Cassazione Penale, Sentenza n. 29090/2026 del 30/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello contro la sentenza del Tribunale. Sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente negato l'applicazione del termine aumentato di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., ritenendo che la previa nomina di un difensore di fiducia munito di procura speciale implicasse una presenza ex lege dell'imputato. Deduceva invece che, al momento della discussione in primo grado, il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato e l'imputato era stato assistito da un difensore d'ufficio, sicché doveva considerarsi giudicato in assenza e dunque beneficiario del termine più lungo per proporre impugnazione. Contestava inoltre il difetto o la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato, dalla lettura degli atti, che all'udienza di discussione in primo grado l'imputato non era assistito dal difensore di fiducia originariamente munito di procura speciale, poiché questi aveva rinunciato al mandato, ma da un difensore d'ufficio. Da ciò ha tratto la conclusione che fosse applicabile l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., con conseguente aumento di quindici giorni del termine per impugnare. Verificati i calcoli sul decorso dei termini, la Corte ha accertato che l'appello era stato depositato tempestivamente. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce per il giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
prevede il termine ordinario di quarantacinque giorni per proporre impugnazione nei casi considerati dalla decisione.
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
comporta un aumento di quindici giorni del termine di impugnazione quando l'imputato sia giudicato in assenza; la Corte ne afferma l'applicabilità nel caso in cui, all'udienza di discussione, l'imputato sia assistito da difensore d'ufficio per rinuncia del difensore di fiducia.
art. 546 c.p.p.
richiamato nel ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza specifiche statuizioni autonome nella decisione.
art. 591 c.p.p.
richiamato nel ricorso in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
richiamato nel ricorso come disposizione processuale asseritamente violata.
Massime di principio
- La previsione del termine aumentato per impugnare ex art. 585, comma 1-bis, c.p.p. si applica quando l'imputato sia stato giudicato in assenza e non abbia partecipato al giudizio di primo grado, essendo la ratio quella di consentire al difensore d'ufficio di reperire l'assistito e concordare con lui l'eventuale impugnazione.
- La mera originaria nomina di un difensore di fiducia munito di procura speciale non esclude l'applicazione del termine più lungo se, al momento della celebrazione del giudizio, quel difensore abbia rinunciato al mandato e l'imputato sia rappresentato da un difensore d'ufficio.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve verificare in concreto la posizione processuale dell'imputato all'udienza decisiva e non limitarsi a un dato formale iniziale relativo alla nomina del difensore.
- Quando l'appello è stato erroneamente dichiarato inammissibile nonostante la tempestiva proposizione, la decisione va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di merito.
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