Ordinanza n. 3942/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione dal contributo concesso nell’ambito del Bando “Expo Osaka 2025”, comunicato con PEC dell’8 ottobre 2025 e contenuto nella nota della Camera di Commercio di Roma prot. n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal contributo previsto dal Bando “Expo Osaka 2025”, comunicata con PEC e contenuta in una nota della Camera di Commercio di Roma
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Camera di Commercio di Roma l'ha esclusa dal contributo previsto dal Bando “Expo Osaka 2025”. La ricorrente ha contestato la decadenza dal beneficio conseguente alla presentazione tardiva della rendicontazione e ha chiesto in via amministrativa la rimessione in termini. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà atto che la richiesta di rimessione in termini era stata formulata in modo generico e senza adeguata documentazione circa l'esistenza di ragioni di impossibilità oggettiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris. Quanto al periculum, il pregiudizio lamentato è stato ritenuto meramente patrimoniale e limitato al mancato ottenimento di un voucher di importo modesto, pari al massimo a 5.000 euro. Quanto al fumus, il Collegio ha rilevato che la rendicontazione era stata presentata oltre il termine perentorio del 15 luglio 2025 alle ore 21:00, espressamente previsto dall'art. 7 del bando a pena di decadenza, con esclusione di proroghe. Inoltre, la domanda amministrativa di rimessione in termini non era corredata da elementi documentali idonei a dimostrare un'impossibilità oggettiva di rispettare la scadenza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con esito negativo per l'assenza di periculum in mora e fumus boni iuris.
art. 7 del Bando “Expo Osaka 2025”
Non è ammessa proroga dei termini
La disposizione stabilisce il termine del 15 luglio 2025 alle ore 21:00 per la presentazione della rendicontazione, qualificandolo come perentorio e prevedendo la decadenza in caso di inosservanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio dedotto è esclusivamente patrimoniale e consiste nel mancato conseguimento di un contributo di importo modesto, senza allegazione di conseguenze ulteriori e particolarmente gravi.
- La presentazione tardiva della rendicontazione comporta la decadenza dal contributo quando il bando qualifica espressamente il termine come perentorio e stabilisce che non sono ammesse proroghe.
- La rimessione in termini non può essere fondata su una deduzione generica: chi la invoca deve allegare e documentare circostanze idonee a dimostrare l'impossibilità oggettiva di rispettare il termine previsto dal bando.
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