Parere n. 289/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l., contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e nei confronti di Europa Way S.r.l. per l’annullamento: • della delibera AGCOM n. 65/22/CONS del 3 marzo 2022, resa disponibile sul sito internet www.agcom.it dal 10 marzo 2022; • della lettera di invito del 20 maggio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, incluso l’allegato “Disciplinare di gara - procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell’art.1, comma 1031 della legge 205/2017 e della delibera Agcom 65/22/cons”; • della lettera prot. mise. A0055303.25-05-2022 del Ministero dello Sviluppo Economico e allegati; • della lettera prot. mise. A00_com.registro ufficiale.U.0061365.03-06-2022 del Ministero dello Sviluppo Economico e allegate risposte ai quesiti; • della lettera prot. mise.AOO_com.registro ufficiale.2022.0078993.28-06-2022 del Ministero dello Sviluppo Economico e allagata determinazione di esclusione dalla procedura di assegnazione del Mux 12 nazionale; • di qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli elencati, anche di esecuzione, ivi inclusa la lettera prot. mise.AOO_com.registro uficiale.2022.0066496.09-06-2022 di diniego della proroga esercizio della rete; • ove occorra, con disapplicazione dell’art. 1, co. 1030, 1031, 1031-bis e 1037 della legge n. 205/2017 e successive mm. e ii.”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera AGCOM n. 65/22/CONS e degli atti della procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 65/22/CONS, il disciplinare e gli atti ministeriali della procedura per l’assegnazione della rete nazionale n. 12, nonché il provvedimento di esclusione determinato dalla mancata costituzione del deposito cauzionale. Con il primo motivo ha dedotto, tra l’altro, carenza di copertura legislativa, illegittima revoca o mancata conversione dei diritti d’uso già posseduti, violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, pluralismo e concorrenza, irragionevolezza dei termini e dell’obbligo di deposito cauzionale, nonché eccesso di potere. Con il secondo motivo ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1037, della legge n. 205/2017. Con il terzo motivo ha denunciato il contrasto della medesima disposizione con gli artt. 34 e seguenti e 56 e seguenti TFUE e con la direttiva 2002/77/CE, chiedendone la disapplicazione. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto, dichiarando assorbita l’istanza cautelare. La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché le relazioni istruttorie erano state trasmesse alla ricorrente, che aveva depositato una memoria difensiva. Quanto al primo motivo, ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2025, cause riunite C-764/23 e C-766/23, secondo cui la transizione tecnologica può giustificare la modifica, restrizione o revoca dei diritti d’uso delle radiofrequenze e non sussiste un obbligo generale di conversione equivalente dei diritti preesistenti. La procedura deve tuttavia rispettare ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione; requisiti ritenuti sussistenti nel caso concreto. È stata considerata legittima anche la possibilità di accordi commerciali tra operatori per completare l’assegnazione delle frequenze. L’obbligo di costituire un deposito cauzionale è stato ritenuto proporzionato e ragionevole, in quanto diretto a garantire la serietà della partecipazione; la mancata costituzione comportava legittimamente l’esclusione, trattandosi di applicazione vincolata della lex specialis. Sono state respinte anche le censure sui termini per raggiungere l’accordo commerciale e presentare la domanda, considerando che la procedura era stata indetta dopo la scadenza del termine per l’accordo e che l’Amministrazione aveva concesso una proroga per la presentazione delle domande. I dubbi di costituzionalità e di compatibilità eurounitaria dell’art. 1, comma 1037, della legge n. 205/2017 sono stati ritenuti irrilevanti, in ragione della legittimità degli atti impugnati e dell’inammissibilità della domanda risarcitoria in sede di ricorso straordinario. La Sezione ha comunque ricordato che la Corte di giustizia ha escluso il contrasto della disposizione con il diritto dell’Unione e che il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2023/2023, ne ha escluso l’irragionevolezza.
Osservazioni
Primo motivo - Copertura legislativa e conversione dei diritti d’uso
La disciplina della conversione e dell’assegnazione delle frequenze non è priva di copertura legislativa. La transizione tecnologica giustifica la modifica, la restrizione o anche la revoca dei diritti d’uso preesistenti, senza che il titolare possa vantare un affidamento alla loro intangibilità o a una conversione necessariamente equivalente.
Primo motivo - Ragionevolezza della procedura e accordi commerciali
La procedura riservata per l’assegnazione della rete nazionale n. 12 rispetta i requisiti di ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. È legittima anche la previsione della possibilità di stipulare accordi commerciali tra operatori per il completamento dell’assegnazione.
Primo motivo - Deposito cauzionale
La previsione del deposito cauzionale è proporzionata e ragionevole, poiché garantisce la corretta e seria partecipazione alla procedura.
Primo motivo - Esclusione per mancata costituzione della cauzione
L’esclusione per mancata costituzione del deposito cauzionale costituisce atto vincolato e meramente esecutivo della lex specialis; pertanto non è illegittima.
Primo motivo - Termini per l’accordo e per la domanda
Sono infondate le censure relative all’inadeguatezza dei termini, poiché la procedura è stata indetta dopo la scadenza del termine per raggiungere l’accordo commerciale e l’Amministrazione ha comunque concesso una proroga per la presentazione delle domande.
Secondo e terzo motivo - Art. 1, comma 1037, legge n. 205/2017
Le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione sono irrilevanti nel caso concreto, essendo stati ritenuti legittimi gli atti impugnati e inammissibile, in sede di ricorso straordinario, il capo risarcitorio. In ogni caso, la Corte di giustizia ha escluso il contrasto della disposizione con il diritto eurounitario e il Consiglio di Stato ne ha escluso l’irragionevolezza.
Norme richiamate
art. 1, comma 1031, legge n. 205/2017
i diritti d’uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d’uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
La disposizione attribuisce all’AGCOM il compito di definire i criteri per la conversione dei diritti d’uso in capacità trasmissiva, senza imporre una conversione necessariamente equivalente né escludere procedure selettive nel contesto della transizione tecnologica.
art. 1, comma 1031-bis, legge n. 145/2018
Costituisce la base normativa per la disciplina dell’assegnazione delle ulteriori capacità trasmissive e frequenze terrestri disponibili, definita dall’AGCOM.
art. 1, comma 1037, legge n. 205/2017
in ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale
La disposizione è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto, data la legittimità degli atti impugnati e l’inammissibilità della domanda risarcitoria in sede straordinaria; la sua compatibilità eurounitaria è stata comunque riconosciuta dalla Corte di giustizia e la sua ragionevolezza dal Consiglio di Stato.
art. 14, paragrafi 1 e 2, direttiva autorizzazioni
I diritti d’uso delle radiofrequenze possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, e possono essere limitati o revocati prima della scadenza solo in casi motivati; la transizione tecnologica costituisce una situazione idonea a giustificare tali interventi.
decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017
Ha reso necessaria la riorganizzazione dell’uso della banda di frequenza 470-790 MHz e il conseguente refarming delle frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva digitale terrestre.
delibera AGCOM n. 39/19/CONS
Ha definito il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, prevedendo 12 reti nazionali e la conseguente necessità di convertire i diritti d’uso preesistenti.
delibera AGCOM n. 129/19/CONS
Ha stabilito i criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in capacità trasmissiva e per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze pianificate.
delibera AGCOM n. 564/20/CONS
Ha disciplinato l’assegnazione delle ulteriori capacità trasmissive e frequenze terrestri disponibili, costituendo il quadro regolatorio della procedura per l’assegnazione della rete nazionale n. 12.
delibera AGCOM n. 65/22/CONS
Ha indetto la procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12; la delibera è stata ritenuta legittima.
art. 4, paragrafo 4, del disciplinare di gara
a garanzia della corretta partecipazione alla procedura
La previsione del deposito cauzionale è stata ritenuta una prescrizione proporzionata e ragionevole della lex specialis, la cui violazione comportava l’esclusione vincolata.
artt. 34 e seguenti e 56 e seguenti TFUE
Le censure fondate su tali disposizioni sono state ritenute irrilevanti nel caso concreto e comunque non idonee a determinare la disapplicazione dell’art. 1, comma 1037, della legge n. 205/2017.
direttiva 2002/77/CE
Il contrasto prospettato dalla ricorrente non è stato accolto.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
È stata richiamata quale disposizione relativa al deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel contesto di una transizione tecnologica o di una riorganizzazione delle frequenze, la titolarità di diritti d’uso preesistenti non fonda un affidamento alla loro intangibilità né impone una conversione necessariamente equivalente in nuove frequenze o capacità trasmissiva.
- La modifica, restrizione o revoca dei diritti d’uso delle radiofrequenze prima della scadenza è ammissibile quando sia giustificata dalla transizione tecnologica e attuata secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.
- L’Autorità nazionale di regolazione conserva un margine sostanziale di discrezionalità nell’organizzazione delle procedure di assegnazione delle frequenze; il legislatore può fissare principi e obiettivi, ma non può sostituirsi all’Autorità nell’esercizio delle funzioni regolatorie ad essa attribuite dal diritto dell’Unione.
- Il deposito cauzionale previsto dalla lex specialis per garantire la serietà della partecipazione a una procedura selettiva è legittimo quando sia proporzionato allo scopo perseguito; la sua mancata costituzione legittima l’esclusione quale applicazione vincolata della disciplina di gara.
- In sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la domanda risarcitoria è inammissibile; di conseguenza, una questione di legittimità costituzionale o di compatibilità eurounitaria concernente i limiti del risarcimento può risultare irrilevante se gli atti impugnati sono comunque legittimi.
Impugnazione della procedura per la rete nazionale n. 12
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un operatore televisivo contro AGCOM e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avente a oggetto la delibera AGCOM n. 65/22/CONS e gli atti della procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre.
Premesse fattuali e quadro regolatorio
A seguito della transizione dalla tecnologia analogica al digitale terrestre erano stati assegnati diritti d’uso ventennali relativi a reti televisive nazionali. La successiva decisione (UE) 2017/899 ha reso necessario il refarming della banda 470-790 MHz e la ripianificazione delle reti televisive.
La delibera AGCOM n. 39/19/CONS ha previsto 14 reti in tecnologia DVB-T2, di cui 12 nazionali, rendendo necessaria la conversione dei diritti d’uso preesistenti. La delibera n. 129/19/CONS ha definito i criteri di conversione, individuando un fattore convenzionale pari a 0,5 tra reti DVB-T e DVB-T2. La delibera n. 564/20/CONS ha disciplinato l’assegnazione delle ulteriori capacità trasmissive e frequenze disponibili.
Per la rete nazionale n. 12, non essendo stato raggiunto un accordo commerciale tra gli operatori titolari di diritti generici relativi a metà rete, AGCOM ha adottato la delibera n. 65/22/CONS. Il Ministero ha quindi invitato gli operatori interessati a presentare un’offerta secondo il disciplinare allegato. Entrambe le società partecipanti sono state escluse per la mancata costituzione del deposito cauzionale.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha sostenuto che la delibera AGCOM fosse priva di copertura legislativa e introducesse una procedura sostanzialmente revocatoria dei diritti d’uso già assegnati, aventi scadenza nel 2032. Ha inoltre contestato la possibilità di subordinare l’assegnazione al raggiungimento di accordi commerciali, i termini assegnati, l’obbligo di deposito cauzionale e l’esclusione conseguente alla mancata costituzione della garanzia.
Sono state altresì prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1037, della legge n. 205/2017 e di incompatibilità della disposizione con il diritto dell’Unione, con richiesta di disapplicazione e di risarcimento del danno.
Contraddittorio e istanza cautelare
La Sezione ha rilevato che il contraddittorio era stato pienamente rispettato. Le relazioni istruttorie erano state trasmesse alla ricorrente, che aveva presentato una memoria difensiva. Con il precedente parere n. 269/2025 era stata respinta l’istanza cautelare; nel merito, l’istanza è stata dichiarata assorbita dal rigetto del ricorso.
Valutazione sulla conversione dei diritti d’uso
La Sezione ha richiamato la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2025, nelle cause riunite C-764/23 e C-766/23. Secondo tale decisione, l’organizzazione delle procedure di assegnazione delle frequenze rientra nelle funzioni regolatorie dell’autorità nazionale di regolazione e il legislatore nazionale deve rispettarne l’autonomia.
La Corte ha inoltre escluso l’esistenza di un obbligo generale di conversione equivalente dei diritti d’uso preesistenti quando questi siano interessati da una transizione tecnologica. La transizione può giustificare la modifica, la limitazione o la revoca dei diritti, purché l’intervento sia obiettivamente giustificato, proporzionato, trasparente e non discriminatorio.
Applicando tali principi, il Consiglio di Stato ha escluso che la procedura contestata costituisse una revoca illegittima di diritti intangibili fino al 2032. La possibilità di concludere accordi commerciali tra operatori è stata ritenuta ragionevole e compatibile con la disciplina applicabile.
Deposito cauzionale ed esclusione
La previsione del deposito cauzionale è stata ritenuta legittima. La garanzia era diretta ad assicurare la serietà dell’impegno assunto con la partecipazione alla procedura e risultava proporzionata allo scopo, come indicato dall’art. 4, paragrafo 4, del disciplinare.
La mancata costituzione del deposito non poteva che comportare l’esclusione, trattandosi di un atto vincolato e meramente esecutivo della lex specialis. Sono state quindi respinte sia la contestazione dell’obbligo di garanzia sia quella relativa all’esclusione.
Termini per la partecipazione
La Sezione ha respinto anche le doglianze relative all’inadeguatezza dei termini per raggiungere un accordo commerciale e presentare la domanda. La procedura era stata indetta dopo la scadenza del termine per l’accordo e, comunque, il Ministero aveva concesso una proroga del termine per la presentazione delle domande.
Questioni costituzionali, diritto dell’Unione e risarcimento
Le questioni relative all’art. 1, comma 1037, della legge n. 205/2017 sono state ritenute irrilevanti, poiché gli atti impugnati sono stati considerati legittimi e la domanda risarcitoria è inammissibile in sede di ricorso straordinario.
Per completezza, il parere ha ricordato che la Corte di giustizia ha escluso il contrasto della disposizione con il diritto dell’Unione. È stato inoltre richiamato il Consiglio di Stato, sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 2023, che ha escluso l’irragionevolezza della norma e la necessità di sottoporla al giudizio della Corte costituzionale.
Esito
La Sezione ha concluso che il ricorso è infondato e ha espresso parere per il suo rigetto, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.
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