Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08937/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Un’impresa individuale tedesca aveva acquistato nel 2009 una fornitura di carne da una società italiana. La società fornitrice aveva poi ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto per il pagamento del prezzo. Successivamente l’acquirente aveva agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente causati dalla fornitura di carne avariata, deducendo che la merce acquistata aveva contaminato altra merce stoccata presso la propria impresa e che aveva comportato anche spese di distruzione della carne deteriorata. La convenuta aveva eccepito l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e aveva chiesto di chiamare in garanzia la società spagnola produttrice della carne. Il Tribunale aveva rigettato la chiamata del terzo e accolto la domanda risarcitoria; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il giudicato del decreto ingiuntivo non si estendesse alla domanda di risarcimento e che la chiamata del terzo non fosse necessaria. In cassazione la società italiana ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c. e 647 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto avesse coperto anche l’accertamento della consegna della merce e dell’assenza di vizi, precludendo la domanda risarcitoria fondata sui medesimi vizi; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 102 c.p.c., sostenendo che la società produttrice estera fosse litisconsorte necessario in una garanzia propria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto precludesse la riproposizione, in altro giudizio, di questioni logicamente necessarie e già coperte dall’accertamento definitivo, tra cui l’assenza di vizi della merce e l’esatto adempimento del venditore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando la domanda risarcitoria dell’impresa acquirente. Le spese di merito e di cassazione sono state poste a carico dell’acquirente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti a ogni effetto e copre non solo il decisum espresso, ma anche i presupposti logico-giuridici indispensabili della decisione definitiva.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato, con preclusione del riesame delle questioni che ne costituiscono il fondamento logico-giuridico.

  • art. 102 c.p.c.

    Il motivo relativo alla necessità del litisconsorzio è stato ritenuto assorbito, poiché il primo motivo ha comportato la decisione definitiva della causa.

  • art. 384 c.p.c.

    art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta violazione di legge in relazione ai due motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto non si limita al credito azionato, ma si estende anche alle questioni che costituiscono presupposto logico necessario della pronuncia, come l’esatto adempimento e l’assenza di vizi della prestazione.
  • Se una domanda successiva tra le stesse parti presuppone la riapertura di questioni già coperte dal giudicato, essa è preclusa anche quando sia formalmente qualificata come azione diversa, ad esempio extracontrattuale.
  • L’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo rapporto giuridico e impedisce il riesame di eccezioni e questioni che avrebbero dovuto essere trattate nel giudizio definito.
  • Il decreto ingiuntivo non opposto, in materia di pagamento del prezzo, può fare stato anche sulla regolarità della fornitura e sull’assenza di difetti della cosa venduta, se tali profili sono logicamente incompatibili con la pretesa successivamente azionata.
  • Quando la controversia può essere decisa sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può pronunciare direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.