Circolare numero 12 del 30-01-2019
Si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale relative all’anno 2018 per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le regole per le operazioni di conguaglio previdenziale relative all’anno 2018 per il personale iscritto alla Gestione pubblica, indicando quali redditi e imponibili considerare, i massimali contributivi applicabili e le modalità di gestione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%. Vengono inoltre chiariti i casi in cui occorre elaborare i quadri V1, causale 7, con codice motivo utilizzo 1 o 2, i termini per l’invio delle denunce e per il versamento, nonché le conseguenze sanzionatorie in caso di ritardo. Infine, sono fornite indicazioni sulla compilazione della Certificazione Unica 2019 per i dati previdenziali e assistenziali, con particolare riguardo ai rapporti tra amministrazioni diverse.
Conguaglio contributivo annuale 2018 per la Gestione pubblica e indicazioni per CU 2019
Conguaglio contributivo annuale 2018 per la Gestione pubblica
La circolare riepiloga le regole da applicare alle operazioni di conguaglio previdenziale riferite all’anno 2018 per il personale iscritto alla Gestione pubblica. Sono richiamati i criteri per individuare i redditi da considerare, i massimali contributivi applicabili, le modalità di calcolo dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, nonché le istruzioni per la compilazione dei quadri V1, causale 7, e per la Certificazione Unica 2019.
Ambito di applicazione e redditi da considerare
Le indicazioni riguardano le denunce contributive presentate tramite flusso Uniemens ListaPosPA da amministrazioni, enti e aziende con personale iscritto alla Gestione pubblica. Ai fini del conguaglio contributivo 2018 devono essere considerati tutti i redditi riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
In particolare, vanno presi in considerazione gli imponibili denunciati negli elementi E0 e V1 con causale 1, 2, 5 e 7, purché relativi a somme erogate nel 2018 e con periodo di riferimento compreso nell’anno. Non devono invece essere considerati gli elementi E0 o V1 riferiti al 2018 che siano stati sostituiti da V1 causale 5 o 7, oppure annullati da V1 causale 6.
Conguaglio previdenziale e ruolo del sostituto di imposta
Il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, deve effettuare il conguaglio previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere e dei redditi percepiti nell’anno per diversi rapporti di lavoro subordinato. Se una parte dei redditi è erogata da un altro soggetto, il conguaglio è effettuato dal datore di lavoro principale, ossia dal soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato.
La circolare precisa che, per il conguaglio contributivo 2018 della Gestione pubblica, occorre tenere conto di tutti i redditi riferiti ai periodi 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 e dei redditi imponibili ai fini pensionistici corrispondenti alle retribuzioni liquidate nel periodo di riferimento.
Massimale contributivo ex articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995
Per i soggetti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, la base contributiva e pensionabile è soggetta a un massimale annuo. Per il 2018 il massimale è pari a 101.427,00 euro.
Il massimale è rivalutato ogni anno in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Si applica alla contribuzione ai fini pensionistici, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3-ter della legge n. 438/1992, e alla contribuzione dovuta alla Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali.
La circolare chiarisce inoltre che il massimale non è frazionabile a mese e deve essere applicato anche se l’anno solare è retribuito solo in parte. In caso di rapporti di lavoro subordinato successivi, le retribuzioni si cumulano ai fini del massimale; il lavoratore deve quindi esibire ai datori di lavoro successivi la CU del precedente datore di lavoro oppure una dichiarazione sostitutiva. Nei rapporti di lavoro simultanei, ciascun datore di lavoro contribuisce fino al raggiungimento del massimale, mentre nel mese in cui il tetto viene superato la quota imponibile è calcolata proporzionalmente. I compensi da collaborazione coordinata e continuativa o analoghi, assoggettati alla Gestione separata, non si cumulano con i redditi da lavoro subordinato ai fini del massimale.
Massimale per direttori generali, amministrativi e sanitari
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture indicate dall’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, si applica il massimale contributivo previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 181/1997. Per il 2018 tale massimale è fissato in 184.885,00 euro.
La disposizione è qualificata come norma previdenziale speciale e si applica esclusivamente alle figure espressamente indicate, non potendo essere estesa ad altri lavoratori. Il massimale opera per la contribuzione pensionistica, per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la Gestione previdenziale.
Aliquota aggiuntiva dell’1% e tetti retributivi
L’aliquota aggiuntiva dell’1%, prevista per dipendenti pubblici e privati a decorrere dal 1° gennaio 1993, si applica quando l’aliquota contributiva a carico dell’iscritto è inferiore al 10% e grava sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Per il 2018 il limite annuo oltre il quale è dovuta l’aliquota è pari a 46.630,00 euro, corrispondenti a 3.886,00 euro mensili. Il contributo deve essere trattenuto con cadenza mensile e poi eventualmente conguagliato, a credito o a debito del lavoratore, in occasione del conguaglio annuale fiscale e previdenziale. Ai fini del calcolo si devono considerare anche i redditi comunicati da altri soggetti, i redditi risultanti dalle CU di precedenti datori di lavoro e quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo da altri datori di lavoro.
Quadri V1, causale 7: criteri di compilazione
Le operazioni di conguaglio annuale devono essere rappresentate nel quadro V1, causale 7, con l’utilizzo dei codici motivo utilizzo 1 e 2 secondo la fattispecie concreta.
Quando il sostituto di imposta principale deve tenere conto di redditi erogati da altri soggetti riconducibili al rapporto di lavoro principale, inclusi i casi di comando o distacco, deve utilizzare il codice motivo utilizzo 2. In tale ipotesi devono essere indicati i valori degli imponibili e dei contributi comunicati dall’altro soggetto, il codice fiscale di quest’ultimo e il mese e l’anno di liquidazione dei redditi; se le erogazioni sono avvenute in mesi diversi, vanno elaborati record distinti. L’eventuale differenza tra contributi dovuti e valori comunicati dall’altro soggetto resta a carico dell’amministrazione che invia l’elemento V1.
Lo stesso codice 2 è usato anche quando il sostituto di imposta effettua il conguaglio dell’1% per redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano iscrizione alla Gestione pubblica. Se invece il sostituto ha già inserito tali redditi nelle proprie denunce mensili, il V1 con codice 2 non va elaborato.
Il codice motivo utilizzo 1 deve essere usato per le situazioni diverse da quelle sopra indicate, nonché per i conguagli dell’1% relativi a redditi di altri rapporti di lavoro che non comportano iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione pubblica. In questo caso vanno riportate solo le differenze, positive o negative, derivanti dal conguaglio, senza indicare i redditi complessivi liquidati nell’anno.
Per gli iscritti alla CTPS, le operazioni di conguaglio del 18% devono essere effettuate in riferimento a ciascun rapporto di lavoro; se i redditi sono liquidati da diverse amministrazioni afferenti al medesimo rapporto, il conguaglio deve considerare tutti i redditi liquidati. Le operazioni di conguaglio già effettuate nel corso dell’anno, entro il mese di cessazione del rapporto o entro dicembre dell’anno di riferimento dei contributi, non richiedono l’elaborazione del V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.
Termini di effettuazione, invio e versamento
Per le aziende e amministrazioni iscritte alla Gestione pubblica, il conguaglio deve essere eseguito entro febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio. Per i redditi liquidati nel 2018, quindi, le operazioni devono risultare al massimo nelle denunce contributive di febbraio 2019.
Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, V1 causale 7 codice motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio e, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2019, non oltre marzo 2019.
Il versamento della contribuzione conseguente al conguaglio scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio, fermo restando in ogni caso il termine del 16 marzo 2019.
Sanzioni per ritardato conguaglio
Qualora le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine previsto, i contributi dovuti sono maggiorati delle somme aggiuntive di cui all’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000.
Certificazione Unica 2019 e dati previdenziali
La circolare dedica infine alcune indicazioni alla Certificazione Unica 2019. L’amministrazione che utilizza personale di un’altra amministrazione e corrisponde direttamente parte della retribuzione deve comunicare tempestivamente le somme al sostituto di imposta principale, così da consentirgli di inviare correttamente la denuncia mensile includendo anche le somme corrisposte da altre amministrazioni.
Se l’amministrazione che corrisponde tali somme non trasmette i dati al sostituto principale per la compilazione delle denunce mensili, ma provvede direttamente alle denunce contributive, deve comunque comunicare i dati al sostituto principale per consentirgli di effettuare il conguaglio previdenziale e, se necessario, elaborare il V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2.
Ai fini della certificazione dei redditi, tutti i sostituti di imposta che erogano somme per le quali effettuano trattenute previdenziali alla Gestione pubblica, anche se non inviano le denunce contributive, devono compilare la sezione della CU 2019 dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS - lavoratori subordinati Gestione Pubblica. L’obbligo riguarda anche i sostituti che erogano direttamente somme qualificabili come redditi di lavoro dipendente con obblighi contributivi alla Gestione Pubblica, pur non essendo parte del rapporto di lavoro instaurato con il dipendente.
Punti principali
Ambito e criteri generali del conguaglio 2018
La circolare riguarda le denunce contributive Uniemens ListaPosPA di amministrazioni, enti e aziende con personale iscritto alla Gestione pubblica. Il conguaglio previdenziale 2018 deve essere effettuato considerando tutti i redditi riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 e gli imponibili denunciati negli elementi E0 e V1 con causale 1, 2, 5 e 7, purché relativi a somme erogate nel 2018 con periodo di riferimento compreso nell’anno. Non vanno invece considerati gli elementi E0 o V1 del 2018 sostituiti da V1 causale 5 o 7, oppure annullati da V1 causale 6.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
Per i soggetti iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile è pari a 101.427,00 euro per il 2018. Il massimale si applica anche alla contribuzione ai fini pensionistici, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%, e alla Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali. La circolare precisa che il massimale non è frazionabile mensilmente, si cumula tra rapporti di lavoro successivi nello stesso anno e non si cumula con redditi da collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata.
Massimale per direttori generali, amministrativi e sanitari
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture indicate dall’articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs. n. 502/1992, si applica il massimale contributivo dell’articolo 3, comma 7, del D.lgs. n. 181/1997. Per il 2018 tale limite è pari a 184.885,00 euro. La disciplina è qualificata come speciale e, quindi, applicabile esclusivamente alle figure espressamente indicate, non estensibile ad altri lavoratori; essa vale per la contribuzione pensionistica, per l’aliquota aggiuntiva dell’1% e per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e la Gestione previdenziale.
Aliquota aggiuntiva dell’1% e tetto retributivo 2018
Per i dipendenti pubblici e privati, l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica, dal 1° gennaio 1993, quando la contribuzione a carico dell’iscritto è inferiore al 10% e solo sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2018 il limite annuo oltre il quale è dovuta l’aliquota è fissato in 46.630,00 euro, pari a 3.886,00 euro mensili. Il contributo va trattenuto mensilmente con conguaglio a credito o debito in sede di conguaglio annuale, tenendo conto anche dei redditi percepiti da altri soggetti o in precedenti rapporti di lavoro, come risultanti da CU o da dichiarazione sostitutiva.
Quadro V1, causale 7: codici motivo utilizzo 1 e 2
Per le operazioni di conguaglio annuale il sostituto di imposta principale deve utilizzare il quadro V1, causale 7, nei casi previsti. Con codice motivo utilizzo 2 vanno gestite le variazioni riferite ai redditi erogati da altri soggetti riconducibili al rapporto di lavoro principale, inclusi casi di comando o distacco, indicando il codice fiscale dell’altro soggetto e il mese/anno di liquidazione; se le liquidazioni sono in mesi diversi occorrono record distinti. Sempre con codice 2 si gestiscono anche i conguagli dell’1% relativi ad altri rapporti che comportano iscrizione alla Gestione pubblica. Con codice motivo utilizzo 1 si indicano, invece, le variazioni derivanti da altre situazioni, nonché i conguagli dell’1% per redditi da altri rapporti di lavoro che non comportano iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione pubblica. Non va riportato nel V1 il totale complessivo dei redditi, ma solo la differenza positiva o negativa risultante dal conguaglio.
Termini per l’effettuazione del conguaglio e per i versamenti
Per aziende e amministrazioni iscritte alla Gestione pubblica, il conguaglio deve essere effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; per i redditi liquidati nel 2018, quindi, entro la denuncia contributiva di febbraio 2019. Le denunce V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo all’effettuazione del conguaglio e, per i rapporti che proseguono nel 2019, comunque non oltre marzo 2019. Il versamento della contribuzione derivante dal conguaglio scade il giorno 16 del mese successivo a quello del conguaglio, restando fermo in ogni caso il termine del 16 marzo 2019.
Sanzioni per ritardato conguaglio
Se il conguaglio è effettuato oltre i termini indicati, i contributi dovuti sono maggiorati delle somme aggiuntive previste dall’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000.
Certificazione Unica 2019: dati previdenziali e assistenziali
Le amministrazioni che utilizzano personale di un’altra amministrazione e corrispondono direttamente parte della retribuzione devono comunicare tempestivamente le somme al sostituto di imposta principale, affinché questi possa inviare correttamente la denuncia mensile e, se necessario, effettuare il conguaglio e compilare il V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2. Tutti i sostituti di imposta che erogano somme soggette a trattenute previdenziali per la Gestione pubblica, anche se non trasmettono denunce contributive, devono compilare la sezione della CU 2019 dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS - lavoratori subordinati Gestione Pubblica. L’obbligo vale anche per chi eroga direttamente somme qualificabili come redditi di lavoro dipendente con obblighi contributivi alla Gestione Pubblica, pur non essendo parte del rapporto di lavoro.
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