Cassazione Penale, Sentenza n. 43038/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna, pronunciata con rito abbreviato, per esercizio abusivo della professione (fingendosi avvocato e formando una falsa sentenza di divorzio in una causa inesistente) e falsità materiale commessa da privato, mentre aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa. Lamentava insufficienza e inattendibilità delle prove (assenza di procura, mancata prova dell'accredito bancario o di ricevuta, dubbio sull'origine dello screenshot con le coordinate bancarie), nonché l'inverosimiglianza della falsificazione per la sua inesperienza professionale. Ha inoltre depositato una memoria personale tardiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso chiedesse una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità e che non sussistessero vizi motivazionali manifesti nella sentenza impugnata. Ha condiviso la valutazione di merito: le dichiarazioni della persona offesa erano ritenute credibili e corroborate da un messaggio ricevuto sul numero dell'imputata che indicava un conto per il versamento del compenso, conto riconducibile alla madre della ricorrente; la falsificazione non era manifestamente grossolana; la memoria personale tardiva non poteva essere valutata. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di somme alla Cassa delle ammende (equo importo indicato in dispositivo, euro 3.000).
Norme richiamate
art. 348 cod. pen.
Norma relativa all'esercizio abusivo della professione: applicata per la condotta di fingersi avvocato e redigere una falsa sentenza di divorzio
art. 482 cod. pen.
art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 476 cod. pen.
Falsità materiale commessa da privato: contestata per la redazione della sentenza contraffatta, con richiamo all'art. 476 per la fattispecie di falsità relativa a sentenze
art. 640 cod. pen.
Truffa: il reato è stato originariamente contestato ma dichiarato estinto per prescrizione
art. 613 cod. proc. pen.
Regole sulla sottoscrizione degli atti difensivi: la memoria personale depositata oltre i termini non è valutabile
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. l. n. 176/2020; art. 16, comma 1, d.l. n. 228/2021 conv. l. n. 15/2022
Previsione del procedimento cartolare per il trattamento del ricorso, richiamata dalla Corte come regole procedurali applicabili
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede il versamento delle somme alla Cassa delle ammende: applicata per la condanna al pagamento di importi ritenuti equi
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una ricostruzione alternativa dei fatti: i motivi che mirano a rinnovare la valutazione probatoria sono inammissibili in legittimità, specialmente se esiste una doppia conforme (stesso giudizio in primo e secondo grado).
- La scelta del rito abbreviato limita la base probatoria valutabile in appello: le decisioni si fondano sulle prove acquisite entro quel rito, e l'imputato che avvalora tale rito non può poi pretendere l'integrazione probatoria in Cassazione.
- La credibilità della persona offesa, se adeguatamente motivata e se corroborata da elementi oggettivi (es. messaggi, indicazioni di conto bancario riconducibili all'imputato o a suoi stretti congiunti), può costituire prova sufficiente per la condanna.
- La valutazione della falsità materiale considera se il falso è evidentemente grossolano 'ictu oculi'; errori o incongruenze non rendono automaticamente la falsificazione non punibile o manifestamente inverosimile.
- Memorie personali sottoscritte e depositate oltre i termini processuali non sono valutabili (art. 613 c.p.p.), quindi è importante rispettare i termini per la produzione di documenti difensivi.
- La condanna può comportare oltre alle sanzioni penali anche l'obbligo di pagare le spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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