Ordinanza n. 3298/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio finale di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2025 – formulato dalla VI sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di Milano nei confronti del ricorrente, comunicato in data 01.04.2026; - del verbale di correzione della prova scritta del 6/2/2026 della VI sottocommissione per gli esami di avvocato presso la corte di appello di Milano; - della votazione conseguita dal ricorrente contenuta nel suddetto verbale e dell’esito negativo riservato all’elaborato redatto dal ricorrente il giorno 11.12.2025; - ove occorra, del verbale n. 2 del 5.12.2025 della Commissione centrale – sessione 2025 – presso il Ministero della Giustizia con cui sono stati definiti i criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali comunque lesivi per il ricorrente, anche se ignoti; per la condanna - delle amministrazioni intimate a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione alla prova orale o, in subordine, al motivato riesame da parte di diversa commissione dell’elaborato del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio finale di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, unitamente al verbale di correzione della prova scritta e alla relativa votazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense – sessione 2025 – formulato dalla sottocommissione presso la Corte d'appello di Milano, nonché il verbale di correzione dell'elaborato scritto, la votazione conseguita, l'esito negativo della prova e, ove occorresse, i criteri direttivi stabiliti dalla Commissione centrale. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e, nel merito, l'annullamento degli stessi, con reintegrazione in forma specifica mediante ammissione alla prova orale oppure riesame dell'elaborato da parte di una diversa commissione. Il ricorso contestava implicitamente la valutazione della commissione esaminatrice e la mancata ammissione alla prova orale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di evidente fondatezza, poiché la valutazione della commissione esaminatrice, espressione di discrezionalità tecnica, non appariva manifestamente illogica. Il giudice ha precisato che, ai fini della valutazione dell'elaborato, non rileva soltanto la possibilità astratta di chiedere l'annullamento del regolamento dell'Ateneo, ma anche il modo e i termini con cui tale domanda è stata concretamente formulata dal candidato. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché la prova orale potrebbe, in tesi, essere sostenuta successivamente qualora il ricorso di merito risultasse fondato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari, in particolare del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di una valutazione resa da una commissione d'esame presuppone almeno l'esistenza di profili di manifesta illogicità o di evidente erroneità della valutazione tecnico-discrezionale; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione sulla base della mera diversa opinabilità dell'elaborato.
- Nella valutazione di una prova scritta, non è sufficiente che il candidato abbia individuato in astratto una possibile domanda giudiziale: rileva anche la correttezza, completezza e adeguatezza dei termini con cui la domanda è stata sviluppata nell'elaborato.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio derivante dalla mancata ammissione a una prova orale sia suscettibile di reintegrazione mediante lo svolgimento della prova in un momento successivo, in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
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