Sentenza n. 37/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo: a) dell’ordinanza di demolizione del Comune di Sorrento n. 149 del 19 maggio 2022; b) della relazione tecnica dell’UTC prot. n. 5232 del 4 febbraio 2021; c) del verbale di Polizia Municipale prot. n. 26224 del 21 agosto 2020; d) di ogni altro atto connesso e conseguenziale a quelli gravati, tra cui la nota comunale prot. n. 10851 del 16 marzo 2021; quanto ai motivi aggiunti: e) dell’ordinanza del Comune di Sorrento n. 339 del 30 ottobre 2023, recante “Ingiunzione sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4bis, del D.P.R. 380/2001”; f) del verbale di Polizia Municipale prot. n. 44136 del 30 agosto 2023; g) di ogni altro atto connesso e conseguenziale a quelli gravati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie e successiva ingiunzione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a opere eseguite presso un immobile denominato Villa Pane Resort, già interessato da una concessione edilizia in sanatoria del 2005 e da un permesso di costruire in sanatoria del 2008. Le opere contestate riguardavano, in particolare, la destinazione abitativa del piano secondo, ritenuta non assentita dai titoli precedenti e comunque priva dei requisiti minimi di altezza previsti dal D.M. 5 luglio 1975, nonché la prosecuzione e trasformazione di una platea in calcestruzzo al piano terra, realizzata senza permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e denuncia dei calcoli strutturali al Genio civile. I ricorrenti hanno dedotto difetto di istruttoria e motivazione, eccesso di potere, lesione del legittimo affidamento e violazione degli artt. 3, comma 1, lett. e), 10 e 31 del d.P.R. 380/2001. Hanno sostenuto che il recupero funzionale del secondo piano fosse coperto dai titoli edilizi precedenti e che le DIA e la CIL riguardassero opere interne o manutentive; hanno inoltre affermato che la platea costituisse una mera sistemazione esterna non soggetta a permesso di costruire. È stata contestata anche la legittimazione passiva dell’amministratrice della società utilizzatrice, in quanto non proprietaria e non autrice materiale degli abusi. Con motivi aggiunti è stata impugnata l’ordinanza successiva che ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 per inottemperanza all’ordine di demolizione. Sono stati dedotti l’illegittimità derivata, la mancanza di un formale accertamento provvedimentale dell’inottemperanza, l’erronea applicazione della sanzione nella misura massima e la carenza di legittimazione passiva dell’amministratrice.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto all’ordinanza di demolizione, ha affermato che l’abuso edilizio deve essere valutato unitariamente, considerando l’insieme delle opere e il loro complessivo impatto sul territorio, senza scomporre artificiosamente gli interventi per ricondurne singole parti all’edilizia libera o alla manutenzione. Nel caso concreto, le opere avevano prodotto un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche e funzionali, rispetto a quello oggetto dei titoli di sanatoria. I titoli richiamati dai ricorrenti non legittimavano la destinazione abitativa del secondo piano: la concessione edilizia in sanatoria del 2005 riguardava il cambio di destinazione e l’ampliamento del piano terra, mentre il permesso di costruire in sanatoria del 2008 aveva a oggetto lavori di straordinaria manutenzione. Neppure le DIA e la CIL potevano legittimare un mutamento di destinazione d’uso, poiché riferite a interventi manutentivi dichiaratamente privi di tale effetto. La parte privata non ha inoltre assolto l’onere di dimostrare che le opere contestate fossero coperte da titoli edilizi. Il difetto di motivazione e la lesione dell’affidamento sono stati esclusi perché l’ordine di demolizione di un abuso edilizio non assistito da titolo è atto vincolato e non richiede una motivazione ulteriore sulle ragioni di interesse pubblico, nemmeno se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. L’amministratrice e comodataria poteva essere destinataria dell’ordine di demolizione, poiché la misura può essere rivolta anche al possessore o detentore che abbia la disponibilità materiale dell’immobile, indipendentemente dalla responsabilità nella realizzazione dell’abuso. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto legittima l’ingiunzione della sanzione pecuniaria. L’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 consente che la sanzione sia irrogata anche con atto separato rispetto all’accertamento dell’inottemperanza; pertanto non era necessario che l’ordinanza impugnata incorporasse formalmente tale accertamento. La sanzione nella misura massima è stata ritenuta giustificata dalla sottoposizione del territorio comunale a vincolo paesaggistico e al Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentina. Anche rispetto alla sanzione pecuniaria, l’amministratrice poteva essere destinataria dell’atto in ragione della sua disponibilità materiale dell’immobile. I ricorrenti sono stati condannati in solido? Il dispositivo condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del Comune, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La qualificazione dell’intervento edilizio deve considerare la trasformazione complessiva del territorio e dell’organismo edilizio, non la sola natura di singole opere isolatamente considerate.
art. 10 d.P.R. 380/2001
È richiesto il permesso di costruire per gli interventi che determinano una rilevante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, anche quando la trasformazione non consista esclusivamente in opere murarie.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione è una misura reale e vincolata, rivolta al ripristino della legalità violata; può essere indirizzato al proprietario, possessore o detentore attuale dell’immobile, anche se estraneo alla realizzazione materiale dell’abuso.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima …
La sanzione per l’inottemperanza può essere irrogata anche con atto separato rispetto all’accertamento dell’inottemperanza; la misura massima è obbligatoria per gli abusi realizzati in aree o edifici soggetti ai presupposti indicati dalla norma.
art. 146 d.lgs. 42/2004
L’assenza dell’autorizzazione paesaggistica costituisce uno dei profili di abusività contestati dall’amministrazione per le opere realizzate in area vincolata.
art. 2697 codice civile
Grava sul privato che invoca la legittimazione edilizia delle opere l’onere di dimostrare che esse siano state coperte da precedenti titoli abilitativi.
D.M. 5 luglio 1975
I requisiti minimi di altezza degli ambienti concorrono alla verifica dell’idoneità abitativa del piano secondo.
Massime di principio
- La legittimità di un intervento edilizio deve essere valutata considerando unitariamente tutte le opere realizzate e il loro complessivo impatto tipologico, plano-volumetrico e funzionale; non è possibile isolare singole opere per sottrarre l’intervento complessivo alla sanzione demolitoria.
- È soggetto a permesso di costruire ogni intervento che determini una trasformazione stabile e rilevante del territorio o dell’organismo edilizio, anche quando la trasformazione sia realizzata mediante opere prive, singolarmente considerate, di particolare consistenza muraria.
- Il mutamento di destinazione d’uso non può essere legittimato mediante titoli edilizi dichiaratamente riferiti a opere di manutenzione ordinaria o straordinaria e prive di effetti sulla destinazione d’uso; chi invoca la copertura di precedenti titoli deve dimostrarne concretamente l’estensione oggettiva.
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio non assistito da titolo è un atto vincolato e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico, neppure quando sia adottato molto tempo dopo la realizzazione dell’abuso; il decorso del tempo non consolida un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva.
- L’ordine di demolizione può essere rivolto al proprietario, possessore o detentore attuale dell’immobile che abbia la disponibilità materiale del bene, indipendentemente dall’aver realizzato personalmente l’abuso, perché la misura ha natura reale e mira al ripristino dei luoghi.
- La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 può essere irrogata con atto separato rispetto all’accertamento dell’inottemperanza; la sanzione è applicabile nella misura massima quando l’abuso ricade nelle aree o negli edifici indicati dalla disposizione.
Come è indicizzato
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