Cassazione Penale, Ordinanza n. 13678/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il reato contestato né la decisione di merito nel dettaglio.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 8 luglio 2024. L'unico motivo dedotto atteneva a un asserito difetto di motivazione della decisione impugnata, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico perché privo di una effettiva censura delle argomentazioni della sentenza di merito e di una concreta correlazione tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e quelle sviluppate nell'atto di impugnazione.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente in relazione al motivo di difetto di motivazione dedotto in cassazione, che deve essere specifico e correlato alla sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non confronta in modo puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata e non indica la correlazione tra le ragioni della decisione e le censure proposte.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può consistere in una mera critica assertiva o apodittica, ma richiede una specifica confutazione delle rationes decidendi del provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
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