Sentenza n. 1500/2026 - Torino, Sezione 3
per l'accertamento del diritto del ricorrente all'accantonamento degli importi dovuti a titolo di premio di permanenza in servizio cd. “premio antiesodo” istituito dall'art. 1 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, con previsioni poi confluite nell'art. 2261 COM, (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) maturati e non riscossi (oggi) per il superamento del limite di 45 anni, che dovranno essere corrisposti al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, negato dall'Amministrazione di appartenenza invocando l'art. 1, co. 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha abrogato, tra l'altro, il citato art. 2261 COM; se del caso previa rimessione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale, per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 commi 261 e 735, della legge 23.12.2014, n.190 nella parte in cui hanno abrogato l'art.2261 del D.Lgs. 15.03.2010, n.66 - in relazione agli artt.3, 23, 24, 111 e 117 della Costituzione, del diritto patrimoniale del ricorrente a percepire detto premio, come previsto dall'art. 2261, comma 1 o comma 2, del D.Lgs. 15.03.2010, n.66; nonchè ove occorra, per l'annullamento della nota M_DANO002 REG 2023 0010321 del 19.06.2023 dell'Aeronautica Militare-Comando Aeroporto Cameri-Servizio Amministrativo ricevuta il 19.06.2023 e delle Circolari ivi richiamate ed ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’accantonamento e della futura corresponsione del premio antiesodo, contenuto nella nota del Comando Aeroporto Cameri del 19 giugno 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto all’accantonamento degli importi maturati a titolo di premio di permanenza in servizio previsto dall’art. 2261, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, da corrispondere al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, nonché, ove necessario, l’annullamento della nota con cui l’Amministrazione aveva respinto la richiesta invocando l’abrogazione dell’art. 2261 ad opera dell’art. 1, comma 261, della legge n. 190/2014. È stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2261 del d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 1, commi 261 e 735, della legge n. 190/2014, degli artt. 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, legittimo affidamento, coerenza e certezza dell’ordinamento. Il ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 169/2022 sull’analoga disciplina relativa ai controllori di volo e la rimessione operata dal Consiglio di Stato con sentenza non definitiva n. 2881/2023, chiedendo eventualmente la rimessione alla Corte costituzionale della questione concernente l’abrogazione dell’art. 2261 del Codice dell’ordinamento militare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso richiamando, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., l’orientamento già espresso in fattispecie analoghe. Ha rilevato che la sentenza della Corte costituzionale n. 216/2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge n. 190/2014, nella parte in cui abrogava l’art. 2261 del Codice dell’ordinamento militare, determinando la reviviscenza della norma. Tuttavia, l’art. 2261 configura il premio antiesodo come fattispecie a formazione progressiva: oltre al requisito iniziale previsto dal comma 1, è necessario il raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio. Tale evento non costituisce un semplice termine di pagamento, ma un elemento costitutivo del diritto, perché il premio remunera la permanenza in servizio fino all’età limite. Poiché il ricorrente è ancora in servizio e non ha raggiunto tale limite, non è maturato il diritto al premio né sussiste un diritto autonomo al suo accantonamento; inoltre, la norma non impone all’Amministrazione alcun obbligo di accantonamento anticipato. Le censure di incostituzionalità sono state ritenute superate dalla sopravvenuta sentenza n. 216/2023. È stata altresì esclusa l’illegittimità della nota impugnata, poiché essa rifletteva il quadro normativo vigente al momento della sua adozione. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 1 l. 42/2000
Agli ufficiali ... è corrisposto in un’unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio ...
La disciplina originaria ha istituito il premio antiesodo per determinate categorie di ufficiali piloti, subordinandone la corresponsione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio.
art. 2261 d.lgs. 66/2010
È corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio ...
La norma configura una fattispecie a formazione progressiva: il raggiungimento del limite di età è elemento costitutivo del diritto al premio e non un mero termine di pagamento; non è previsto un obbligo di accantonamento anticipato.
art. 1, comma 261, l. 190/2014
La disposizione aveva abrogato l’art. 2261 del Codice dell’ordinamento militare; tale abrogazione è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima.
art. 3 Cost.
Il principio di ragionevolezza è stato utilizzato dalla Corte costituzionale per dichiarare illegittima l’abrogazione retroattiva dell’art. 2261, ritenuta lesiva di situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio dei piloti militari.
art. 74 c.p.a.
Ha consentito al TAR di motivare la decisione mediante richiamo alle motivazioni di una precedente sentenza relativa a una fattispecie analoga.
Massime di principio
- Il premio antiesodo previsto per gli ufficiali piloti matura soltanto quando si completa la fattispecie a formazione progressiva, comprensiva del raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio.
- Il raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio costituisce un elemento costitutivo del diritto al premio antiesodo e non un semplice termine per la corresponsione di un diritto già maturato.
- In assenza di una previsione normativa espressa, l’Amministrazione non è tenuta ad accantonare anticipatamente gli importi relativi al premio antiesodo durante il servizio del militare.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione meramente abrogativa determina la reviviscenza della disciplina previgente, ma non elimina gli ulteriori requisiti costitutivi richiesti da tale disciplina per la maturazione del diritto.
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