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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30768/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento con la quale il GIP di Vasto aveva applicato la pena finale di 3 anni di reclusione, sostituita con lavoro di pubblica utilità per la stessa durata (per i reati indicati dagli artt. 94 e 572 c.p.). L'impugnazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'indicazione nella sentenza delle prescrizioni previste dall'art. 56-ter della l.n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. n.150/2022), sostenendo che tali prescrizioni costituirebbero pene accessorie la cui applicazione richiederebbe il consenso delle parti e che, alla luce della riforma Cartabia (art. 444 c.p.p.), la loro indicazione senza consenso sarebbe illegittima.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 56-ter l.n. 689/1981 stabilisca espressamente che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità comportano obbligatoriamente determinate prescrizioni (elencate nell'articolo: divieto di detenere e portare armi, divieto di frequentare abitualmente persone pregiudicate o sottoposte a misure, obbligo di permanenza nell'ambito territoriale, ritiro del passaporto e obbligo di portare il provvedimento esecutivo). Tali prescrizioni non sono quindi pene accessorie discrezionali ma contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva e si applicano anche in caso di patteggiamento: il consenso alla pena sostitutiva implica l'accettazione delle sue prescrizioni. La Corte dispone inoltre l'oscuramento delle generalità ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/2003 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56-ter, L. n. 689 del 1981 (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)

    Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni: 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente; 3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva; 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente; 5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

    La norma è stata interpretata come prevedente prescrizioni obbligatorie e intrinseche alla pena sostitutiva, non come pene accessorie soggette a valutazione discrezionale o a consenso separato delle parti.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Ha introdotto l'art. 56-ter nella L. n. 689/1981; rilevanza normativa nella causa come fonte della disciplina delle prescrizioni connesse alle pene sostitutive.

  • art. 444 c.p.p. (riforma Cartabia)

    La riforma è stata richiamata dal ricorrente per sostenere che l'inclusione di misure non concordate sia illegittima; la Corte però ha ritenuto che la disciplina dell'art. 56-ter renda le prescrizioni parte necessaria della pena sostitutiva, quindi non soggetta al problema dedotto dal ricorrente.

  • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice privacy)

    Invocata dalla Corte per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private nella pubblicazione della sentenza.

  • artt. 94 e 572 c.p.

    Indicano il titolo di reato per il quale è stata convenuta la pena patteggiata; rilevanza ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva.

Massime di principio

  • Se con il patteggiamento si concorda una pena sostitutiva (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità), le prescrizioni previste dall'art. 56-ter l.n. 689/1981 si applicano obbligatoriamente e non richiedono un consenso separato delle parti.
  • Le prescrizioni di cui all'art. 56-ter non vanno considerate come pene accessorie discrezionali ma come contenuto necessario della pena sostitutiva: impugnazioni basate sulla mancata adesione specifica a quelle prescrizioni hanno scarse probabilità di successo.
  • Chi intende evitare l'applicazione delle prescrizioni previste dall'art. 56-ter deve, se possibile, evitare di concordare una pena sostitutiva o valutare soluzioni alternative non previste dalla norma.
  • In ogni caso di pubblicazione della sentenza contenente dati sensibili o personali, valutare l'applicazione delle norme sulla privacy (es. art. 52 d.lgs. 196/2003) e l'eventuale oscuramento dei dati identificativi.
  • Quando si eccepisce la rilevanza della riforma processuale (es. art. 444 c.p.p.), verificare se la misura contestata è normativa intrinseca alla pena o effettivamente accessoria: la distinzione è decisiva per l'ammissibilità del motivo.

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