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Ordinanza

Ordinanza n. 1714/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 2870/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2870/2026, impugnata per revocazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2870/2026, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza. Dal testo non emergono i motivi specifici posti a fondamento della revocazione né le ragioni sostanziali della controversia originaria. Il Collegio ha esaminato preliminarmente la documentazione prodotta ai fini cautelari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto solo parzialmente la domanda cautelare, non disponendo la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, ma accordando la misura acceleratoria della fissazione sollecita dell'udienza di merito. L'udienza è stata fissata al 3 dicembre 2026, tenuto conto anche dell'affollamento dei ruoli della Sezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare proposta in via incidentale nel giudizio di revocazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice può accogliere parzialmente la domanda limitandosi a fissare in tempi solleciti l'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia del provvedimento o della sentenza impugnata.
  • La fissazione accelerata dell'udienza di merito costituisce uno strumento cautelare autonomo rispetto alla sospensione dell'efficacia dell'atto o della sentenza impugnata, quando la valutazione preliminare degli atti giustifichi una definizione sollecita della controversia.
  • Le spese della fase cautelare possono essere compensate in considerazione delle caratteristiche della decisione interlocutoria e della parziale soddisfazione della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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