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Sentenza

Sentenza n. 69/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa a una PAS per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, parere negativo della Soprintendenza e successivo diniego di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato una PAS ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 28/2011 per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 9,020 MW, composto da moduli sopraelevati e rotanti, collocato a circa 1,5 km da insediamenti industriali. Il Comune ha concluso negativamente la conferenza di servizi, recependo il dissenso della Soprintendenza fondato sull’impatto paesaggistico e culturale dell’intervento, sulla presenza dei ruderi dell’Oratorio campestre di San Giorgio, sottoposti a tutela culturale, e sull’asserita necessità di una fascia di rispetto di 500 metri. Il Comune ha inoltre ritenuto che l’area non fosse una cava cessata o degradata e quindi non rientrasse tra le aree idonee ex art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 28/2011, dell’art. 20 d.lgs. 199/2021 e dell’art. 65, comma 1-quater, d.l. 1/2012, sostenendo che per gli impianti agrivoltaici fosse sufficiente la collocazione entro 3 km da aree industriali, artigianali o commerciali; difetto di istruttoria e travisamento quanto alla qualificazione dell’area; illegittimità del parere culturale e dell’asserita fascia di rispetto di 500 metri; difetto di motivazione sulla compatibilità paesaggistica; violazione delle regole sulla conferenza di servizi, per mancata indicazione delle prescrizioni utili al superamento del dissenso; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990; contrasto con la disciplina nazionale ed europea di favore per le energie rinnovabili. Con i motivi aggiunti è stato impugnato il diniego comunale di riapertura della conferenza e di riesame, deducendo vizi propri e vizi derivati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e annullato gli atti impugnati. Ha interpretato l’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 28/2011 nel senso che la disciplina distingue gli impianti fotovoltaici ordinari dagli impianti agrivoltaici: per i primi la PAS è subordinata alla localizzazione in un’area idonea ex art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021; per gli impianti agrivoltaici è invece sufficiente, sotto questo specifico profilo, che siano collocati a non più di 3 km da aree industriali, artigianali o commerciali, ferma la necessità degli ulteriori requisiti della PAS. Il progetto, caratterizzato da moduli sopraelevati e rotanti e dalla prosecuzione dell’attività agricola, è stato ritenuto riconducibile alla categoria degli impianti agrivoltaici. Il giudice ha quindi ritenuto illegittimo il diniego nella parte in cui si fondava sulla mancata qualificazione dell’area come area idonea ex art. 20, comma 8, lett. c), d.lgs. 199/2021, assorbendo il motivo relativo alla natura di cava cessata. Ha inoltre escluso che la fascia di rispetto di 500 metri prevista dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021 costituisca, di per sé, un vincolo generale di tutela diretta o indiretta idoneo a precludere l’impianto agrivoltaico. La tutela diretta del bene culturale impedisce gli interventi incidenti materialmente sul bene, ma non quelli realizzati su aree limitrofe; il vincolo indiretto sulle aree circostanti è stato adottato solo successivamente al diniego, con una fascia di 100 metri, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente l’incidenza dell’impianto e consentire l’eventuale rimodulazione del progetto, non fondare il diniego su una preclusione assoluta di 500 metri. È stata ritenuta carente anche la motivazione paesaggistica: il richiamo a generiche criticità e alla radicale trasformazione del territorio agricolo non esplicitava la relazione concreta tra impianto e contesto paesaggistico né la comparazione con l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Le considerazioni del Comune sulle norme urbanistiche dell’ambito agricolo, formulate solo in giudizio, sono state qualificate come integrazione postuma della motivazione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’accoglimento del ricorso principale aveva fatto venir meno l’interesse all’annullamento del diniego di riesame. Il Comune dovrà rideterminarsi sull’istanza di PAS, considerando il progetto rimodulato per rispettare la fascia di rispetto di 100 metri stabilita dal successivo decreto di vincolo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 28/2011

    “per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [...] si applica la procedura abilitativa semplificata”

    Disciplina la PAS per gli impianti da fonti rinnovabili.

  • art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 28/2011

    “le medesime disposizioni [...] si applicano [...] agli impianti agro-voltaici [...] che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale”

    Per gli impianti agrivoltaici la collocazione entro 3 km da aree industriali, artigianali o commerciali è condizione sufficiente, sotto il profilo dell’idoneità dell’area, per l’accesso alla PAS; non è necessaria anche la qualificazione dell’area come idonea ex art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021.

  • art. 65, comma 1-quater, d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012

    “impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale”

    Individua le caratteristiche dell’impianto agrivoltaico rilevanti ai fini della disciplina semplificata.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021

    “le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela [...] né ricadono nella fascia di rispetto [...]”

    La disposizione individua fattispecie di aree idonee; la lett. c-quater amplia il novero delle aree idonee e non introduce generalizzati vincoli di tutela diretta o indiretta.

  • art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021

    “ai soli fini della presente lettera” e “cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici”

    La distanza di 500 metri opera esclusivamente per individuare le aree idonee ai fini della disposizione e non costituisce, di per sé, una fascia generale di tutela indiretta o una preclusione assoluta alla realizzazione di impianti agrivoltaici.

  • artt. 10 e 12 d.lgs. 42/2004

    La tutela culturale diretta del bene opera sul bene culturale e impedisce gli interventi che incidono sulla sua consistenza materiale, non vietando automaticamente interventi su aree limitrofe.

  • art. 45 d.lgs. 42/2004

    Consente l’imposizione di prescrizioni di tutela indiretta sulle aree circostanti un bene culturale; nel caso concreto il relativo vincolo è stato adottato solo dopo il diniego impugnato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione concreta e specifica; il mero richiamo a generiche criticità paesaggistiche o alla trasformazione di un’area agricola non è sufficiente.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento del dovere di buona fede e collaborazione tra amministrazione e privato; la sentenza accoglie il ricorso su altri motivi senza una distinta statuizione applicativa.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Invocato dalla Soprintendenza per sostenere la sanabilità del difetto motivazionale; il TAR non applica la disposizione, ritenendo illegittima la motivazione dell’atto.

  • art. 6, d.lgs. 28/2011

    Il progetto deve comunque rispettare gli ulteriori presupposti della PAS, tra cui la compatibilità urbanistica e la disponibilità delle aree; la vicinanza ad aree produttive non determina un automatismo autorizzatorio.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 28/2011, gli impianti agrivoltaici aventi le caratteristiche di cui all’art. 65, comma 1-quater, d.l. 1/2012 possono accedere alla PAS quando siano collocati a non più di 3 km da aree industriali, artigianali o commerciali, senza che sia necessaria anche la qualificazione dell’area di progetto come area idonea ex art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021.
  • La riconducibilità di un progetto alla disciplina degli impianti agrivoltaici non comporta un automatismo autorizzatorio: restano necessari tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla PAS, inclusi la compatibilità con gli strumenti urbanistici e la disponibilità delle aree.
  • La fascia di rispetto di 500 metri prevista dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021 opera soltanto ai fini della delimitazione delle aree idonee previste da tale disposizione e non costituisce, di per sé, un vincolo generale di tutela indiretta o una preclusione assoluta alla realizzazione di un impianto agrivoltaico.
  • La tutela culturale diretta ex artt. 10 e 12 d.lgs. 42/2004 impedisce gli interventi che incidono materialmente sul bene culturale, ma non vieta automaticamente la realizzazione di opere su aree limitrofe; l’Amministrazione deve valutare in concreto l’interferenza dell’opera con il bene.
  • Il diniego di un impianto da fonti rinnovabili per ragioni paesaggistiche deve contenere una motivazione specifica sulla relazione tra l’opera e il contesto paesaggistico e sulla ponderazione degli interessi coinvolti; formule generiche quali “importanti criticità” o “radicale trasformazione” non sono sufficienti.
  • L’Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione mancante del provvedimento impugnato mediante nuove considerazioni sulle norme urbanistiche o sull’impatto dell’intervento, non esplicitate nel procedimento e nell’atto conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggisticaVincolo culturaleConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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