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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24755/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: mancato ottemperamento all'obbligo di versare la cauzione di euro 3.000,00 entro 30 giorni dalla notifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il ricorrente deduceva inosservanza ed errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione di punibilità per particolare tenuità) sostenendo che la Corte di appello avrebbe confuso i concetti di occasionalità e abitualità e non avrebbe adeguatamente valutato la mancanza di reiterazione delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui, alla luce dei criteri richiamati dalle Sezioni Unite (valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno/pericolo), non sussisteva la particolare tenuità del fatto. Il giudice di merito aveva rilevato l'assenza di giustificazioni fornite dall'imputato sul mancato versamento della cauzione e l'assenza di tentativi documentati di sostituire la cauzione con garanzie reali ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 159/2011 o di comprovata impossibilità materiale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma richiamata quale fonte del reato contestato: il mancato adempimento dell'obbligo di versare la cauzione imposto nell'ambito della misura di prevenzione della sorveglianza speciale integra il reato oggetto di condanna.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Non può essere esclusa automaticamente per il solo fatto che il reato sia stato commesso; tuttavia, nell'applicazione concreta il giudice può ritenere non sussistenti i presupposti quando la gravità complessiva della condotta non sia minima o trascurabile.

  • art. 133 cod. pen., comma 1

    Richiamato come criterio per la valutazione della tenuità: il giudizio deve tener conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.

  • art. 31 d.lgs. n. 159/2011

    Prevede la possibilità di sostituire la cauzione con garanzie reali; la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva documentato alcuna istanza o prova di aver chiesto tale sostituzione né l'impossibilità di versare la cauzione.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza richiamata per chiarire i criteri interpretativi dell'art. 131-bis: il giudizio di tenuità richiede valutazione complessiva delle peculiarità della fattispecie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; applicata per addebitare al ricorrente le spese e la somma equitativa alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per sostenere che, in assenza di elementi che provino un ricorso proposto 'in colpa' o in mala fede, il giudice può comunque determinare equamente l'importo da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esclusione di punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario che il giudice effettui una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la mera mancanza di reiterazione non è automaticamente sufficiente.
  • In reati collegati all'inosservanza di misure di prevenzione (es. mancato versamento della cauzione), è essenziale documentare eventuali giustificazioni, tentativi di ottemperare mediante le misure alternative previste (es. richiesta di sostituzione con garanzie reali) o l'effettiva impossibilità materiale di adempiere.
  • La distinzione tra 'occasionalità' e 'abitualità' va valutata sul piano probatorio: l'assenza di reiterazione può sostenere una tesi di minore offensività, ma il giudice valuta anche l'intensità soggettiva del comportamento e l'atteggiamento dell'imputato (es. assenza di cooperazione o giustificazioni).
  • Quando si impugna per mancato riconoscimento della particolare tenuità, è strategico fornire al giudice elementi concreti sul basso disvalore della condotta: documenti, prove di stato di necessità, proposte di riparazione o dimostrazione di reale impossibilità economica.
  • Il rischio processuale: un ricorso ritenuto inammissibile o infondato può comportare condanne alle spese e addebiti economici (es. somme alla Cassa delle ammende); valutare attentamente la fondatezza prima di proporre ricorso e, se possibile, integrare il fascicolo con prove documentali.

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