Ordinanza n. 85/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento 1. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 79 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Approvazione Programma operativo 2023/2025, unitamente all’allegato Programma Operativo 2023/2025; 2. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 80 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti, unitamente all’allegato Documento di programmazione; 3. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 81 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Livelli massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea della riabilitazione e dell’assistenza sociosanitaria acquistabili dagli erogatori provati accreditati con il servizio sanitario regionale per l’anno 2024; 4. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti del Commissario ad acta nn. 79, 80 e 81 del 3 maggio 2024, relativi al Programma operativo 2023/2025, alla programmazione della rete territoriale e ai livelli massimi di finanziamento per prestazioni di riabilitazione e assistenza sociosanitaria acquistabili da erogatori privati accreditati
Esito
La controversia
La società cooperativa ha impugnato, chiedendone l’annullamento, tre decreti del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i vizi di legittimità dedotti né le specifiche censure formulate nel ricorso. Il Presidente del TAR, rilevata l’esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di individuare i giudizi che richiedano un’effettiva trattazione del merito, ha chiesto alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione, ovvero se siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono inoltre segnalare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti alla giustizia amministrativa.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e con salvezza di ogni decisione del Collegio, non ha deciso né sull’ammissibilità né sul merito del ricorso e non ha valutato la legittimità dei decreti impugnati. Ha disposto incombenti istruttori consistenti nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull’attuale interesse alla definizione del giudizio, sull’eventuale rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l’interesse persista, sulle connessioni con altri giudizi pendenti. Il termine per il deposito è stato fissato al 30 settembre 2026. La decisione è rimessa al Collegio dopo l’acquisizione di tali elementi.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
È richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione tra giudice e parti è richiamato per giustificare la richiesta di informazioni sull’attuale interesse alla decisione e sulle eventuali connessioni con altri giudizi.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato in relazione all’esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale mediante l’inserimento nei ruoli di udienza dei soli ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.
decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022
Le Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della giustizia amministrativa sono richiamate quale contesto organizzativo per la razionalizzazione dell’attività giudiziaria e la riduzione dei giudizi pendenti.
Massime di principio
- Nell’ambito della gestione dei ruoli e dello smaltimento dell’arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare l’attuale persistenza dell’interesse alla decisione, nonché l’eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o trattare il merito.
- Quando le parti dichiarano la persistente attualità dell’interesse alla decisione, il giudice può chiedere anche l’indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e favorire una gestione funzionale dei ruoli.
- Gli incombenti istruttori disposti per verificare l’attuale interesse alla decisione non comportano una pronuncia anticipata sul merito, sull’ammissibilità o sulla fondatezza del ricorso, che restano riservati alla successiva decisione del Collegio.
- La cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo può giustificare richieste di aggiornamento sullo stato dell’interesse alla causa e sulle sopravvenienze processuali rilevanti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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