Salta al contenuto
Parere

Parere n. 38/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor Pietro Lo Sicco, rappresentato dall’avv. Salvatore Leone Giunta, contro il Comune di Carini, per l’annullamento, previa sospensione, del diniego di condono edilizio e conseguente ordinanza di demolizione.

Giustizia amministrativa202400213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego delle domande di condono edilizio relative a una villetta e della conseguente ordinanza di demolizione e ripristino.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego delle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994, nonché l’ordinanza di demolizione delle opere. Ha dedotto: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; la violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985 e l’eccesso di potere per avere il Comune ritenuto non rispettato il termine per l’integrazione documentale; la lesione del legittimo affidamento e della buona fede amministrativa, in ragione della durata pluridecennale del procedimento e dei precedenti comportamenti dell’amministrazione; l’erronea valutazione della classificazione P4-R4 dell’area secondo il PAI, assumendo che il parere favorevole di compatibilità geomorfologica avrebbe rimosso l’ostacolo tecnico alla sanatoria; infine, l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione. Il Collegio ha rilevato la necessità di verificare il rapporto tra il presente ricorso straordinario e il giudizio promosso da altra comproprietaria dinanzi al TAR Sicilia, nonché gli eventuali provvedimenti adottati dal Comune dopo l’ordinanza cautelare del TAR che aveva imposto la riapertura del procedimento di condono.

Il parere

Il parere è interlocutorio. Il Collegio ha sospeso l’espressione del parere senza pronunciarsi definitivamente sulle questioni di rito e di merito. Ha disposto l’acquisizione, da parte del Comune di Carini, di una relazione dettagliata e di tutti gli atti relativi alle domande di condono, con particolare riguardo agli eventuali provvedimenti adottati dopo la riapertura del procedimento ordinata dal TAR Sicilia con ordinanza n. 586/2024, anche nei confronti del ricorrente. Il ricorrente dovrà chiarire se persista l’interesse alla decisione e se intenda eventualmente rinunciare al ricorso, valutando l’utilità concreta o potenziale dell’accoglimento. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa del parere. In caso di mancato riscontro, il Collegio ha prospettato l’applicazione della regola di giudizio richiamata dall’art. 64, comma 4, c.p.a., quale espressione di un principio generale desumibile dall’art. 112 c.p.c.

Osservazioni

Rapporto con il giudizio promosso dalla comproprietaria

Occorre verificare se l’ordinanza cautelare n. 586/2024 del TAR Sicilia, resa nel ricorso n. 1372/2024, riguardi il medesimo immobile e i medesimi procedimenti di condono oggetto del ricorso straordinario.

Eventuale riapertura del procedimento di condono

Il Comune deve riferire sugli atti eventualmente adottati dopo la riapertura del procedimento disposta dal TAR, producendo tutti i provvedimenti relativi alle domande di condono e alle successive determinazioni sul diniego e sull’ordine di demolizione.

Persistenza dell’interesse al ricorso

Il ricorrente deve chiarire se conservi un interesse attuale alla decisione e se intenda rinunciare al ricorso, rappresentando quale utilità concreta o potenziale potrebbe derivare dall’accoglimento.

Conseguenze del mancato riscontro

Il mancato deposito degli elementi richiesti potrà comportare l’applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 64, comma 4, c.p.a., quale principio generale desumibile dall’art. 112 c.p.c.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il Comune ha trasmesso il rapporto previsto nell’ambito dell’istruttoria del ricorso straordinario.

  • legge n. 47/1985

    È richiamata quale base normativa della domanda di sanatoria relativa alla vasca di riserva idrica.

  • legge n. 47/1985

    È invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina della documentazione e dell’integrazione della domanda di condono.

  • legge n. 724/1994

    È richiamata quale base normativa della seconda domanda di condono edilizio.

  • legge n. 662/1996

    art. 2, comma 37, lett. d)

    Il ricorrente sostiene che abbia introdotto il termine perentorio di novanta giorni per l’integrazione documentale modificando l’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, senza applicarsi al primo condono disciplinato dalla legge n. 47/1985.

  • legge n. 241/1990

    Il ricorrente deduce l’omesso preavviso di rigetto; il Collegio non ha ancora deciso la questione.

  • Norme Tecniche di Attuazione del PAI

    Sono richiamate in relazione alla necessità di una verifica di compatibilità geomorfologica e di uno studio di compatibilità per gli interventi in aree classificate P4 e R4.

  • d.P.Reg. 6 maggio 2021

    Ha approvato le Norme Tecniche di Attuazione del PAI richiamate nel ricorso.

  • Codice del processo amministrativo

    Il Collegio prospetta l’applicazione della regola di giudizio in caso di mancato riscontro agli adempimenti istruttori.

  • Codice di procedura civile

    È richiamato quale fonte del principio generale posto a fondamento della regola di giudizio indicata dal Collegio.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando emergano possibili provvedimenti sopravvenuti adottati dall’amministrazione sul medesimo procedimento, il Consiglio può sospendere la decisione e disporre un’integrazione istruttoria per verificare l’attuale oggetto della controversia e l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse.
  • La presenza di un precedente giudizio promosso da un comproprietario dinanzi al giudice amministrativo impone di verificare l’identità dell’immobile, degli atti e degli effetti delle decisioni adottate, prima di definire il ricorso straordinario proposto da altro comproprietario.
  • Quando il procedimento amministrativo sia stato riaperto in esecuzione di un’ordinanza cautelare e siano state adottate nuove determinazioni, il ricorrente deve chiarire quale utilità concreta o potenziale conservi rispetto alla decisione sul ricorso originario.
  • Il mancato adempimento agli oneri di collaborazione istruttoria richiesti nel procedimento consultivo può essere valutato secondo la regola di giudizio richiamata dall’art. 64, comma 4, c.p.a., quale espressione di un principio generale desumibile dall’art. 112 c.p.c.

Ricorso straordinario su condono edilizio e ordinanza di demolizione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un comproprietario contro il Comune di Carini. Il ricorso riguarda il diniego di due domande di condono edilizio relative a una villetta e la conseguente ordinanza di demolizione e ripristino.

Premesse e domanda

Il ricorrente ha riferito di avere presentato una domanda di condono ai sensi della legge n. 47/1985 e una successiva domanda ai sensi della legge n. 724/1994, versando integralmente l’oblazione, gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione richiesti. Ha inoltre presentato una domanda di sanatoria per una vasca di riserva idrica in area vincolata.

Dopo molti anni, il Comune ha avviato il procedimento finalizzato al diniego delle domande e nel gennaio 2024 ha intimato l’integrazione documentale. Nell’agosto 2024 ha adottato l’ordinanza di demolizione delle opere oggetto delle domande di condono.

Motivi dedotti

Il ricorrente ha contestato:

  • l’omesso preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990;
  • l’applicazione del termine di novanta giorni per l’integrazione documentale, sostenendo che tale disciplina sarebbe riferibile al secondo condono e non alla domanda presentata ai sensi della legge n. 47/1985;
  • il difetto di istruttoria, motivazione e logicità, considerato il lungo tempo trascorso e la disponibilità da parte del Comune di gran parte della documentazione;
  • la violazione del legittimo affidamento e della buona fede amministrativa, in ragione del comportamento mantenuto dall’amministrazione per quasi quarant’anni;
  • l’erronea valutazione del rischio geomorfologico, deducendo che il parere favorevole dell’Autorità di Bacino sul progetto di messa in sicurezza avrebbe consentito di superare l’ostacolo tecnico alla sanatoria;
  • l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione rispetto al diniego di condono.

Profili cautelari

La domanda cautelare era stata accolta con il parere n. 213/2024, reso nell’adunanza del 27 febbraio 2025, in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. Al parere era seguito il conforme decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 96 del 17 aprile 2025.

Rapporti con il giudizio davanti al TAR

Nel corso dell’istruttoria è emerso che un’altra comproprietaria aveva impugnato dinanzi al TAR Sicilia, sede di Palermo, il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione riguardanti una villetta apparentemente coincidente con quella oggetto del ricorso straordinario.

Con ordinanza cautelare n. 586/2024, il TAR aveva ordinato al Comune di riattivare il procedimento, esaminare la documentazione disponibile e concludere il procedimento entro il 31 dicembre 2024. Successivamente, con sentenza n. 165 del 22 gennaio 2025, il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere dopo avere preso atto della rimozione degli atti impugnati.

Ragioni della sospensione

Il Collegio non ha ancora definito né le questioni preliminari né i motivi di merito. Ha ritenuto necessario accertare:

  • se l’ordinanza del TAR riguardi lo stesso immobile e gli stessi procedimenti di condono;
  • se il Comune abbia riaperto il procedimento anche nei confronti del ricorrente;
  • quali nuovi atti siano stati adottati dopo l’ordinanza cautelare del TAR;
  • se il ricorrente conservi un interesse attuale alla decisione del ricorso straordinario.

Adempimenti istruttori

Il Comune di Carini deve trasmettere una relazione dettagliata e tutti gli atti adottati in relazione alle domande di condono, comprese le eventuali nuove determinazioni sul diniego e sull’ordine di demolizione. Il ricorrente deve dichiarare se intenda mantenere il ricorso o rinunciarvi, indicando l’utilità concreta o potenziale derivante dalla decisione.

Gli adempimenti devono essere eseguiti entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa del parere. In caso di mancato riscontro, il Collegio ha prospettato l’applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 64, comma 4, c.p.a., quale espressione di un principio generale desumibile dall’art. 112 c.p.c.

Conclusione

Il parere è interlocutorio: l’espressione del parere definitivo è sospesa e gli incombenti istruttori sono demandati all’Ufficio legislativo e legale secondo le modalità indicate nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.