Circolare n. 4 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'istituzione di un contributo di solidarieta' temporaneo per l'anno 2023 a carico di imprese che producono, importano o rivendono energia elettrica, gas e prodotti petroliferi, disciplinandone ambito soggettivo, base imponibile, aliquota (50%) e limiti (cap al 25% del patrimonio netto). Vengono inoltre spiegate le modifiche apportate al contributo straordinario previsto dall'art. 37 del d.l. 21/2022: restringimento dell'ambito soggettivo (soggetti con >=75% del volume d'affari 2021 nelle attivita' rilevanti), adeguamenti della base imponibile (periodi di confronto, esclusioni e rettifiche LIPE) e le modalita' di versamento o di recupero degli importi risultanti dalle modifiche.
Art. 1, commi 115-121, legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Istituzione del contributo di solidarieta' temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37 d.l. 21/2022)
Punti principali
Ambito soggettivo del contributo di solidarieta' 2023
Soggetti IRES (societa' e enti commerciali, incluse stabili organizzazioni) che nel territorio dello Stato esercitano produzione/estrazione/importazione/distribuzione/ rivendita di energia elettrica, gas metano/gas naturale e prodotti petroliferi; condizione di applicazione: almeno il 75% dei ricavi nel periodo d'imposta 2022 deriva da tali attivita'. Escluse micro e piccole imprese nel commercio al dettaglio di carburante e imprese che gestiscono piattaforme di scambio.
Base imponibile e aliquota
Base = quota del reddito imponibile IRES relativo al periodo d'imposta precedente al 2023 (2022) che eccede di almeno il 10% la media dei redditi IRES dei quattro periodi 2018-2021 (media assunta a zero se negativa). Per soggetti avviati dopo 2018 la media e' calcolata sulle annualita' effettive ragguagliate. Aliquota applicata: 50% sulla base imponibile.
Limite massimo e trattamento per stabili organizzazioni
Il contributo non puo' eccedere il 25% del patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente (per esercizi solari: patr. netto 2021). Per stabili organizzazioni di non residenti si considera il fondo di dotazione fiscale riferibile alla stabile organizzazione.
Versamento, scadenze e rapporti con altre imposte
Versamento in unica soluzione entro il sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio antecedente al 2023 (per esercizi coincidenti con anno solare, termine ordinario 30 giugno 2023; se approvazione bilancio entro 180 giorni, termine al mese successivo all'approvazione, max 31 luglio 2023). Per soggetti con esercizio non coincidente possibile versare entro il 30 giugno 2023. Il contributo non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP; accertamento, sanzioni e riscossione applicano le regole delle imposte sui redditi.
Interazione con opzioni fiscali e determinazione del reddito
I soggetti determinano autonomamente la base anche se hanno optato per consolidato nazionale o regimi di trasparenza (art.115-117 TUIR). Per societa' partecipanti con trasparenza non si tiene conto della quota di reddito imputata dalla partecipata; indicazioni operative riguardano i righi RF della dichiarazione Redditi SC.
Modifiche all'ambito soggettivo del contributo straordinario (art.37 d.l. 21/2022)
L'ambito di applicazione e' stato delimitato: il contributo straordinario e' dovuto solo se almeno il 75% del volume d'affari 2021 deriva dalle attivita' indicate dall'art.37. Ciò esclude chi non raggiunge tale soglia, anche se in precedenza era ricompreso.
Modifiche alla base imponibile del contributo straordinario
Allineamento dei periodi di confronto (1 ottobre 2021 - 30 aprile 2022 vs 1 ottobre 2020 - 30 aprile 2021). Introdotte due esclusioni/rettifiche rilevanti: a) non rilevano nelle LIPE per la base imponibile le cessioni e gli acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali tra soggetti di cui al comma 1; b) le operazioni attive territorialmente non rilevanti ai sensi degli artt.7-7-septies DPR 633/72 possono essere escluse se e nella misura in cui gli acquisti afferenti siano territorialmente non rilevanti (simmetria acquisti/cessioni).
Versamento del maggiore contributo o recupero dell'eccedenza
Se le modifiche determinano un maggior contributo rispetto a quanto versato entro il 30 novembre 2022, l'importo residuo va versato in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 (solo per maggiori dovuti per effetto delle modifiche). Se invece risulta versato un importo maggiore del dovuto, l'eccedenza puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'art.17 D.Lgs.241/1997 a decorrere dal 31 marzo 2023 o chiesta a rimborso (opzione nel quadro CS della dichiarazione IVA 2023); applicabile il limite di compensazione annua di 2 milioni salvo deroghe.
Sanzioni e ravvedimento
Per i versamenti successivi alle scadenze previste dalle norme sull'acconto e saldo del contributo straordinario non e' ammesso il ravvedimento operoso e la sanzione per omesso versamento e' applicata in misura doppia (normativa Aiuti-bis).
Adempimenti operativi e controllo
Sarà istituito un codice tributo e saranno fornite istruzioni per il versamento tramite modello F24 telematico; le Direzioni regionali e provinciali devono vigilare sull'applicazione della circolare.
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