Cassazione Penale, Sentenza n. 7527/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P., deducendo: (1) motivazione illogica, carente e contraddittoria sulla gravità indiziaria e travisamento delle prove, con osservazione che altri sarebbero i reali autori delle richieste estorsive e che non si era tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa; (2) errata qualificazione dell'ipotesi come estorsione consumata anziché tentata; (3) difetto di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis c.p.; (4) difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari che giustificano la custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la gravità indiziaria attraverso una ricostruzione approfondita basata sull'interpretazione delle intercettazioni e sul coinvolgimento del ricorrente (anche per l'uso del suo nome di battesimo e precedenti vicende processuali). Ha ribadito la deferenza del giudice di legittimità rispetto alle valutazioni di fatto del giudice di merito sulle intercettazioni, sindacabili solo per manifesta illogicità. Ha altresì confermato: (i) la qualificazione dei fatti come estorsione consumata sulla base di conversazioni che attestavano pagamenti; (ii) l'applicabilità dell'aggravante mafiosa in relazione all'azione di cosche locali; (iii) la necessità della custodia cautelare, considerata adeguata per i reati aggravati ex art. 416‑bis c.p. e rafforzata dalla pendenza di altri procedimenti per associazione mafiosa e dalla latitanza dell'indagato. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e disposti gli adempimenti di cancelleria (art. 94, co. 1‑ter disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 cod.procedura penale (lett. b) e lett. e))
Norme che individuano i motivi di cassazione; richiamate nel ricorso per censurare violazioni e carenze di motivazione e travisamento della prova. La Corte ha valutato tali censure come infondate perché la motivazione del giudice di merito è risultata congrua e non manifestamente illogica.
art. 416‑bis codice penale
Aggravante per il reato compiuto per agevolare l'attività di un'associazione mafiosa. La Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante sulla base del coinvolgimento di cosche locali.
art. 616 cod.procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata dalla Corte al ricorrente.
art. 173 disp. att. cod.procedura penale
Consente la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; utilizzato per riassumere i motivi presentati dal difensore del ricorrente.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod.procedura penale
Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte; la Corte ha disposto l'inoltro per gli adempimenti conseguenti.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari il sindacato di legittimità sulla valutazione della gravità indiziaria è limitato: la Corte di Cassazione verifica solo se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato e se la motivazione sia logicamente congrua, non riesaminando i fatti come fosse un nuovo giudice.
- L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio cifrato è questione di fatto rimessa al giudice di merito; può essere ribaltata in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- La mancanza di collaborazione o la non identificazione del sospetto da parte della persona offesa non esclude automaticamente la sussistenza di gravi indizi se vi sono altri elementi indizianti (es. intercettazioni, riferimenti in ambienti criminali, precedenti procedimenti).
- Nel caso di reati aggravati dall'art. 416‑bis c.p. sussiste una presunzione di adeguatezza della misura custodiale e la sussistenza di esigenze cautelari può essere rafforzata da comportamenti pregressi (es. latitanza) e dalla contemporanea pendenza di procedimenti per associazione mafiosa.
- La qualificazione di estorsione come consumata può basarsi su elementi indiziari che attestino l'avvenuto pagamento o la realizzazione dell'evento tipico; non è necessario che tutte le circostanze siano provate in sede cautelare, purché sussistano gravi indizi valutati logicamente.
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