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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38777/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP (reato ex art. 1161 cod. nav., bene oggetto di concessione demaniale). Le censure riguardavano la mancanza di autonoma motivazione del provvedimento del GIP sia in relazione al fumus commissi delicti sia al periculum in mora: si lamentava che il GIP si era limitato a richiamare le annotazioni di polizia giudiziaria senza compiuta analisi, che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato tutte le circostanze dedotte dalla difesa, che vi sarebbe stata un'errata ricostruzione dei fatti (in particolare sul rinnovo della concessione e sull'estensione spaziale della stessa) e che l'impegno a sanare gli abusi non potrebbe essere valutato come mera circostanza inefficace rispetto al periculum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo formalmente dedotta la violazione dell'obbligo di "autonoma valutazione" e la carenza di motivazione, nella sostanza il ricorso denunciava un'insufficienza o una motivazione non gradita, cioè critiche alla valutazione compiuta e non la totale assenza o mera apparenza di motivazione. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione; l'illogicità o l'insufficienza della motivazione sono rimediabili con motivi diversi e richiedono specificità e autosufficienza della doglianza. Il ricorso risultava inoltre carente perché non allegava il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero e perché le censure erano generiche e contestative. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende (richiamata la sentenza Corte cost. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 1161 codice della navigazione

    Norma penale contestata come titolo di reato in relazione all'uso del bene demaniale; la sentenza registra che il sequestro è stato disposto per violazioni connesse alla concessione demaniale

  • art. 292, comma 2, lett. c), codice di procedura penale

    Richiamata dal ricorrente come obbligo di "autonoma valutazione"; la Corte precisa che la doglianza per cassazione deve però indicare concretamente quali omissioni abbiano impedito una valutazione di segno contrario

  • art. 325 codice di procedura penale

    La Corte interpreta questa norma nel senso che il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione, non per insufficienza o "motivazione sgradita"

  • art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale

    Richiamato implicitamente dalla giurisprudenza per indicare la via corretta per censurare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione (motivo di merito in cassazione), distinta dalla censura per mancanza assoluta di motivazione

  • art. 273 codice di procedura penale

    Richiamato come parametro di persuasività più elevata richiesto per misure cautelari personali; la Corte distingue che per il fumus richiesto ai sequestri preventivi non è necessaria la persuasività di cui all'art. 273

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla misura equitativa per il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione applica tale principio per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000

Massime di principio

  • In cassazione contro misure cautelari reali l'impugnazione è ammissibile solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione; critiche sull'adeguatezza o sulla logica della motivazione sono in genere inammissibili se presentate come mera insufficienza.
  • Per denunciare il difetto di "autonoma valutazione" è necessario indicare specificamente quali omissioni nella motivazione hanno impedito valutazioni di segno contrario e allegare i provvedimenti originari (decreto del GIP) e la richiesta del PM, pena l'inammissibilità per mancata autosufficienza.
  • Le doglianze generiche o contestative che si limitano a non condividere le conclusioni del giudice del riesame sono inammissibili; la difesa deve fornire argomentazioni precise e prove documentali che evidenzino omissioni essenziali o motivazione apparente.
  • Elementi oggettivi (es. misure/occupazione di superficie rispetto all'atto concessorio, intervallo temporale tra uso e denuncia) possono legittimare il giudizio di gravità indiziaria e rendere difficoltosa la censura in cassazione se la motivazione non è del tutto assente.
  • Quanto al periculum, l'impegno unilaterale a sanare abusi può non essere ritenuto sufficiente a escluderlo; la difesa dovrebbe documentare concretezza, garanzie o misure coercitive effettive atte a eliminare il pericolo di perdita o dispersione del bene.

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