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Ordinanza

Ordinanza n. 3348/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. II, n. 1386/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appellante)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di merito dell'appello né l'atto amministrativo originariamente contestato. Nella fase cautelare il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda sotto il profilo del periculum in mora, rappresentato dal danno grave e irreparabile derivante dall'interruzione dell'attività nelle more della decisione di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, limitatamente alla fase interinale e senza definire il merito dell'appello, ritenendo sussistente il danno grave e irreparabile conseguente all'interruzione dell'attività nelle more della decisione definitiva. Per l'effetto ha sospeso l'efficacia della sentenza del TAR appellata. Ha fissato la trattazione di merito alla pubblica udienza del primo trimestre 2027, con decreto separato, e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado può essere accordata anche sulla base del solo danno grave e irreparabile derivante dall'interruzione dell'attività nelle more della decisione di merito, senza definire anticipatamente l'esito della controversia.
  • Quando la sospensione cautelare è concessa in appello, la causa deve essere rinviata alla trattazione del merito, alla quale resta riservata la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto controverso e sulla fondatezza dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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