Cassazione Penale, Ordinanza n. 21055/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza. Dal testo emerge che i motivi di ricorso miravano, in sostanza, a ottenere una diversa lettura di tutte le fonti probatorie, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione dell'attendibilità delle persone offese e dei testi a carico, nonché la valutazione della prova dichiarativa a discarico. La Corte di cassazione rileva che le censure non individuavano specifici travisamenti di emergenze processuali, ma si limitavano a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito. La decisione impugnata conteneva inoltre argomentazioni puntuali e non illogiche circa la configurabilità del reato e l'esclusione di atti illegittimi e arbitrari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a sollecitare una rilettura alternativa del compendio probatorio, attività preclusa al giudizio di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti della prova. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione congrua, giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità sulla credibilità dei dichiaranti e sulla configurabilità del reato. Conseguentemente, ha applicato le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
richiamato quale base per le conseguenti statuizioni economiche e processuali in caso di inammissibilità del ricorso
delitto di resistenza
contestazione sostanziale oggetto della sentenza di merito, ritenuta configurabile dalla Corte d'appello e non utilmente censurata in cassazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova e diversa valutazione dell'intero compendio probatorio, salvo che siano dedotti specifici travisamenti della prova processualmente rilevanti.
- La censura che si limiti a riprodurre questioni già dedotte e disattese in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inidonea a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente, giuridicamente corretta e non affetta da manifeste illogicità, specie in punto di attendibilità dei testi e di valorizzazione delle prove dichiarative.
- La configurabilità del reato non può essere efficacemente contestata in cassazione mediante mere allegazioni alternative sui fatti, se la decisione impugnata ha escluso con argomenti puntuali la sussistenza di condotte illegittime o arbitrarie e ha spiegato la base probatoria dell'affermazione di responsabilità.
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