Sentenza n. 912/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione definitiva della procedura per il rilascio della concessione demaniale a uso turistico-ricreativo del lotto n. 8, nonché gli atti di gara presupposti e il rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha indetto una procedura a evidenza pubblica per la concessione del lotto demaniale n. 8, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’impresa ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata, deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del bando, delle norme tecniche di attuazione del Piano comunale spiagge, della normativa sull’accessibilità delle persone con disabilità e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, ha sostenuto che l’offerta dell’aggiudicataria prevedesse un numero insufficiente di cabine spogliatoio, il superamento dell’altezza massima, l’assenza di una cabina accessibile, carenze relative ai servizi igienici e all’antibagno, violazioni della fascia di rispetto, mancato rispetto delle pendenze per l’accessibilità, assenza di spogliatoi per i lavoratori e mancata produzione di documentazione fotografica e fotoinserimenti richiesti dal bando. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e travisamento, contestando alcuni punteggi attribuiti all’aggiudicataria per la compatibilità con i vincoli, i servizi gratuiti, la pulizia delle spiagge e l’impegno alla gestione diretta. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che anche l’offerta della ricorrente fosse inammissibile per superamento della superficie coperta massima, violazione della normativa di sicurezza e igienico-sanitaria, mancato rispetto delle pendenze delle rampe e alterazione morfologica dell’arenile; in subordine ha contestato alcuni punteggi attribuiti alla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale. Sebbene il bando non prevedesse un’espressa clausola di esclusione per ogni violazione delle norme tecniche del Piano comunale spiagge, le disposizioni della lex specialis qualificavano il rispetto del Piano e delle relative NTA come requisito minimo tecnico indefettibile dell’offerta. La documentazione richiesta per la Busta B, comprendente elaborati grafici, sezioni, prospetti, computo metrico e indicazione dettagliata degli interventi, non costituiva una mera relazione di massima, ma una documentazione tecnica sufficientemente dettagliata. Non era quindi possibile rinviare la verifica della conformità al Piano alla fase successiva al rilascio della concessione, poiché ciò avrebbe svuotato di effettività il confronto concorrenziale. Dall’esame dell’offerta dell’aggiudicataria è emersa l’assenza delle cabine spogliatoio minime richieste dalle NTA, circostanza ammessa dalla stessa controinteressata e non superata dal generico riferimento alle cabine contenuto nella relazione. Tale carenza rendeva l’offerta inammissibile e imponeva l’esclusione dell’aggiudicataria; il TAR ha pertanto annullato l’aggiudicazione e assorbito le ulteriori censure del ricorso principale. Il ricorso incidentale è stato esaminato dopo quello principale. È stata respinta la censura relativa al superamento del limite di 100 mq, poiché l’interpretazione coordinata delle NTA consentiva di considerare realizzabili in spazi ulteriori le attrezzature obbligatorie, quali cabine, docce, primo soccorso e blocco servizi, purché nei limiti specificamente previsti. È stata invece accolta la censura relativa alla violazione della normativa di sicurezza: lo spogliatoio dei lavoratori risultava privo di aperture naturali e l’offerta non indicava né negli elaborati né nel computo metrico un impianto di aerazione meccanica. Anche tale carenza costituiva violazione di un requisito minimo indefettibile dell’offerta e comportava l’esclusione della ricorrente. Le restanti censure incidentali sono state assorbite. Sono state respinte le domande della ricorrente dirette a ottenere il risarcimento in forma specifica e il riconoscimento della concessione, non potendo essa conseguire l’aggiudicazione dopo la propria esclusione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023
Individuato quale criterio di aggiudicazione della procedura l’offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato per distinguere il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla necessità di escludere offerte prive dei requisiti minimi tecnici richiesti dalla lex specialis.
artt. 6, 11, 12, 13 e 15 NTA del Piano comunale spiagge
Le disposizioni del Piano e delle NTA, richiamate dal bando, sono state qualificate come requisiti minimi tecnici indefettibili delle offerte, la cui violazione comporta l’esclusione.
art. 23 l. 104/1992
Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai requisiti di accessibilità, ma non specificamente deciso dal TAR nella parte assorbita.
d.lgs. 81/2008, Allegato IV, punti 1.9.1.1 e 1.12.3
Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far si che ... essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione; gli spogliatoi devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
Le prescrizioni in materia di aerazione e caratteristiche degli spogliatoi, richiamate dalle NTA, costituivano requisiti minimi dell’offerta. L’omessa previsione di aperture naturali o di un impianto di aerazione indicato negli elaborati e nel computo metrico rendeva l’offerta inammissibile.
D.M. 236/1989
Richiamato per i requisiti tecnici di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; le relative censure sono state assorbite o non hanno costituito la ratio decisiva.
art. 120 c.p.a.
Non espressamente richiamato nel ragionamento decisorio, ma il giudizio riguarda una procedura di gara e la relativa aggiudicazione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis impone che la proposta progettuale rispetti il piano urbanistico o settoriale applicabile e le relative norme tecniche, e richiede una documentazione tecnica dettagliata, il rispetto di tali prescrizioni può costituire requisito minimo indefettibile dell’offerta anche in assenza di un’espressa clausola di esclusione.
- La violazione di un requisito minimo tecnico dell’offerta non integra una mera irregolarità valutabile mediante attribuzione di un punteggio ridotto, ma determina l’inidoneità dell’offerta e ne impone l’esclusione, poiché viene meno un elemento essenziale della prestazione oggetto del confronto concorrenziale.
- La verifica della conformità dell’offerta alle prescrizioni tecniche del piano applicabile non può essere rinviata alla fase successiva all’aggiudicazione quando il progetto presentato costituisce l’oggetto della valutazione comparativa: il rinvio consentirebbe di confrontare proposte che potrebbero non essere concretamente realizzate.
- Il richiamo contenuto nella lex specialis o nelle norme tecniche alla normativa in materia di sicurezza e igiene può rendere tali prescrizioni requisiti minimi indefettibili dell’offerta; la loro osservanza deve risultare dagli elaborati progettuali e, ove richiesto, dal computo metrico, non potendo essere integrata mediante generici o postumi accorgimenti non indicati nell’offerta.
- L’esame del ricorso principale deve precedere quello del ricorso incidentale escludente quando l’eventuale accoglimento del ricorso principale conserva l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara; l’eventuale infondatezza del ricorso principale può invece rendere improcedibile quello incidentale.
- L’esclusione sia dell’aggiudicatario sia del ricorrente secondo classificato non consente a quest’ultimo di ottenere l’aggiudicazione o il risarcimento in forma specifica, poiché la sua stessa esclusione impedisce il riconoscimento della concessione in suo favore.
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