Cassazione Penale, Sentenza n. 38852/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione chiedendo di dichiarare non esecutiva la sentenza del Tribunale di Napoli del 29/10/2019 che lo aveva condannato a 1 anno e 6 mesi per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Ha dedotto che nel corso del giudizio di cognizione il decreto di latitanza (in realtà qualificata come irreperibilità) era stato emesso in modo irregolare perché non sarebbero state svolte ricerche all'indirizzo dove abitava realmente, e che tale vizio non era stato adeguatamente esaminato nei gradi di cognizione, rendendo la questione riproponibile in sede esecutiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che l'incidente di esecuzione non è lo strumento idoneo a sollevare nullità o vizi endoprocedimentali verificatisi prima della formazione del giudicato e che dovevano essere dedotti nel corso del processo o tramite i rimedi previsti (ad es. rescissione del giudicato ex art. 629-bis). La Corte ha inoltre rilevato che la questione sulla correttezza del processo in assenza era già stata trattata nel giudizio di cognizione e che il ricorrente avrebbe potuto esperire la rescissione entro i termini di legge. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale delittuosa per cui è stato condannato l'imputato; indicata per contestualizzare la sentenza di condanna oggetto dell'esecuzione.
art. 179 cod. proc. pen.
Principio che le nullità assolute possono essere dedotte o rilevate in ogni stato e grado del giudizio secondo la formula di quest'articolo, ma non oltre il termine del giudizio: non possono essere fatte valere dopo il perfezionarsi del giudicato.
art. 670 cod. proc. pen.
Disciplina le contestazioni sul titolo esecutivo; la Corte interpreta che tramite tale rimedio non è possibile far valere nullità assolute verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione che siano già precluse dall'irrevocabilità della decisione che definisce il procedimento.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Rimando al rimedio della rescissione del giudicato per vizi del processo in assenza; la Corte osserva che tale rimedio doveva essere esercitato entro i termini previsti (indicando il termine di 30 giorni dalla conoscenza del procedimento).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione non è lo strumento per far valere nullità o vizi procedurali anteriori alla formazione del giudicato: tali vizi devono essere denunciati nel corso del processo o con i rimedi specifici previsti (es. rescissione ex art. 629-bis) entro i termini stabiliti.
- Le nullità assolute, se non dedotte o rilevate entro il termine del giudizio di cognizione, restano precluse e sono sanate dall'irrevocabilità della decisione che ha formato il giudicato.
- Le contestazioni sul titolo esecutivo ex art. 670 c.p.p. non consentono di riesaminare questioni endoprocedimentali già definite nel giudizio di cognizione.
- Se si vuole impugnare la regolarità di una dichiarazione di latitanza/irreperibilità o la correttezza del processo in assenza, è necessario utilizzare gli strumenti e rispettare i termini previsti dalla legge (ad es. nomina del difensore di fiducia come momento di conoscenza e il termine di 30 giorni per la rescissione).
- Il rigetto di un ricorso in sede esecutiva può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38750/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38751/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38752/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38755/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38756/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38757/2024 del 22/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →