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Parere

Parere n. 283/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Quesito in materia di obblighi di astensione dei componenti di diritto del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti cui un magistrato della Corte dei conti, coinvolto in procedimenti di competenza del Consiglio di Presidenza, abbia notificato un atto di citazione a giudizio per la condanna al risarcimento del danno asseritamente dipendente dall’attività del Consiglio di Presidenza.

Giustizia amministrativa202501137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IParere su quesito

Obblighi di astensione del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti, quali componenti di diritto del Consiglio di Presidenza, in presenza di una causa promossa da un magistrato coinvolto in procedimenti dell’organo.

Esito

FAVOREVOLE

La questione giuridica

La Corte dei conti ha chiesto di chiarire i presupposti e l’ampiezza dell’obbligo di astensione previsto dall’articolo 6, comma 6, del Regolamento del Consiglio di Presidenza, con particolare riguardo alle nozioni di "causa pendente" e "grave inimicizia". Il quesito è sorto dopo che un magistrato della Corte dei conti ha notificato al Presidente e al Procuratore generale un atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal protrarsi e dagli esiti di una procedura di promozione alla qualifica di Presidente di Sezione. Si è chiesto inoltre quale organo debba verificare la sussistenza dei presupposti dell’astensione quando l’astensione riguardi componenti di un organo collegiale e se la qualifica di membri di diritto del Consiglio di Presidenza incida sull’obbligo di astensione o sulla validità delle deliberazioni adottate in loro assenza.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che le fattispecie di astensione previste dal Regolamento, pur autonomamente disciplinate, siano coincidenti con quelle dell’articolo 51 del codice di procedura civile e possano essere interpretate alla luce della giurisprudenza relativa all’astensione e alla ricusazione. Tali fattispecie hanno carattere eccezionale e tassativo e devono essere interpretate restrittivamente. La grave inimicizia richiede ragioni di rancore o avversione reciproche, fondate su rapporti personali estranei all’esercizio delle funzioni e comprovate da fatti concreti, precisi e documentati; non deriva, di regola, dalla mera adozione di provvedimenti sfavorevoli nell’esercizio della funzione istituzionale. Analogamente, la mera notifica di un atto di citazione non determina automaticamente una causa pendente idonea a imporre l’astensione. La causa deve riguardare questioni estranee all’esercizio delle funzioni dell’organo o del suo componente; diversamente, la notifica potrebbe essere utilizzata strumentalmente per alterare la composizione dell’organo. La verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti dell’astensione non può essere rimessa alla sola dichiarazione del soggetto interessato. Quando l’astensione riguarda un componente di un organo amministrativo collegiale privo di un superiore o responsabile dell’ufficio, la valutazione spetta all’organo collegiale nel suo complesso, senza la partecipazione del componente interessato. Nel caso esaminato, spetta quindi al Consiglio di Presidenza verificare l’esistenza della causa pendente o della grave inimicizia e la loro eventuale estraneità rispetto ai precedenti atti istituzionali dell’organo. La qualifica di membro di diritto non esclude l’obbligo di astensione. Tuttavia, Presidente e Procuratore generale non devono partecipare necessariamente a ogni singola seduta o deliberazione: se sussistono i quorum previsti, il Consiglio può deliberare validamente anche in loro assenza.

Osservazioni

Carattere tassativo delle cause di astensione

Le cause di astensione sono eccezionali e tassative e devono essere interpretate restrittivamente, sia nell’attività giurisdizionale sia nell’attività amministrativa, per evitare alterazioni strumentali della composizione dell’organo e pregiudizi al buon andamento e alla certezza dell’azione amministrativa.

Grave inimicizia

La grave inimicizia presuppone ragioni reciproche di rancore o avversione, fondate esclusivamente su rapporti personali estranei allo svolgimento delle funzioni e manifestate da fatti concreti, precisi e documentati. La mera adozione di provvedimenti sfavorevoli nell’esercizio delle funzioni istituzionali non integra, di regola, tale fattispecie.

Causa pendente

La mera notifica di un atto di citazione nei confronti di un componente del Consiglio di Presidenza non determina automaticamente una causa pendente rilevante ai fini dell’astensione. Occorre che la causa non riguardi l’esercizio delle funzioni dell’organo o del componente; diversamente, l’istituto potrebbe essere attivato in modo artificioso anche mediante iniziative giudiziarie infondate o temerarie.

Organo competente alla verifica dell’astensione

La sussistenza dei presupposti dell’astensione deve essere verificata da un soggetto diverso da quello che intende astenersi. Nel caso di un organo amministrativo collegiale privo di un responsabile dell’ufficio o di un superiore gerarchico, la verifica spetta all’organo collegiale nel suo complesso, senza la partecipazione del componente interessato.

Componenti di diritto del Consiglio di Presidenza

La qualifica di componente di diritto non esclude l’obbligo di astensione e non impone la partecipazione indefettibile a ogni seduta o deliberazione. Presidente e Procuratore generale possono quindi astenersi, ove ne ricorrano i presupposti, purché restino integrati i quorum e le maggioranze previsti.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 6, Regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti

    I componenti del Consiglio di Presidenza “sono obbligati ad astenersi dalla partecipazione alle sedute di commissione o di Consiglio nelle quali si discuta sull’adozione di decisioni o si compiano attività che possano coinvolgere interessi […] di soggetti od organizzazioni con cui essi […] abbiano causa pendente o grave inimicizia”.

    La disposizione disciplina autonomamente le cause di astensione, in termini coincidenti con quelle dell’articolo 51 del codice di procedura civile; le nozioni di causa pendente e grave inimicizia devono essere interpretate restrittivamente.

  • art. 51 cod. proc. civ.

    Obbligo di astensione del giudice nei casi previsti dalla disposizione.

    Le fattispecie di astensione obbligatoria costituiscono parametro interpretativo per le analoghe previsioni regolamentari del Consiglio di Presidenza.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    La pubblica amministrazione deve assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Fondamento costituzionale dell’obbligo di astensione nell’attività amministrativa e delle esigenze di certezza e stabilità della composizione degli organi.

  • art. 25, comma 1, Cost.

    Principio del giudice naturale precostituito per legge.

    L’astensione, incidendo sulla capacità del giudice e sottraendo la controversia al giudice individuato secondo criteri predeterminati, ha natura derogatoria ed eccezionale.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Principio di terzietà e imparzialità del giudice.

    Giustifica la previsione delle cause di astensione, che devono tuttavia essere interpretate in modo restrittivo per evitare usi strumentali.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    Disciplina l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi per il responsabile del procedimento e per i titolari degli uffici competenti.

  • art. 7 d.P.R. 62/2013

    “Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.

    Conferma che la decisione sull’astensione non è rimessa unilateralmente al soggetto interessato, ma a un soggetto diverso.

  • art. 10 l. 117/1988

    Prevede l’istituzione e disciplina il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

  • art. 11, comma 8, l. 15/2009

    Attribuisce al Consiglio di Presidenza le funzioni di amministrazione del personale di magistratura della Corte dei conti.

  • art. 18, commi 1-3, Regolamento del Consiglio di Presidenza

    Disciplina quorum costitutivo, maggioranze deliberative, prevalenza del voto del Presidente e condizioni di validità delle deliberazioni; consente la valida deliberazione anche senza la partecipazione dei membri di diritto, ove siano rispettati i quorum.

Massime di principio

  • Le cause di astensione nell’attività amministrativa, quando tipizzate mediante il richiamo o la riproduzione delle fattispecie dell’articolo 51 del codice di procedura civile, hanno carattere tassativo ed eccezionale e non sono suscettibili di estensione analogica oltre i casi rigorosamente ricavabili dalla disciplina applicabile.
  • La grave inimicizia rilevante ai fini dell’astensione richiede una relazione personale reciproca di rancore o avversione, estranea all’esercizio delle funzioni pubbliche, comprovata da fatti concreti, precisi e documentati; la mera adozione di atti sfavorevoli nell’esercizio della funzione istituzionale non è sufficiente.
  • La notifica di un atto di citazione contro un componente di un organo amministrativo non integra automaticamente una causa pendente rilevante ai fini dell’astensione, quando la controversia concerne l’esercizio delle funzioni dell’organo o del componente; è necessario evitare che l’iniziativa giudiziaria possa alterare strumentalmente la composizione dell’organo.
  • La verifica della sussistenza dei presupposti dell’astensione deve essere svolta da un soggetto diverso da quello interessato. In un organo collegiale privo di un superiore gerarchico o di un responsabile dell’ufficio, tale verifica compete all’organo collegiale nel suo complesso, senza la partecipazione del componente che ha dichiarato di astenersi.
  • La qualifica di componente di diritto di un organo collegiale non comporta necessariamente la partecipazione a ogni singola seduta o deliberazione: il componente può e deve astenersi quando ricorrano i presupposti, purché siano rispettati il quorum costitutivo e le maggioranze richieste dalla disciplina applicabile.

Obblighi di astensione nel Consiglio di Presidenza della Corte dei conti

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il quesito formulato dal Presidente aggiunto della Corte dei conti sugli obblighi di astensione del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti, quali componenti di diritto del Consiglio di Presidenza. Il quesito è sorto dopo la notifica di un atto di citazione con cui un magistrato della Corte dei conti ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal procedimento di promozione alla qualifica di Presidente di Sezione.

Fattispecie concreta e richiesta consultiva

Il magistrato interessato aveva partecipato a una procedura di promozione sospesa in ragione della pendenza di un procedimento disciplinare e di un processo penale nel quale il Consiglio di Presidenza era costituito parte civile. Dopo la conclusione dei procedimenti, il magistrato era stato promosso Presidente di Sezione con decorrenza retroattiva.

In vista della trattazione di una successiva procedura concorsuale alla quale il magistrato aveva partecipato, il Presidente e il Procuratore generale si erano astenuti, richiamando l’articolo 51, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile e l’articolo 6, comma 6, del Regolamento del Consiglio di Presidenza. La Corte dei conti ha chiesto di chiarire la portata delle nozioni di "causa pendente" e "grave inimicizia", nonché l’organo competente a verificare la sussistenza dei presupposti dell’astensione.

Disciplina applicabile e carattere tassativo delle cause di astensione

L’articolo 6, comma 6, del Regolamento stabilisce che i componenti del Consiglio di Presidenza devono astenersi quando le decisioni o attività dell’organo possano coinvolgere interessi di soggetti o organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia.

La Sezione ha rilevato che la disciplina regolamentare è autonoma, ma coincide sostanzialmente con le corrispondenti fattispecie dell’articolo 51 del codice di procedura civile. Sono quindi utilizzabili gli orientamenti giurisprudenziali elaborati in materia di astensione e ricusazione. L’obbligo di astensione opera anche nei procedimenti amministrativi, in funzione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Le cause di astensione hanno natura eccezionale e tassativa. La loro interpretazione deve essere restrittiva, perché un’estensione incontrollata potrebbe consentire alle parti o agli stessi componenti dell’organo di condizionare artificiosamente la composizione dell’organo e compromettere la certezza dell’azione amministrativa.

La grave inimicizia

La grave inimicizia richiede ragioni reciproche di rancore o avversione fondate su rapporti personali estranei all’esercizio delle funzioni pubbliche. Tali ragioni devono risultare da circostanze concrete, precise e documentate.

Non costituisce, di regola, grave inimicizia la precedente adozione di provvedimenti sfavorevoli nei confronti dell’interessato da parte dell’organo o del suo componente. Gli atti adottati nell’esercizio della funzione sono infatti imputati all’amministrazione o all’organo, non alla persona fisica che materialmente li ha adottati.

Un’eccezione può configurarsi solo quando l’atto sia meramente apparente espressione della funzione e risulti in realtà frutto di un uso distorto del potere, volto al perseguimento di finalità personali e caratterizzato da violazioni talmente macroscopiche da rivelare una finalità persecutoria o ostile.

La causa pendente

La Sezione ha escluso che la mera notifica di qualsiasi atto di citazione contro un componente del Consiglio di Presidenza determini automaticamente una causa pendente rilevante ai fini dell’astensione.

La nozione deve essere interpretata restrittivamente e in modo coerente con quella di grave inimicizia. La controversia deve quindi essere estranea all’esercizio delle funzioni dell’organo o del componente. Una causa avente ad oggetto proprio l’attività istituzionale dell’organo non determina, per il solo fatto della sua instaurazione, l’obbligo di astensione.

La soluzione contraria consentirebbe a chiunque di modificare la composizione dell’organo mediante la semplice notificazione di un atto di citazione, anche manifestamente infondato o temerario. Un simile risultato sarebbe incompatibile con il buon andamento dell’amministrazione e con le esigenze di stabilità e certezza dell’azione amministrativa.

Verifica dei presupposti dell’astensione

La Sezione ha ritenuto che la sussistenza dei presupposti dell’astensione non possa essere rimessa alla sola dichiarazione del soggetto interessato. Anche quando l’astensione è obbligatoria, occorre una valutazione da parte di un soggetto diverso, sia per evitare abusi sia perché la sostituzione del componente e la verifica della legittimità della composizione rientrano nella competenza organizzativa dell’organo competente.

Per gli organi amministrativi, l’articolo 7 del d.P.R. 62/2013 stabilisce che sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza. Quando, però, si tratta di un organo collegiale e non è individuabile un responsabile dell’ufficio o un superiore gerarchico, la verifica spetta all’organo collegiale nel suo complesso, senza la partecipazione del componente interessato.

Nel caso concreto, il Consiglio di Presidenza deve quindi verificare l’effettiva sussistenza della causa pendente o della grave inimicizia, compresa l’eventuale estraneità della controversia rispetto ai precedenti provvedimenti adottati nell’esercizio delle funzioni istituzionali.

Membri di diritto e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di Presidenza è composto, oltre che da membri elettivi, dal Presidente della Corte dei conti, dal Procuratore generale e dal Presidente aggiunto. Il Presidente e il Procuratore generale partecipano di diritto all’organo, ma tale qualifica non implica la loro partecipazione indefettibile a ogni seduta o deliberazione.

Se sono rispettati il quorum costitutivo e le maggioranze previste dal Regolamento, il Consiglio può deliberare validamente anche senza la partecipazione dei membri di diritto che si siano astenuti. La disciplina della sostituzione del Presidente riguarda le funzioni presidenziali e non esclude che anche gli altri membri di diritto possano, o debbano, astenersi quando ne ricorrano i presupposti.

Conclusione

Il parere è stato reso nei sensi della motivazione. La mera instaurazione di una causa contro componenti del Consiglio di Presidenza, quando la controversia riguarda l’esercizio delle funzioni dell’organo, non impone automaticamente l’astensione. La valutazione spetta al Consiglio di Presidenza, privo del componente interessato, e la qualifica di membro di diritto non impedisce né l’astensione né la validità della deliberazione, ove siano rispettati i quorum e le maggioranze regolamentari.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliResponsabile del procedimento e competenza
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblicoBuona fede e correttezza della PA

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