Circolare numero 10 del 29-01-2019
La presente circolare illustra le modalità di applicazione delle norme pensionistiche introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in particolare la pensione anticipata e la pensione anticipata “quota 100”, con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. INDICE 1. Premessa 2. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata 3. Assegno straordinario e pensione anticipata “quota 100” 4. Prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata “quota 100”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione delle nuove regole introdotte dal decreto-legge n. 4/2019 in materia di pensione anticipata quota 100 e pensione anticipata ordinaria, con particolare riferimento agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali e alla prestazione di accompagnamento alla pensione. Vengono chiariti i requisiti anagrafici e contributivi, gli effetti della decorrenza pensionistica sui trattamenti di sostegno al reddito, la durata dell’erogazione e della contribuzione correlata, nonché le condizioni di accesso ai nuovi assegni straordinari per quota 100. La circolare precisa inoltre che per la prestazione di accompagnamento alla pensione restano fermi i limiti previsti dalla disciplina richiamata, con esclusione dell’applicazione delle nuove regole di quota 100.
Istruzioni per assegno straordinario, accompagnamento alla pensione e pensione anticipata quota 100
Istruzioni su assegno straordinario, accompagnamento alla pensione e pensione quota 100
La circolare chiarisce come applicare le novità introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di pensione anticipata ordinaria, pensione quota 100 e strumenti di sostegno al reddito connessi alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro. In particolare, disciplina gli effetti delle nuove soglie contributive e della finestra mobile sui trattamenti erogati dai Fondi di solidarietà e sulla prestazione di accompagnamento alla pensione ex legge n. 92/2012.
Pensione anticipata ordinaria: requisiti e decorrenza
L’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011. Dal 1° gennaio 2019, il diritto alla pensione anticipata ordinaria si consegue con:
- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne.
La decorrenza del trattamento pensionistico matura dopo tre mesi dal perfezionamento dei requisiti contributivi. Per tali requisiti non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dall’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010.
Effetti sugli assegni straordinari e sull’accompagnamento alla pensione
Per l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà e per la prestazione di accompagnamento alla pensione, la circolare precisa che non sono previsti requisiti autonomi di accesso: il diritto e l’erogazione dipendono dal perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e/o anagrafici previsti dalla normativa vigente al momento del pensionamento, necessari per la prima decorrenza utile di pensione entro la durata massima della prestazione.
Per le prestazioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019:
- il datore di lavoro deve corrispondere la prestazione fino alla decorrenza della pensione;
- deve inoltre versare la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il trattamento pensionistico;
- l’erogazione deve proseguire anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla pensione, in coerenza con la finestra di decorrenza prevista per la pensione anticipata.
Le prestazioni aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019 continuano invece a essere erogate fino alla scadenza prevista dalle norme vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la facoltà del titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo i nuovi requisiti contributivi.
Assegno straordinario per quota 100 nei Fondi di solidarietà
L’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 introduce la pensione anticipata quota 100, accessibile a chi perfeziona, nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, congiuntamente:
- il requisito anagrafico di 62 anni;
- il requisito contributivo di 38 anni.
L’articolo 22 consente ai Fondi di solidarietà di erogare un assegno straordinario anche in favore dei lavoratori che maturino i requisiti per quota 100 nel triennio 2019-2021. La misura è quindi riconoscibile ai lavoratori che raggiungano tali requisiti entro il 31 dicembre 2021, purché il Fondo sia già costituito o in corso di costituzione e il proprio decreto istitutivo preveda la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.
La concessione è subordinata inoltre a specifici accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere definito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di quelli che accedono alla prestazione. Tali accordi devono essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 151/2015.
Durata dell’assegno straordinario e contribuzione correlata
Poiché la pensione quota 100 decorre tre mesi dopo la maturazione dei requisiti, l’assegno straordinario deve essere erogato anche durante tale periodo di attesa. La contribuzione correlata è dovuta fino al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione.
La circolare precisa inoltre che l’assegno straordinario per quota 100 non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022.
Incumulabilità con redditi da lavoro
La circolare ricorda che la pensione anticipata quota 100 è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo nel periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, salvo i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
Per l’assegno straordinario, invece, l’eventuale cumulabilità con redditi da lavoro resta disciplinata dalle singole fonti istitutive dei Fondi di solidarietà.
Prestazione di accompagnamento alla pensione
Con riferimento alla prestazione di accompagnamento alla pensione prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, la circolare stabilisce che le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 non si applicano. In altri termini, la disciplina di quota 100 non viene estesa a tale istituto, che continua a essere regolato dalla normativa propria di riferimento.
Indicazioni operative
La circolare rinvia a un successivo messaggio per le istruzioni operative relative alla presentazione della domanda di assegno straordinario per quota 100.
Punti principali
Finalità della circolare
La circolare, previo parere favorevole del Ministero del Lavoro, fornisce le istruzioni applicative delle disposizioni del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di pensione anticipata quota 100, pensione anticipata ordinaria e utilizzo degli strumenti di accompagnamento al pensionamento previsti dai Fondi di solidarietà bilaterali e dalla legge n. 92/2012.
Pensione anticipata ordinaria dal 1° gennaio 2019
Dal 1° gennaio 2019 l’accesso alla pensione anticipata ordinaria è consentito con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. La decorrenza della pensione si acquisisce dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti, senza applicazione fino al 31 dicembre 2026 degli adeguamenti alla speranza di vita.
Effetti su assegno straordinario e accompagnamento alla pensione
Per gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e per la prestazione di accompagnamento alla pensione con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro deve corrispondere la prestazione fino alla decorrenza del trattamento pensionistico e versare la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione. Tali prestazioni devono quindi coprire anche i tre mesi successivi alla maturazione del diritto pensionistico.
Disciplina per prestazioni già in corso
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione e gli assegni straordinari con decorrenza entro il 1° gennaio 2019 continuano a essere erogati fino alla scadenza prevista dalla normativa vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Resta comunque ferma la possibilità per il titolare di chiedere la pensione anticipata con i nuovi requisiti contributivi.
Quota 100 e assegno straordinario nei Fondi di solidarietà
I Fondi di solidarietà bilaterali possono erogare assegni straordinari ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione quota 100 nel triennio 2019-2021, cioè 62 anni di età e 38 anni di contributi. L’assegno può essere riconosciuto solo se il Fondo è già costituito o in corso di costituzione e se il relativo decreto istitutivo prevede espressamente tale prestazione.
Condizioni contrattuali e durata
La concessione dell’assegno straordinario è subordinata ad accordi collettivi aziendali o territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nei quali deve essere previsto, per finalità di ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione. Gli accordi devono essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione. L’assegno non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022 e la contribuzione correlata va versata fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.
Incumulabilità con redditi da lavoro
La circolare richiama che la pensione quota 100 è incumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo nel periodo tra la decorrenza della pensione e il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, salvo i redditi da lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui. Per l’assegno straordinario, invece, la disciplina della cumulabilità con i redditi da lavoro resta regolata dai singoli decreti istitutivi dei Fondi.
Prestazione di accompagnamento alla pensione
Per la prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012, le nuove disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 non si applicano. Rimangono quindi ferme le regole specifiche della prestazione, senza estensione del regime quota 100.
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