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Circolare

Circolare numero 11 del 29-01-2019

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti. INDICE Premessa 1. Pensione anticipata quota 100 (articolo 14) 1.1 Destinatari della norma 1.2 Cumulo dei periodi assicurativi 1.3 Decorrenza del trattamento pensionistico 1.3.1 Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e lavoratori autonomi 1.3.2 Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 1.3.3 Cumulo dei periodi assicurativi 1.4 Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro 2. Disposizione in materia di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 15) 3. Pensione anticipata c.d. opzione donna (articolo 16) 4. Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (articolo 17) 5. Monitoraggio delle domande di pensione (articolo 28)

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione del decreto-legge n. 4/2019 in materia di pensionamento anticipato, disciplinando i requisiti e le decorrenze per quota 100, pensione anticipata ordinaria, opzione donna e lavoratori precoci. Sono chiarite le regole su cumulo dei periodi assicurativi, limiti di cumulabilità con redditi da lavoro, esclusioni soggettive, nonché il monitoraggio delle domande e la copertura finanziaria delle misure.

Istruzioni INPS su quota 100, pensione anticipata, opzione donna, lavoratori precoci e monitoraggio domande

Decreto-legge n. 4/2019: pensionamento anticipato, quota 100, opzione donna e precoci

La circolare fornisce le istruzioni applicative del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, con riguardo alle principali misure di pensionamento anticipato introdotte o modificate dagli articoli 14, 15, 16 e 17. Il documento chiarisce requisiti, decorrenze, cumulo dei periodi assicurativi, limiti di incumulabilità con redditi da lavoro e sistema di monitoraggio finanziario delle domande.

Quadro generale delle misure

Il decreto prevede quattro principali canali di uscita anticipata:

  • la cosiddetta "pensione quota 100", per chi perfeziona nel triennio 2019-2021 almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi;
  • la pensione anticipata ordinaria, con requisiti contributivi pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne nel periodo 2019-2026;
  • l’"opzione donna", riservata alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018 35 anni di contributi e un’età minima di 58 o 59 anni a seconda della qualifica;
  • la pensione anticipata per i lavoratori precoci, con 41 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2026.

È inoltre previsto un sistema di monitoraggio delle domande presentate per le misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, con rendicontazione periodica al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia.

Pensione quota 100: destinatari, requisiti e soggetti esclusi

La quota 100 è accessibile agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e alla Gestione separata, purché maturino tra il 2019 e il 2021 almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Il requisito anagrafico non è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita.

Ai fini del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata. Resta però fermo, ove richiesto dalla gestione a carico della quale viene liquidato il trattamento, il contestuale possesso del requisito di 35 anni di contribuzione utile per la pensione di anzianità. La gestione liquidatrice applica le proprie regole ordinamentali vigenti al momento della domanda.

La prestazione può essere conseguita anche mediante:

  • opzione al sistema contributivo ex articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995;
  • computo nella Gestione separata ai sensi dell’articolo 3 del D.M. n. 282/1996, purché ne ricorrano i presupposti.

Per ottenere la pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Restano ferme le disposizioni speciali di settore più favorevoli, ma tali norme non valgono per il perfezionamento dei requisiti di quota 100. Sono esclusi il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia, della Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

Quota 100: cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito dei 38 anni può essere raggiunto anche mediante cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni INPS indicate dalla circolare. I periodi coincidenti:

  • si considerano una sola volta ai fini del diritto;
  • sono valorizzati tutti ai fini della misura.

Se in presenza di sovrapposizioni contributive, ai fini del diritto devono essere neutralizzati i periodi accreditati nella gestione in cui risultano presenti il maggior numero di contributi.

La circolare precisa inoltre che:

  • la pensione è liquidata pro quota da ciascuna gestione, secondo le rispettive regole di calcolo e le retribuzioni di riferimento;
  • per il sistema di calcolo, l’anzianità al 31 dicembre 1995 va verificata considerando complessivamente le gestioni interessate al cumulo;
  • se una delle gestioni richiede il requisito dei 35 anni al netto di malattia, disoccupazione o prestazioni equivalenti, la verifica va compiuta sulla base dell’anzianità complessiva maturata nelle gestioni cumulate.

È richiamata anche la disciplina degli iscritti ex ENPALS, per i quali restano ferme le disposizioni dell’articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971.

Quota 100: decorrenza del trattamento pensionistico

La decorrenza varia in funzione della tipologia di datore di lavoro e della gestione a carico della quale è liquidata la pensione.

Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi:

  • se i requisiti erano già maturati entro il 31 dicembre 2018, la prima decorrenza utile è dal 1° aprile 2019;
  • se i requisiti si maturano dal 1° gennaio 2019, la pensione decorre dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Se la pensione è liquidata a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra. Per i lavoratori dipendenti da privati, l’esempio riportato mostra che, con maturazione dei requisiti il 20 maggio 2019, la decorrenza AGO cade dal 1° settembre 2019.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni:

  • se i requisiti sono maturati entro il 29 gennaio 2019, la prima decorrenza utile è dal 1° agosto 2019;
  • se sono maturati dal 30 gennaio 2019, la finestra è di sei mesi e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Anche in questo caso, se la pensione è liquidata da una gestione esclusiva dell’AGO, la decorrenza è il primo giorno successivo alla finestra; se invece la gestione è diversa da quella esclusiva dell’AGO, decorre dal primo giorno del mese successivo. Per il comparto scuola e AFAM restano applicabili le regole speciali dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997.

Nel cumulo dei periodi assicurativi, la decorrenza si determina in base all’ultima qualifica rivestita: dipendente pubblico, dipendente privato o autonomo. Se l’ultima attività è stata svolta come dipendente pubblico, si applicano le regole speciali della pubblica amministrazione. In ogni caso, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra relativa.

Quota 100: incumulabilità con redditi da lavoro

L’articolo 14, comma 3, prevede l’incumulabilità della pensione quota 100 con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo i redditi da lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.

L’incumulabilità opera dal giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione che liquida il trattamento. In tale periodo, l’eventuale produzione di redditi da lavoro, anche all’estero, comporta la sospensione dell’erogazione della pensione nell’anno di produzione del reddito; se i redditi sono prodotti nei mesi precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico, la sospensione riguarda quel periodo.

Per individuare il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia rilevante ai fini dell’incumulabilità, occorre fare riferimento a quello della gestione che liquida la quota 100, comprensivo degli adeguamenti alla speranza di vita. Nei casi di cumulo:

  • se il requisito contributivo per la vecchiaia è maturato in una sola gestione, si considera il requisito anagrafico di quella gestione, con riferimento alla sola contribuzione versata nella medesima;
  • se i requisiti risultano maturati in più gestioni, si assume il requisito anagrafico meno elevato;
  • se non è maturato il requisito contributivo in alcuna delle gestioni cumulate, si considera il requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate.

Il lavoro autonomo occasionale è definito secondo l’articolo 2222 c.c. come attività resa con lavoro prevalentemente proprio, senza subordinazione e senza coordinamento con il committente, in modo del tutto occasionale. Il superamento del limite di 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione della pensione per l’intero anno; se il superamento avviene nell’anno di compimento dell’età per la vecchiaia, la sospensione perdura fino a tale momento.

I titolari di pensione devono comunicare immediatamente all’INPS ogni attività lavorativa diversa dall’autonoma occasionale, anche se il reddito è inferiore a 5.000 euro lordi annui. Devono inoltre comunicare l’attività autonoma occasionale che, anche presuntivamente, produca redditi superiori al limite. Le somme indebitamente corrisposte sono recuperate ai sensi dell’articolo 2033 c.c.

Pensione anticipata ordinaria: requisiti e decorrenze

L’articolo 15 del decreto sostituisce la disciplina dell’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 e stabilisce che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per la pensione anticipata è pari a:

  • 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi per le donne.

In questo arco temporale non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita; dal 1° gennaio 2027 tali adeguamenti tornano in vigore.

Per i soggetti che maturano il requisito tra il 1° e il 29 gennaio 2019, anche tramite cumulo ex legge n. 228/2012, la decorrenza è dal 1° aprile 2019. Per chi matura il requisito dal 30 gennaio 2019, la decorrenza avviene dopo tre mesi dalla maturazione, secondo le regole del rispettivo ordinamento. Se il requisito è raggiunto mediante cumulo, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.

Per il personale della scuola e dell’AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni speciali dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997. La circolare precisa inoltre che chi aveva già maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo vigente non è soggetto alla finestra. Restano invece soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita gli altri requisiti contributivi per pensioni indipendenti dall’età anagrafica, diversi da quello qui disciplinato.

Opzione donna: condizioni di accesso e decorrenza

L’articolo 16 conferma la possibilità per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018:

  • almeno 35 anni di contribuzione;
  • almeno 58 anni di età se dipendenti;
  • almeno 59 anni di età se autonome.

La prestazione è liquidata con il sistema contributivo. Il requisito anagrafico non è adeguato alla speranza di vita e la contribuzione è valutabile se versata o accreditata a qualsiasi titolo, salvo l’eventuale requisito di 35 anni utile alla pensione di anzianità richiesto dalla gestione.

Per le lavoratrici madri non si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 40, della legge n. 335/1995. La decorrenza del trattamento pensionistico è fissata a:

  • 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti;
  • 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le autonome.

Per le lavoratrici della scuola e dell’AFAM la decorrenza è rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019. Le lavoratrici che avevano già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento anche successivamente alla prima decorrenza utile, ma in ogni caso non prima del 30 gennaio 2019.

Lavoratori precoci: pensione anticipata

Per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016, la pensione anticipata è riconosciuta con 41 anni di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 anche questo requisito sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Chi matura il requisito dal 1° gennaio 2019 consegue la decorrenza del trattamento dopo tre mesi dalla maturazione, secondo le regole del proprio ordinamento. Se il diritto è raggiunto mediante cumulo ex legge n. 228/2012, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.

Monitoraggio delle domande e copertura finanziaria

L’articolo 28 prevede che l’INPS monitori le domande di pensione presentate ai sensi degli articoli 14, 15 e 16:

  • con cadenza mensile per il 2019;
  • con cadenza trimestrale per gli anni successivi.

Entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, l’Istituto deve trasmettere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze la rendicontazione degli oneri, anche prospettici, relativi alle domande accolte.

Il monitoraggio considera il maggior onere derivante dall’anticipo del pensionamento rispetto al primo requisito utile previsto dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, anche proiettando dalla data di entrata in vigore della norma l’anzianità contributiva posseduta alla data di accesso alla pensione.

Le misure sono finanziate dal Fondo istituito dall’articolo 1, comma 256, della legge n. 145/2018, denominato "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani", con le dotazioni indicate per gli anni 2019-2024 e a regime dal 2024 in poi. Il comma 257 richiama inoltre il meccanismo di monitoraggio, compensazione tra stanziamenti e eventuali variazioni di bilancio.

Punti principali

Ambito e finalità del decreto

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in vigore dal 29 gennaio 2019, introduce dal 1° gennaio 2019 nuove disposizioni su requisiti di accesso e decorrenze della pensione anticipata per alcune categorie di soggetti. La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione degli articoli da 14 a 17, già oggetto di indicazioni procedurali con il messaggio n. 395/2019.

Quota 100: destinatari e requisiti

Possono accedere alla pensione quota 100 gli iscritti all’AGO, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e alla Gestione separata che maturano tra il 2019 e il 2021 almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Il requisito anagrafico non è adeguato alla speranza di vita; ai fini del requisito contributivo è valutabile tutta la contribuzione versata o accreditata, fermo restando, ove richiesto dalla gestione liquidatrice, il possesso del requisito di 35 anni utile per la pensione di anzianità. È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e restano ferme le speciali disposizioni di settore più favorevoli, che però non valgono per il perfezionamento dei requisiti di quota 100.

Quota 100: cumulo e soggetti esclusi

Il requisito contributivo può essere perfezionato anche mediante cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti tra due o più gestioni INPS indicate dalla norma; i periodi coincidenti valgono una sola volta ai fini del diritto e tutti ai fini della misura. Le gestioni interessate liquidano il trattamento pro quota secondo le rispettive regole; l’anzianità al 31 dicembre 1995 va valutata complessivamente sulle gestioni cumulate. È esclusa la facoltà per chi è già titolare di pensione diretta presso una delle gestioni indicate e per il personale delle Forze armate, di Polizia, di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

Quota 100: decorrenza e finestre

Per i lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018, la decorrenza è dal 1° aprile 2019; per chi li matura dal 1° gennaio 2019, la decorrenza avviene dopo 3 mesi dalla maturazione. Per i dipendenti pubblici, se i requisiti sono maturati entro il 29 gennaio 2019, la decorrenza è dal 1° agosto 2019; se maturati dal 30 gennaio 2019, la finestra è di 6 mesi e comunque non prima del 1° agosto 2019. Nel cumulo, la decorrenza segue la qualifica dell’ultima attività lavorativa e, in ogni caso, cade dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.

Quota 100: incumulabilità con redditi da lavoro

La pensione quota 100 è incumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui. Il divieto opera dalla decorrenza della pensione fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione che liquida il trattamento; i redditi da lavoro prodotti in tale periodo comportano la sospensione della pensione nell’anno di produzione. Nei casi di cumulo, il requisito anagrafico da considerare dipende dalla gestione in cui è maturato il requisito contributivo o, se necessario, dal requisito anagrafico più elevato tra le gestioni interessate. Il superamento del limite di 5.000 euro per l’autonomo occasionale comporta la sospensione dell’intero anno e l’obbligo di comunicazione immediata all’INPS; le rate indebitamente corrisposte sono recuperate ai sensi dell’articolo 2033 c.c.

Pensione anticipata ordinaria: nuovi requisiti

L’articolo 15 sostituisce la disciplina dell’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 e fissa, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per la pensione anticipata in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. In tale periodo non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita; dal 1° gennaio 2027 tali adeguamenti tornano ad applicarsi. Per i soggetti che maturano il requisito tra il 1° e il 29 gennaio 2019 la decorrenza è dal 1° aprile 2019; per chi matura dal 30 gennaio 2019, la finestra è di 3 mesi. Se il requisito è raggiunto tramite cumulo ex legge n. 228/2012, la decorrenza avviene dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.

Pensione anticipata: particolarità per scuola, AFAM e cumulo

Per il personale della scuola e dell’AFAM continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997. Per i soggetti che avevano già maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo vigente non si applica la finestra. I requisiti contributivi diversi da quello dell’articolo 24, comma 10, continuano invece a essere adeguati alla speranza di vita, ad esempio per istituti come la totalizzazione.

Opzione donna: requisiti e decorrenze

Possono accedere all’opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018 almeno 35 anni di contributi e almeno 58 anni di età se dipendenti, oppure 59 anni se autonome, con calcolo interamente contributivo. Il requisito anagrafico non è adeguato alla speranza di vita; è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, fermo restando l’eventuale requisito di 35 anni utile per la pensione di anzianità previsto dalla gestione. Per le lavoratrici madri non si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 40, della legge n. 335/1995. La decorrenza è di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome dalla maturazione dei requisiti; per scuola e AFAM decorre rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019. Chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 può andare in pensione anche successivamente alla prima decorrenza utile, ma non prima del 30 gennaio 2019.

Lavoratori precoci: requisiti e finestra

I lavoratori precoci di cui alla legge n. 232/2016 possono conseguire la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 il requisito è adeguato alla speranza di vita. Per chi matura il requisito dal 1° gennaio 2019 la decorrenza è dopo 3 mesi; se il diritto è perfezionato tramite cumulo ex legge n. 228/2012, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.

Monitoraggio domande e copertura finanziaria

L’INPS deve effettuare il monitoraggio delle domande presentate ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni successivi, trasmettendo entro il giorno 10 del mese successivo i dati su oneri e domande accolte ai Ministeri competenti. Il monitoraggio considera il maggior onere derivante dall’anticipo pensionistico rispetto al primo requisito utile previsto dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011. Le misure sono finanziate dal Fondo istituito dalla legge n. 145/2018, con dotazioni indicate per gli anni 2019-2024 e successivi, e si richiamano le regole di monitoraggio e variazione compensativa di bilancio previste dal comma 257.

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