Cassazione Penale, Sentenza n. 18455/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di partecipazione all'associazione di tipo 'ndranghetista (art. 416-bis c.p.) e tentata estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose (capo S). Il ricorso contestava: a) vizio formale per "contestazione aperta" senza indicazione del dies a quo della partecipazione associativa; b) insufficienza e vizio di motivazione nella valutazione degli elementi indiziari (intercettazioni) sulla partecipazione associativa, ridotta a formule generiche e rapporti di parentela; c) carenza di elementi concreti sul contributo materiale del ricorrente all'estorsione e sulla sussistenza del metodo/finalità mafose; d) impossibilità di applicare la presunzione ex art. 275, comma 3 c.p.p. per mancanza di attualità degli elementi dopo il 2021.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le conversazioni intercettate, lette nel loro contesto, dimostrano in modo coerente e non illogico il ruolo effettivo del ricorrente nell'organizzazione e nella coercizione estorsiva, giustificando la gravità indiziaria e l'aggravante mafiosa. La descrizione sommaria della contestazione (contestazione "aperta") è ammissibile in sede cautelare, soprattutto per reati permanenti, e l'assenza di indicazione puntuale del dies a quo non invalida il provvedimento. La corte ha inoltre ritenuto sussistenti le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma sull'associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto integrati gli aspetti strutturali e funzionali della partecipazione alla "cosca" in ragione delle intercettazioni e del ruolo organizzativo del ricorrente.
art. 273 c.p.p.
Regola di giudizio per la valutazione cautelare degli indizi: il Tribunale e la Corte hanno applicato il criterio di prudente valutazione degli elementi indiziari per ritenere fondata la misura cautelare.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari in caso di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto non vinta tale presunzione dall'allegazione difensiva, confermando la necessità della custodia.
art. 292, comma 2, lett. b, c.p.p.
Previsione che la descrizione del fatto nell'ordinanza cautelare sia sommaria: la Corte ha confermato la legittimità della descrizione sintetica (anche senza indicazione del dies a quo) per reati permanenti o in fase di indagini preliminari.
art. 606, comma 1, lett. b, c, e, c.p.p.
Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto che alcune censure difensive configurassero un apprezzamento della prova o questioni di fatto non superabili in Cassazione secondo le lett. b, c ed e.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.
Norma citata a presidio dei motivi di ricorso: richiamata in relazione ai limiti e modalità dell'impugnazione della misura cautelare in Cassazione.
art. 3-bis c.p.
Principio di riserva di codice in materia penale: richiamato in connessione con la valutazione dell'aggravante mafiosa ai fini della configurazione dell'illecito e della relativa applicazione.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Disposizione che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma sulle comunicazioni e adempimenti relativi alla detenzione: la Corte ha disposto gli adempimenti da parte del direttore dell'istituto penitenziario in relazione alla condizione detentiva del ricorrente.
Massime di principio
- Le conversazioni intercettate, se inserite in un quadro indiziario coerente che ne individua ruolo e funzioni, possono costituire base sufficiente per la gravità indiziaria in sede cautelare.
- La "contestazione aperta" o la descrizione sommaria del fatto in ordinanza cautelare non è di per sé causa di invalidità: per reati permanenti o in fase di indagine è ammessa una formulazione sintetica purché siano evidenziate le linee essenziali dell'accusa.
- Le censure che implichino una diversa valutazione del contenuto probatorio delle intercettazioni (travvìsamento della prova) sono, di regola, difficilmente apprezzabili in sede di Cassazione quando non manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare in materia di associazione mafiosa occorre non solo prospettare alternative interpretazioni, ma fornire elementi concreti che neutralizzino la presunzione di pericolosità e di attualità delle esigenze cautelari.
- La qualificazione dell'aggravante "mafiosa" può essere ricavata dalle modalità operative e dallo scopo delle condotte estorsive: non è necessaria un'unica prova formale se il quadro indiziario mostra modalità coercitive sistematiche e funzionali all'agevolazione mafiosa.
- Le doglianze di carattere meramente probatorio o alternative interpretazioni fattuali competono al giudizio di merito e non sovvertono facilmente le decisioni cautelari in Cassazione salvo evidenze di illogicità o manifesta insufficienza motivazionale.
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