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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32432/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo violazione di legge e carenza o contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova. La Corte rileva che la doglianza era meramente reiterativa di censure già formulate in appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata con argomentazioni ritenute corrette e conformi alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ribadisce inoltre che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'interruzione ingiustificata del programma di trattamento impone al giudice, previa udienza con avviso alle parti, di revocare l'ordinanza di sospensione, senza necessità di un'approfondita analisi della natura e della causa dell'interruzione o delle motivazioni personali che l'hanno determinata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era meramente reiterativo di doglianze già dedotte e adeguatamente respinte in appello. In ragione della minore età del ricorrente al momento della commissione del reato, ha escluso la condanna al pagamento delle spese processuali. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi

    La norma è applicata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, tenuto conto della minore età del ricorrente al momento del fatto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese con motivazione congrua, non specificamente confrontata dal ricorrente.
  • In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'interruzione ingiustificata del programma di trattamento impone al giudice, all'esito di un'apposita udienza previamente comunicata alle parti, la revoca dell'ordinanza di sospensione.
  • Ai fini della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova per interruzione ingiustificata del programma, non è necessario uno scrutinio approfondito della natura e della causale dell'interruzione né delle motivazioni personali che l'hanno determinata.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiMessa alla prova

Testo integrale

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