Cassazione Penale, Sentenza n. 193/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per tentato omicidio e reati connessi (porto e detenzione illegali di arma, aggravati ex art. 416-bis.1). Il ricorrente deduceva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i gravi indizi fossero basati su dichiarazioni di collaboratori che avrebbero riferito che egli, a seguito di un incidente (frattura composta della testa del perone), era rimasto a terra e quindi non avrebbe potuto partecipare alla sparatoria; l'unico elemento che lo collegherebbe al luogo sarebbe il motociclo poi rinvenuto. Inoltre si contestava l'assenza di elementi probatori interni al clan che dimostrassero che fosse armato o consapevole della presenza di armi tra i complici.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice del riesame avesse fornito motivazione adeguata e logicamente fondata: le dichiarazioni dei collaboratori, corroborate dalle videoriprese e dal rinvenimento del motociclo, consentivano di ritenere che il Guzzardi, nonostante l'infortunio, avesse ripreso la marcia e partecipato attivamente alla spedizione punitiva. La Corte ha inoltre richiamato i principi secondo i quali, nel reato pluripersonale, la mera interruzione dell'azione non è sufficiente a configurare la desistenza volontaria; e che chi prende parte a un'impresa criminosa in cui vi è uso visibile e condiviso di armi risponde anche del porto e della detenzione illegale di armi, ancorché non le abbia materialmente detenute. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; applicata in sede di riesame per la conferma della custodia cautelare in carcere, valutata con motivazione basata su indizi e fonti probatorie.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata come aggravante in relazione alla contestazione della vicinanza a fenomeni di tipo mafioso e all'aggravazione delle condotte violente nel contesto di clan contrapposti.
art. 575 cod. pen.
Norma dell'omicidio; applicata nella forma tentata (tentato omicidio) per i fatti di sparatoria che hanno avuto esito lesivo e mortale per terzi.
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione ai requisiti della motivazione; la Corte ha però sottolineato che il riesame aveva fornito motivazione effettiva e congrua, e che la Cassazione non può riesaminare il merito delle valutazioni probatorie.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come parametro per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate, essendo adeguatamente motivate le conclusioni del giudice del riesame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese della fase di cassazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione; la cancelleria è stata incaricata dei relativi adempimenti.
Massime di principio
- La Corte di cassazione sindaca la congruità della motivazione e la legittimità del procedimento, ma non può riesaminare il merito probatorio: le valutazioni di fatto e di attendibilità delle dichiarazioni sono riservate al giudice del merito.
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere ritenute idonee a sostenere gravi indizi se corroborate da elementi oggettivi (videoriprese, rinvenimento di mezzi, riscontri balistici ecc.).
- La partecipazione ad una spedizione punitiva armata comporta responsabilità anche per il porto e la detenzione di armi, anche quando l'imputato non sia risultato materialmente armato, se l'uso di armi è visibile e condiviso nel gruppo.
- La 'desistenza volontaria' nel reato plurisoggettivo richiede un comportamento attivo di annullamento del contributo fornito e dell'effetto prodotto; la semplice interruzione o l'allontanamento non è sufficiente per escludere la responsabilità.
- La qualifica di primo aggressore esclude in linea di principio la scriminante della legittima difesa: chi organizza e partecipa ad una spedizione offensiva non può invocare la legittima difesa per gli esiti della propria iniziativa.
- In sede cautelare il giudice può fondare la misura su un quadro indiziario composito che, nel suo insieme, consenta il ragionevole convincimento circa la partecipazione e il pericolo di reiterazione del reato.
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