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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 22748 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Sono state quindi cancellate le iscrizioni ipotecarie. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei tre gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato le comunicazioni e le iscrizioni ipotecarie eseguite su due immobili di sua proprietà per cartelle di pagamento non saldate. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità della sottoscrizione automatizzata, l'assenza del necessario provvedimento dirigenziale, l'erronea formazione di un giudicato interno, la mancata notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 e l'illegittima iscrizione su due immobili per un unico debito. La Corte ha qualificato la doglianza sostanziale come omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione ipotecaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    L'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata.

    L'ipoteca può essere iscritta senza la previa intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, ma deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente e dalla concessione di un termine di trenta giorni per pagare o presentare osservazioni.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2

    Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere.

    La disposizione riguarda l'avvio dell'espropriazione forzata e non è direttamente applicabile all'iscrizione ipotecaria, che non costituisce un atto esecutivo. Tuttavia, l'assenza di un contraddittorio preventivo può comunque determinare la nullità dell'ipoteca.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Sono richiamati a fondamento del diritto del contribuente alla partecipazione al procedimento e al contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria a garanzia di un debito tributario non equivale a un atto di espropriazione forzata; pertanto, non richiede necessariamente l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
  • Prima dell'iscrizione ipotecaria l'agente della riscossione deve comunicare al contribuente l'intenzione di procedere e concedergli almeno trenta giorni per pagare o presentare osservazioni. L'omissione di questo passaggio può comportare la nullità dell'iscrizione.
  • Il giudice deve qualificare giuridicamente i fatti esposti dalla parte secondo la normativa applicabile, anche quando il contribuente abbia richiamato una disposizione non pertinente, purché la doglianza sostanziale sia chiaramente riconducibile alla violazione del contraddittorio.
  • L'ipoteca conserva la propria efficacia fino a quando un giudice ne dichiara l'illegittimità; non viene meno automaticamente per la sola contestazione del contribuente.
  • Quando la decisione su un motivo è assorbente e conduce alla cancellazione dell'ipoteca, gli ulteriori motivi, come quelli sulla sottoscrizione o sull'iscrizione su più immobili, possono non essere esaminati.

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