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Circolare

Circolare numero 13 del 30-01-2019

Con la presente circolare si illustra l’ambito di applicazione del D.M. 21 dicembre 2018, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. Si forniscono, inoltre, le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2019.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le retribuzioni convenzionali per il 2019 fissate dal D.M. 21 dicembre 2018 per il calcolo dei contributi dovuti dai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l’Italia. Precisati anche l’ambito soggettivo e territoriale di applicazione, i criteri di individuazione della retribuzione imponibile, i casi particolari di variazione nel corso del mese o dell’anno e le modalità di regolarizzazione per le aziende che abbiano applicato importi difformi nel mese di gennaio 2019. È inoltre chiarito che le retribuzioni convenzionali assumono rilievo anche per alcune prestazioni previdenziali e assistenziali e, in via residuale, per i rapporti con Paesi convenzionati limitatamente alle coperture non disciplinate dagli accordi internazionali.

Retribuzioni convenzionali 2019 per lavoratori all’estero e regolarizzazioni contributive

Retribuzioni convenzionali 2019 per lavoratori all’estero e regolarizzazioni contributive

La circolare definisce il quadro applicativo delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2019, stabilite dal D.M. 21 dicembre 2018, per i lavoratori impiegati all’estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale con l’Italia. Vengono inoltre precisati l’ambito soggettivo, i criteri di determinazione dell’imponibile, i casi particolari di variazione retributiva e le modalità di regolarizzazione delle eventuali difformità contributive riferite a gennaio 2019.

Ambito territoriale di applicazione

La disciplina del D.L. n. 317/1987 riguarda i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. Restano esclusi gli Stati dell’Unione europea, per i quali si applicano i regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, nonché Svizzera e Paesi SEE, ai quali si applica la normativa comunitaria. La circolare richiama anche il fatto che, per la Croazia, gli accordi di libera circolazione e l’Accordo SEE si applicano dal 1° gennaio 2017.

Soggetti destinatari

Le retribuzioni convenzionali del 2019 si applicano ai lavoratori che prestano attività in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l’Italia. La circolare chiarisce che il campo di applicazione non è limitato ai lavoratori italiani, ma comprende anche i cittadini di altri Stati membri UE e i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti e titolari di contratto di lavoro in Italia, inviati dal datore di lavoro all’estero. È inoltre precisato che, nei Paesi convenzionati con l’Italia, tali retribuzioni rilevano in via residuale per le sole assicurazioni non disciplinate dagli accordi bilaterali.

Determinazione dell’imponibile convenzionale

Per i lavoratori a cui si applicano fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile va individuata confrontando la retribuzione nazionale corrispondente con le tabelle allegate al decreto. Per retribuzione nazionale si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti e con esclusione dell’indennità estero. Il valore annuo va diviso per dodici e raffrontato con le fasce tabellari del settore di appartenenza per individuare quella da assumere a base contributiva.

Frazionamento giornaliero e arrotondamenti

Il ragguaglio a giornata è ammesso solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento avvenuti nel corso del mese. In tali ipotesi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e moltiplicato per i giorni della frazione di mese, domeniche escluse. Fuori da questi casi i valori non sono frazionabili. Le retribuzioni tabellari 2019 sono espresse in euro e devono essere arrotondate all’unità di euro ai fini dell’assoggettamento a contribuzione.

Criteri applicativi e rilevanza previdenziale

Le tabelle sono costruite in riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle diverse categorie, raggruppate per settori omogenei. La circolare richiama inoltre l’applicazione del regime di cui all’articolo 36 della legge n. 342/2000 e precisa che anche l’indennità sostitutiva del preavviso deve essere assoggettata al sistema convenzionale. Le retribuzioni convenzionali costituiscono altresì base di riferimento per le prestazioni pensionistiche, per le prestazioni economiche di malattia e maternità e per il trattamento ordinario di disoccupazione dei lavoratori rimpatriati.

Casi particolari e variazioni in corso d’anno

La retribuzione convenzionale può subire variazioni in caso di passaggio di qualifica nel corso del mese o di mutamento del trattamento economico individuale, in particolare per quadri, dirigenti e giornalisti: in tali casi va attribuita, con la stessa decorrenza, la retribuzione corrispondente alla nuova situazione. Un ulteriore caso riguarda la maturazione di compensi variabili nel corso dell’anno, come straordinari o premi. In tale ipotesi occorre rideterminare la retribuzione globale annua includendo tali voci, dividerla per dodici e verificare se la media mensile comporti il passaggio a una fascia diversa; se ciò accade, si deve procedere al conguaglio dei periodi pregressi a partire da gennaio dell’anno in corso.

Regolarizzazioni contributive e adempimenti Uniemens

Le aziende che per gennaio 2019 abbiano applicato retribuzioni difformi dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare i periodi interessati senza oneri aggiuntivi, ai sensi della deliberazione n. 5 del CdA dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. Ai fini Uniemens, le aziende devono determinare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2019 e quelle assoggettate a contribuzione per il mese di gennaio, riportando tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese di regolarizzazione e calcolando i contributi sui nuovi totali.

Punti principali

Ambito territoriale e normativa applicabile

Le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. Restano quindi esclusi gli Stati dell’Unione europea, per i quali si applicano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché Svizzera e Paesi SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda), ai quali si applica la normativa comunitaria. Per la Croazia viene richiamata l’applicazione degli accordi UE/SEE dal 1° gennaio 2017.

Soggetti interessati

Le retribuzioni convenzionali del 2019 valgono per i lavoratori che operano in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l’Italia. La disciplina si applica non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai cittadini di altri Stati membri UE e ai lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti e titolari di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal datore di lavoro in un Paese extracomunitario. In via residuale, la disciplina opera anche per i lavoratori impiegati in Paesi convenzionati, ma solo per le assicurazioni non contemplate dagli accordi bilaterali.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, l’imponibile convenzionale si determina confrontando la retribuzione nazionale corrispondente con le tabelle del D.M. 21 dicembre 2018. Per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Il valore annuo così determinato va diviso per dodici e confrontato con le fasce tabellari del settore corrispondente per individuare la fascia applicabile ai fini contributivi.

Frazionamento, arrotondamenti e modalità di calcolo

Le retribuzioni convenzionali possono essere ragguagliate a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento in corso di mese. In tali ipotesi l’imponibile mensile va diviso per 26 e moltiplicato per i giorni della frazione di mese, con esclusione delle domeniche. Fuori da questi casi non è consentito il frazionamento. I valori delle tabelle 2019 sono espressi in euro e, ai fini dell’individuazione dell’imponibile, devono essere arrotondati all’unità di euro.

Effetti contributivi e prestazioni

Le tabelle delle retribuzioni sono correlate ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle diverse categorie, raggruppati per settori omogenei. Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Anche l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta al sistema convenzionale di contribuzione.

Casi particolari e conguagli

La retribuzione convenzionale può variare nel corso del mese per passaggio di qualifica o per mutamento del trattamento economico individuale, in particolare per quadri, dirigenti e giornalisti; in tali casi deve essere applicata, dalla stessa decorrenza, la retribuzione corrispondente al mutamento intervenuto. Se nel corso dell’anno maturano compensi variabili, come straordinari o premi, occorre rideterminare la retribuzione globale annua includendo tali voci, dividerla per dodici e verificare se la nuova media mensile comporti il passaggio a una fascia diversa; se sì, va effettuato il conguaglio dei periodi pregressi a partire da gennaio dell’anno in corso.

Regolarizzazioni contributive per gennaio 2019

Le aziende che per il mese di gennaio 2019 abbiano operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare i periodi interessati ai sensi della deliberazione n. 5 del CdA dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, senza aggravio di oneri aggiuntivi. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.

Compilazione Uniemens

Per la denuncia Uniemens, le aziende devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili vigenti al 1° gennaio 2019 e quelle assoggettate a contribuzione per il mese di gennaio, portando tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui avviene la regolarizzazione e calcolando i contributi dovuti sui totali così ottenuti.

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