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Sentenza

Sentenza n. 2989/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – del provvedimento prot. n. 0019923 del 12 giugno 2024, con il quale il Dirigente del Settore Tecnico – organo incompetente - ha respinto l’istanza depositata dalle società ricorrenti (prot. n. 41527 del 07.12.2023) ai fini dell’approvazione della “proposta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per il recupero, ai sensi dell’art. 29 della legge L. n. 47/1985 e dell’art. 23 – commi 4, 5 e 6 della L.R.C. n. 16/2004, dell’insediamento denominato “Grand Hotel La Sonrisa”; – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali; b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14 novembre 2024: – della delibera di G.C. n. 135 del 08.10.2024, con la quale è stata respinta l’istanza depositata dalle società ricorrenti (prot. n. 41527 del 07.12.2023) ai fini dell’approvazione della “proposta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per il recupero, ai sensi dell’art. 29 della legge L. n. 47/1985 e dell’art. 23 – commi 4, 5 e 6 della L.R.C. n. 16/2004, dell’insediamento denominato “Grand Hotel La Sonrisa”; – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 31200 del 26.09.2024, recante la comunicazione dei motivi ostativi; – della delibera di G.C. n. 143 del 14.10.2024, con la quale sono stati dettati atti di indirizzo per gli atti consequenziali; – ove e per quanto occorra, della nota del 06.11.2024, avente ad oggetto “verifica catastale ed ispezione del bene acquisito al patrimonio II Accesso”; - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali; c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 dicembre 2024: – del provvedimento prot. n. 41219 dell’11.12.2024, con il quale il Dirigente del Settore tecnico – Ufficio Suap ha disposto “la revoca della licenza di pubblico esercizio n. 15 del 30.08.1988 aggiornata con n. 17 del 28.12.90 e della licenza per l’esercizio di attività alberghiera n. 1/88 aggiornata in data 21/05/2001 con rilascio di autorizzazione sanitaria n. 279/2001, per l’esercizio di attività alberghiera e contestuale cessazione delle attività alberghiera e di ristorazione nel complesso denominato “La Sonrisa s.p.a.”; – della nota prot. n. 39773 del 29.11.2024, con la quale la P.A. ha assegnato un termine di appena 5 giorni per presentare osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento sub c); - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 37754 del 14.11.2024, recante la comunicazione di avvio del procedimento; – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali. d) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10 marzo 2025: - della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20.12.2024, successivamente conosciuta, recante atti di indirizzo in ordine alle modalità di recupero del complesso immobiliare denominato “Grand Hotel La Sonrisa” e, in particolare, è stata ammessa la possibilità di prevedere destinazioni della struttura de qua diverse da quelle attualmente presenti ovvero modalità di recupero diverse dal Piano di Recupero precedentemente depositato dalle ricorrenti; – ove e per quanto occorra, della delibera di indirizzo n. 143/2024, richiamata nella delibera sub a); – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202404350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di approvazione di un piano urbanistico attuativo di recupero, revoca delle licenze alberghiera e di pubblico esercizio, nonché delibera consiliare di indirizzo sulle modalità di recupero del complesso immobiliare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato, dapprima, il diniego dirigenziale di approvazione della proposta di Piano Urbanistico Attuativo per il recupero del complesso alberghiero, deducendo l’incompetenza del dirigente in favore della Giunta comunale, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, nel merito, la propria legittimazione a proporre il piano nonostante la confisca urbanistica disposta in sede penale. Hanno sostenuto che, al momento della presentazione dell’istanza, la confisca non fosse ancora definitiva e che la successiva approvazione del piano avrebbe potuto incidere sulla misura ablativa, oltre a dedurre la conformità dell’intervento alla vigente pianificazione urbanistica e un danno da ritardo. Il diniego dirigenziale è stato poi sostituito dalla delibera di Giunta comunale, anch’essa impugnata con motivi aggiunti, con la quale l’amministrazione ha ribadito l’assenza di legittimazione delle società, non essendo più titolari del complesso confiscato. Le ricorrenti hanno inoltre impugnato il provvedimento di revoca delle licenze per l’esercizio alberghiero e di ristorazione, deducendo violazione delle garanzie partecipative, sproporzione, difetto di motivazione e di istruttoria, illegittima qualificazione dell’atto come revoca anziché annullamento d’ufficio, decorso del termine per l’autotutela, lesione dell’affidamento e insussistenza dei presupposti urbanistico-edilizi per la cessazione delle attività. Infine, hanno impugnato la delibera consiliare recante indirizzi sulle modalità di recupero o demolizione del complesso, deducendo l’assenza di definitività della confisca, il contrasto con il PUC e la preferibilità del piano di recupero già presentato. È stata chiesta anche la sospensione del giudizio in attesa dell’incidente di esecuzione penale e del ricorso pendente davanti alla Corte EDU.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio, ritenendo insussistente una pregiudizialità tecnica necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 79 c.p.a. La controversia poteva essere decisa autonomamente e la sospensione avrebbe determinato un differimento non necessario; per la stessa ragione sono state ritenute prive di rilevanza le richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di rimessione alla Corte costituzionale. Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile, poiché il diniego dirigenziale era stato sostituito dalla successiva delibera di Giunta, attuale fonte della lesione, sicché nessuna utilità sarebbe derivata dall’annullamento dell’atto originario. Il primo ricorso per motivi aggiunti, relativo al diniego della Giunta, è stato respinto. Il Collegio ha affermato che la confisca urbanistica per lottizzazione abusiva, una volta divenuta definitiva, impedisce alle precedenti proprietarie di proporre un piano attuativo, poiché l’iniziativa privata nella pianificazione attuativa è una facoltà procedimentale spettante a chi disponga di una posizione qualificata sulle aree interessate. La proposta di piano, inoltre, non attribuisce un diritto all’approvazione, essendo l’approvazione espressione di un’ampia discrezionalità pianificatoria comunale. L’eventuale adeguamento successivo della pianificazione non può produrre un retro-trasferimento della proprietà confiscata. Le società potranno eventualmente ottenere la legittimazione a proporre il piano soltanto dopo una revoca, totale o parziale, della confisca da parte del giudice dell’esecuzione penale, subordinata alla prova della buona fede e dell’estraneità alla condotta lottizzatoria e limitata ai beni estranei all’illecito. Il Collegio ha escluso che il ritardo dell’amministrazione nell’esame dell’istanza potesse incidere sulla legittimità del diniego, da valutarsi con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, relativo alla revoca delle licenze commerciali, è stato respinto. La partecipazione procedimentale è stata ritenuta adeguata, poiché il Comune aveva consentito l’accesso agli atti e concesso un termine congruo per le osservazioni; le ricorrenti non avevano indicato quale ulteriore apporto avrebbero fornito con un termine più ampio. La revoca è stata ritenuta legittima perché la definitiva confisca e l’accertata irregolarità urbanistico-edilizia del complesso avevano fatto venir meno il presupposto per il legittimo esercizio delle attività alberghiera e di ristorazione. L’atto è stato ricondotto alla revoca per sopravvenienza prevista dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, e non all’annullamento d’ufficio soggetto ai presupposti dell’art. 21-nonies. I titoli edilizi e le certificazioni di agibilità invocati dalle ricorrenti non sono stati ritenuti decisivi, alla luce della definitività della confisca e dell’accertata irregolarità complessiva dell’insediamento. Il terzo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro una delibera consiliare di mero indirizzo, priva di autonoma e attuale lesività; l’interesse difensivo potrà eventualmente essere esercitato contro i successivi atti attuativi. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La confisca urbanistica per lottizzazione abusiva ha natura di sanzione amministrativa, richiede l’accertamento dell’elemento oggettivo e soggettivo dell’illecito e, una volta definitiva, impedisce ai precedenti proprietari di fondare su quella proprietà la legittimazione alla proposta di un piano attuativo.

  • art. 29 l. 47/1985

    Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio

    La facoltà di presentare un piano di recupero spetta a soggetti titolari di una qualificata disponibilità delle aree; non costituisce un diritto all’approvazione del piano.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura sulla mancata comunicazione dei motivi ostativi è stata superata rispetto al diniego dirigenziale sostituito dalla delibera di Giunta; per la revoca delle licenze il contraddittorio è stato ritenuto effettivamente garantito.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La revoca dei titoli commerciali è stata ritenuta giustificata da una sopravvenienza, costituita dall’accertata irregolarità urbanistico-edilizia del complesso e dal venir meno dei presupposti per l’esercizio delle attività.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non trova applicazione quando l’amministrazione esercita un potere di revoca per sopravvenuto mutamento della situazione, anziché annullare d’ufficio un provvedimento illegittimo originario.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria opera soltanto in presenza di pregiudizialità tecnica, cioè quando la controversia pregiudiziale costituisca indispensabile antecedente logico-giuridico della causa amministrativa e il relativo accertamento debba avere efficacia di giudicato.

  • art. 79 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della sospensione necessaria prevista dall’art. 295 c.p.c., nei limiti della sussistenza della pregiudizialità tecnica.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare in sede di discussione l’inammissibilità del ricorso contro la delibera consiliare di mero indirizzo, priva di lesività attuale.

Massime di principio

  • La proposta privata di un piano urbanistico attuativo non configura un diritto soggettivo all’approvazione, ma una facoltà procedimentale spettante ai soggetti titolari di una qualificata disponibilità delle aree interessate, anche perché l’attuazione del piano richiede una convenzione fonte di reciproci diritti e obblighi.
  • La definitività della confisca urbanistica impedisce ai precedenti proprietari di proporre utilmente un piano attuativo sull’area confiscata; l’eventuale successivo adeguamento urbanistico del bene non determina il retro-trasferimento della proprietà ai destinatari della confisca.
  • Il soggetto estraneo al giudizio penale che si assuma terzo in buona fede deve far valere davanti al giudice dell’esecuzione penale le questioni relative alla revoca o riduzione della confisca; soltanto l’eventuale revoca della misura può radicare nuovamente la legittimazione a presentare un piano attuativo.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; il successivo o tardivo esercizio del potere non rende di per sé illegittimo l’atto né consente di imputargli effetti derivanti da eventi sopravvenuti.
  • La revoca di titoli commerciali è legittima quando una sopravvenienza accertata faccia venir meno i presupposti urbanistico-edilizi per l’esercizio dell’attività; in tale ipotesi l’atto è riconducibile all’art. 21-quinquies l. 241/1990 e non all’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies.
  • Una delibera di mero indirizzo, che si limiti a orientare l’amministrazione verso futuri atti senza incidere immediatamente e definitivamente sulla sfera giuridica dei destinatari, non è autonomamente impugnabile per difetto di lesione attuale e concreta.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaSanzioni amministrative pecuniarie
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentale

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