Cassazione Penale, Sentenza n. 43901/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello: Mercuri contestava la mancata derubricazione in incauto acquisto/contravvenzione e il mancato riconoscimento delle attenuanti e della riduzione per continuazione (sostenendo buona fede e validità delle fatture esibite); Mangiaruga contestava la mancata declaratoria di prescrizione del reato di favoreggiamento, deducendo errore nel calcolo dei termini prescrizionali in relazione all'incidenza della recidiva qualificata.
La decisione
Per Mercuri il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna per ricettazione confermata dai giudici di legittimità sulla base della conforme valutazione di merito (alterazione dei segni identificativi delle parti, provenienza illecita accertata per vari motopropulsori e utilizzo di fatture emesse da società inoperative come prova del dolo). Per Mangiaruga la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti in quanto, con le date effettivamente acquisite e con la regola interpretativa applicata circa la recidiva qualificata (che incide sia sul termine-base che sull'estensione del termine prescrizionale), il reato risulta estinto per prescrizione. Inoltre Mercuri è condannato alle spese e al versamento a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che la detenzione di numerose parti meccaniche con segni identificativi abrasivi e l'utilizzo di fatture emesse da società inoperative dimostrino il dolo richiesto per la ricettazione; l'uso di fatture di comodo è stato valutato come tentativo di legittimare beni di provenienza illecita
art. 712 cod. pen. (contravvenzione)
La Corte ha scartato la qualificazione come mera contravvenzione colposa (art. 712), ritenendo che gli elementi processuali dimostrassero il dolo e non una semplice colpa
art. 81 cod. pen. (continuazione)
I giudici hanno applicato l'aumento per continuazione considerandolo adeguato: la ricezione di più beni, ciascuno con autonoma provenienza delittuosa, integra più eventi giuridici e consente l'aumento per continuazione
art. 157 cod. pen. e art. 161 cod. pen. (prescrizione)
La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la recidiva qualificata incide sia sul termine-base di prescrizione (art.157, comma 2) sia sull'entità della proroga in presenza di atti interruttivi (art.161, comma 2); applicando tale criterio e considerando le date effettive degli atti, il reato a carico di Mangiaruga è risultato prescritto
art. 99 cod. pen. (recidiva)
La recidiva, valutata come aggravante speciale, è stata considerata ai fini dell'aumento di pena e del calcolo della prescrizione secondo la giurisprudenza richiamata
art. 125 comma 3 e art. 521 cod. proc. pen.
Motivi nuovi sollevati dalla difesa sono stati valutati ma ritenuti non idonei a riformare la valutazione di merito quando si tratta di censurare la percezione dei fatti consolidata da due giudizi conformi
art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammenda)
La Corte ha condannato il ricorrente (Mercuri) alle spese di giudizio e disposto il versamento di una somma equa alla Cassa delle Ammende per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La presenza di oggetti con segni identificativi abrasivi o alterati è un forte indizio di provenienza illecita e può giustificare la qualificazione per ricettazione se il possessore non dimostra la liceità del possesso
- L'utilizzo di fatture emesse da società risultate inattive o con oggetto sociale incompatibile costituisce elemento probatorio rilevante per dimostrare il dolo di chi cerca di giustificare la provenienza di beni sospetti
- In presenza di più beni ciascuno con autonoma provenienza delittuosa, si considera la pluralità di reati e la continuazione può essere applicata per aumentare la pena, anche se l'aumento può essere quantitativamente contenuto
- Per il calcolo della prescrizione, la recidiva qualificata influenza sia il termine-base sia l'estensione del termine in caso di atti interruttivi: difese basate su interpretazioni isolate della recidiva rischiano di essere respinte dalla giurisprudenza consolidata
- La Corte di legittimità non rivede liberamente la valutazione probatoria quando vi è una doppia conforme di merito: i ricorsi che ripropongono rivalutazioni dei fatti senza nuovi elementi probatori sono frequentemente dichiarati inammissibili
- Motivi nuovi introdotti in cassazione su questioni di fatto o con allegazioni tardive hanno scarse probabilità di successo salvo che non emergano elementi decisivi non valutati nei gradi precedenti
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