Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 8542 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato gli avvisi di liquidazione relativi a due operazioni formalmente distinte: il conferimento di un ramo d’azienda, relativo alla ricerca e sviluppo, nella Nerviano Medical Service s.r.l. e la successiva cessione delle quote della newco alla Curia generalizia. Secondo l’Agenzia, le operazioni costituivano sostanzialmente un’unica cessione di ramo d’azienda. Con il primo motivo sosteneva che gli avvisi potessero essere notificati alla Curia generalizia e a P.N., quali parti sostanziali dell’operazione riqualificata. Con il secondo motivo contestava l’annullamento dell’avviso notificato alla P. Italia per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l’esclusione della legittimazione passiva della Curia generalizia e di P.N. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, l’operazione può essere qualificata in base alla sua natura intrinseca e ai suoi effetti giuridici, indipendentemente dalla forma apparente; pertanto, la cessione totalitaria delle quote può essere riqualificata come cessione d’azienda senza necessità di provare uno specifico intento elusivo. La sentenza è stata cassata limitatamente alle posizioni della Curia generalizia e di P.N., con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per le spese. Il secondo motivo è stato respinto: è rimasto definitivo l’annullamento dell’avviso nei confronti della P. Italia, perché emesso prima del decorso del termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura della verifica, in assenza di specifiche ragioni d’urgenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 20

    L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    L’Amministrazione finanziaria e il giudice devono considerare la natura sostanziale e gli effetti giuridici dell’operazione, potendo riqualificare una sequenza di atti formalmente distinti quando essa realizzi, nella sostanza, una cessione d’azienda.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 57

    La legittimazione passiva ai fini dell’imposta di registro va individuata nei soggetti che risultano parti sostanziali dell’operazione effettivamente realizzata; la società le cui quote costituiscono l’oggetto della cessione non è, per ciò solo, parte del contratto di cessione.

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    Dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, l’avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di 60 giorni, salvo specifiche ragioni di urgenza. La violazione comporta l’illegittimità dell’atto.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 18184/2013 e n. 24823/2015

    Le pronunce richiamate confermano che il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, è dilatorio e la sua inosservanza determina, salvo urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso anticipatamente.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta di registro, una serie di atti formalmente separati può essere valutata secondo la funzione economica complessiva e riqualificata quando produca sostanzialmente il trasferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda.
  • La riqualificazione ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non richiede necessariamente la prova di un intento elusivo, se gli atti hanno una funzione economica sostanzialmente identica a quella dell’operazione riqualificata.
  • La legittimazione passiva deve essere riferita alle parti sostanziali del negozio imponibile, non automaticamente alla società utilizzata come veicolo dell’operazione o le cui quote siano state cedute.
  • Il termine di 60 giorni dal processo verbale di chiusura della verifica costituisce una garanzia procedimentale essenziale: un avviso emesso prima della scadenza è normalmente illegittimo, salvo che l’amministrazione dimostri specifiche ragioni d’urgenza.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente la controversia nel merito: il giudice di rinvio deve riesaminare la questione secondo i principi indicati dalla Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.