definitiva perche' il ricorso per cassazione e' stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito circa la ricostruzione fattuale (mancata esibizione della contabilità 2016, emissione di fattura a favore di Danco quando la fallita era gia' priva di beni, costituzione e gestione di Danco in coincidenza con la cessazione dell'attivita' della fallita, pagamento in contanti dei canoni di locazione e rapporti preliminari curati dall'imputato) e ha escluso che la censura sull'amministratore di fatto fosse idonea a disarticolare la motivazione. Ha inoltre ritenuto priva di correlazione la censura relativa alla mancata conoscenza della comunicazione del curatore, atteso che i giudici di merito hanno documentato un contatto diretto e un'intesa sulla data prima dell'invio della raccomandata. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Disciplina la possibilita' di svolgere la requisitoria scritta e la facolta' di non richiedere discussione orale; richiamata per giustificare la procedura di requisitoria scritta davanti alla Corte di cassazione
Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione d.l. n.137/2020)
Atto di conversione del decreto-legge n.137/2020; richiamata congiuntamente per la disciplina procedurale citata
Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 5-duodecies (convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n.199)
Richiamato per indicare la proroga della norma procedurale relativa alla sospensione delle udienze e modalita' di svolgimento, citato come riferimento normativo alle modalita' procedurali
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina i limiti di estensione dei motivi di ricorso per cassazione rispetto all'impugnazione originaria; richiamata per fissare i limiti formali dell'impugnazione
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 (Longo)
Principio secondo cui un elemento processuale considerato 'periferico' nel contesto del compendio probatorio non basta a disarticolare l'insieme motivazionale del giudice di merito
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 (Pezzo)
Richiama l'esigenza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle del ricorso; il ricorso deve incardinare in modo completo le critiche alla motivazione di merito
Massime di principio
- Le affermazioni di responsabilita' per bancarotta fraudolenta, specie per distrazione o documentale, possono fondarsi su elementi indiziari coordinati (mancata contabilità, fatture emesse quando la societa' era gia' priva di beni, coincidenza temporale tra cessazione e costituzione di nuova societa', pagamenti in contanti) e non si respingono se non sussistono evidenti contraddizioni o omissioni nella motivazione dei giudici di merito
- La qualifica di 'amministratore di fatto' puo' essere trattenuta anche da elementi concatenati e concreti; contestare tale qualificazione richiede di proporre elementi specifici che dimostrino l'assenza di qualsiasi ruolo decisionale, non limitandosi a mere affermazioni generiche o a dichiarazioni non coerenti con l'insieme probatorio
- La mancata esibizione di documentazione contabile rilevante aggrava la posizione dell'imputato e puo' essere valutata dal giudice come indicativa di volonta' di occultamento: il silenzio probatorio pesa se non vi sono spiegazioni plausibili e coerenti
- In tema di notifiche e conoscenza di atti, la Corte valorizza anche i contatti diretti e le intese tra curatore e imputato: la presenza di un contatto personale o di un accordo sulla data di incontro puo' escludere efficacemente la tesi dell'ignaro ricevimento
- La Corte di Cassazione e' riluttante a riformare le valutazioni di fatto dei giudici di merito salvo che sussistano vizi di motivazione, contraddittorieta' manifesta o palese illogicita'; le censure devono mostrare una correlazione completa e argomentata con i punti decisionali della sentenza impugnata
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