Cassazione Penale, Sentenza n. 18338/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la conferma della condanna subita in primo grado per due capi di imputazione: (a) violazione dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (ingresso illegale) e (b) falso ideologico/false generalità ai sensi dell'art. 495 c.p. con riferimento all'elemento psicologico. I motivi dedotti sono due: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo nel reato di false generalità: l'imputato ha contestato che la discrepanza tra il nome realmente pronunciato e quello verbalizzato fosse solo frutto di una diversa pronuncia (una vocale) e non di un deliberato mendacio; 2) vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena (art. 133 c.p.), sostenendo che i giudici non avrebbero adeguatamente considerato le sue origini e il fatto che fosse in fuga da un paese con gravi violazioni dei diritti umani, circostanza che avrebbe dovuto temperare la valutazione aggravante del precedente ingresso illegale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione dei giudici di merito non si limitava alla presunta confusione su una vocale, ma evidenziava che il ricorrente aveva fornito solo due dei quattro elementi che componevano il suo nome e aveva già una precedente condanna per false generalità; perciò risultava adeguatamente provata la coscienza e volontà della condotta (dolo generico). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che il giudice del merito avesse esercitato legittimamente la propria discrezionalità nella quantificazione della pena, richiamando i precedenti penali e comportamentali e motivando in modo non illogico; inoltre la pena inflitta era sotto la media edittale, ridotta per il rito abbreviato, circostanza che rende meno stringente l'obbligo di motivazione dettagliata. Conseguentemente la sentenza di condanna è stata confermata (pena complessiva di 2 anni e 8 mesi, riconosciuta la continuazione tra i reati) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13
La norma è richiamata in relazione al capo di imputazione relativo all'ingresso illegale; la Corte l'ha considerata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna (capo a). Dal testo della sentenza emerge che tale censura non è stata ritenuta decisiva rispetto alla responsabilità complessiva dell'imputato.
codice penale, art. 495, comma 1
L'art. 495 c.p. (false attestazioni o dichiarazioni) è stato applicato per la condanna relativa alle false generalità. La Corte ha interpretato la norma richiamando che per questo delitto non è richiesto dolo specifico finalizzato a uno scopo particolare, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta falsificante al momento della dichiarazione al pubblico ufficiale.
codice penale, art. 61, comma 1, n. 2
La norma è citata tra quelle valutate nell'ambito delle circostanze rilevanti per la quantificazione della pena. Dal testo non emerge una interpretazione analitica della disposizione, ma viene richiamata nell'insieme degli elementi (precedenti penali, condotte reiterate) che hanno portato i giudici di merito ad una quantificazione maggiormente afflittiva entro i limiti discrezionali consentiti.
codice penale, art. 133
L'art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena) è richiamato nel motivo di cassazione relativo alla dosimetria. La Corte di legittimità ha ribadito che il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella valutazione dei criteri di cui all'art. 133 ed è sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione sia manifestamente illogica o arbitraria; nel caso di specie la motivazione è stata ritenuta adeguata e non contraddittoria, specialmente trattandosi di pena sotto la media edittale.
giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 5, n. 2676/2021 e altre richiamate)
La Corte ha richiamato precedenti di Cassazione che precisano la nozione di dolo nel reato di falsa attestazione (non richiesto dolo specifico) e principi circa l'insindacabilità, in sede di legittimità, della dosimetria adeguatamente motivata. Tali precedenti sono stati usati per confermare l'interpretazione dei giudici di merito.
Massime di principio
- Nel reato di false generalità (art. 495 c.p.) non è necessario dimostrare un dolo specifico volto a uno scopo particolare: è sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o incompleta al pubblico ufficiale.
- La semplice discrepanza fonetica o una diversa pronuncia di una vocale non è di per sé sufficiente a escludere il dolo; va valutato il complesso degli elementi (es. omissione di parti significative del nome, precedenti per false generalità, comportamento contestuale) per stabilire la volontarietà della falsità.
- In tema di determinazione della pena (art. 133 c.p.) il giudice del merito ha ampia discrezionalità: la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo se essa sia illogica, contraddittoria o arbitraria. Quando la pena è inferiore alla media edittale, la motivazione può essere anche sintetica purché rinvenibile nel complesso della sentenza.
- Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione in Cassazione è necessario discutere in modo specifico e puntuale i passaggi valutativi del giudice di merito; censure generiche o ipotesi non supportate da elementi oggettivi sono destinate a essere respinte.
- La presenza di precedenti penali o di polizia e la reiterazione di condotte affini (es. ripetuti utilizzi di generalità false) costituiscono elementi molto rilevanti per l'affermazione del dolo e per l'aggravamento/determinazione della pena.
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