Cassazione Penale, Ordinanza n. 08865/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per l'effetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione non interviene nel merito della responsabilità, ma conferma la sentenza impugnata sotto il profilo del trattamento punitivo contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo, in sostanza, il trattamento sanzionatorio irrogato. La censura si è concentrata sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, sostenendo il giudizio di prevalenza delle attenuanti, ma la Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano formulati in modo marcatamente generico e comunque non consentiti in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata ritenuta sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive; inoltre, la pretesa difensiva è stata giudicata manifestamente infondata in diritto per la preclusione derivante dall'art. 69, comma 4, c.p. rispetto al giudizio di prevalenza invocato.
Norme richiamate
art. 69, comma 4, c.p.
La Corte richiama la preclusione ostativa al giudizio di prevalenza delle attenuanti invocato dalla difesa, ritenendo manifestamente infondata la censura in diritto sul bilanciamento delle circostanze.
art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche contro il trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con effettivo esame delle deduzioni difensive.
- La contestazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze è infondata quando la legge prevede una preclusione espressa al giudizio di prevalenza invocato dalla difesa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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