Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34070/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta in sede civile da un soggetto che assumeva di aver subito danni per la negligente esecuzione dell'incarico professionale svolto da un perito d'ufficio in un procedimento penale nel quale egli era imputato, insieme ad altri, per simulazione di reato e danneggiamento fraudolento. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo insussistente l'illecito lamentato e comunque non provato il nesso causale tra la condotta contestata e i danni dedotti. Contro la sentenza di appello il soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La Corte di cassazione, tuttavia, non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata: la sentenza d'appello era stata notificata al difensore costituito in data 18/4/2024 e il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 4/11/2024. La Corte respinge anche la pretesa incidenza della nomina di un secondo difensore nel corso del giudizio d'appello, affermando che, in difetto di univoca revoca o sostituzione del primo procuratore, la nomina di un nuovo difensore si presume aggiuntiva e non sostitutiva. Vengono inoltre richiamati, in via processuale, i principi sulla proponibilità di contenuti estranei nell'istanza di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e sulla non incompatibilità del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione. La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese, al risarcimento ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività, ritenendo che il termine di sessanta giorni per impugnare decorresse dalla notificazione della sentenza d'appello al difensore costituito e che la successiva notificazione del ricorso fosse oltre termine. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, al risarcimento dei danni in favore della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, l'istanza del ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può contenere argomentazioni estranee allo scopo, che non possono essere prese in considerazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non ha funzione decisoria e il consigliere che l'ha formulata non versa in incompatibilità a partecipare al collegio che definisce il giudizio.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 1716, comma 2, c.c.

    La nomina di un secondo procuratore non implica, di per sé, la revoca del primo; in difetto di indicazioni univoche, il secondo difensore si presume aggiunto e non sostitutivo.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La soccombenza nella fase di legittimità, in presenza dei presupposti, consente la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato solo per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione accelerata.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione accelerata.

Massime di principio

  • Nel rito di cassazione, la notificazione della sentenza al difensore costituito fa decorrere il termine breve di impugnazione, salvo prova chiara che quel difensore sia stato revocato o sostituito.
  • La semplice nomina di un secondo difensore, in assenza di manifestazioni univoche contrarie, non fa presumere la sostituzione del primo, ma l'aggiunta di un ulteriore procuratore con poteri concorrenti.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., l'istanza del ricorrente non può introdurre contenuti diversi dalla richiesta di decisione della causa.
  • La proposta di definizione accelerata non ha valore decisorio e non determina incompatibilità del consigliere che l'ha resa rispetto alla partecipazione al collegio decidente.
  • Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve è inammissibile, con conseguente applicazione delle spese e delle sanzioni accessorie previste per la soccombenza processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.