Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 193/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per tentato omicidio e reati connessi (porto e detenzione illegali di arma, aggravati ex art. 416-bis.1). Il ricorrente deduceva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i gravi indizi fossero basati su dichiarazioni di collaboratori che avrebbero riferito che egli, a seguito di un incidente (frattura composta della testa del perone), era rimasto a terra e quindi non avrebbe potuto partecipare alla sparatoria; l'unico elemento che lo collegherebbe al luogo sarebbe il motociclo poi rinvenuto. Inoltre si contestava l'assenza di elementi probatori interni al clan che dimostrassero che fosse armato o consapevole della presenza di armi tra i complici.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice del riesame avesse fornito motivazione adeguata e logicamente fondata: le dichiarazioni dei collaboratori, corroborate dalle videoriprese e dal rinvenimento del motociclo, consentivano di ritenere che il Guzzardi, nonostante l'infortunio, avesse ripreso la marcia e partecipato attivamente alla spedizione punitiva. La Corte ha inoltre richiamato i principi secondo i quali, nel reato pluripersonale, la mera interruzione dell'azione non è sufficiente a configurare la desistenza volontaria; e che chi prende parte a un'impresa criminosa in cui vi è uso visibile e condiviso di armi risponde anche del porto e della detenzione illegale di armi, ancorché non le abbia materialmente detenute. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; applicata in sede di riesame per la conferma della custodia cautelare in carcere, valutata con motivazione basata su indizi e fonti probatorie.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata come aggravante in relazione alla contestazione della vicinanza a fenomeni di tipo mafioso e all'aggravazione delle condotte violente nel contesto di clan contrapposti.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma dell'omicidio; applicata nella forma tentata (tentato omicidio) per i fatti di sparatoria che hanno avuto esito lesivo e mortale per terzi.

  • art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai requisiti della motivazione; la Corte ha però sottolineato che il riesame aveva fornito motivazione effettiva e congrua, e che la Cassazione non può riesaminare il merito delle valutazioni probatorie.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate, essendo adeguatamente motivate le conclusioni del giudice del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese della fase di cassazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione; la cancelleria è stata incaricata dei relativi adempimenti.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione sindaca la congruità della motivazione e la legittimità del procedimento, ma non può riesaminare il merito probatorio: le valutazioni di fatto e di attendibilità delle dichiarazioni sono riservate al giudice del merito.
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere ritenute idonee a sostenere gravi indizi se corroborate da elementi oggettivi (videoriprese, rinvenimento di mezzi, riscontri balistici ecc.).
  • La partecipazione ad una spedizione punitiva armata comporta responsabilità anche per il porto e la detenzione di armi, anche quando l'imputato non sia risultato materialmente armato, se l'uso di armi è visibile e condiviso nel gruppo.
  • La 'desistenza volontaria' nel reato plurisoggettivo richiede un comportamento attivo di annullamento del contributo fornito e dell'effetto prodotto; la semplice interruzione o l'allontanamento non è sufficiente per escludere la responsabilità.
  • La qualifica di primo aggressore esclude in linea di principio la scriminante della legittima difesa: chi organizza e partecipa ad una spedizione offensiva non può invocare la legittima difesa per gli esiti della propria iniziativa.
  • In sede cautelare il giudice può fondare la misura su un quadro indiziario composito che, nel suo insieme, consenta il ragionevole convincimento circa la partecipazione e il pericolo di reiterazione del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.