Tribunale, Sentenza T-431/24
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 25 June 2025. — Certinvest SRL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark Premium Quality REGAL Bakery – Earlier EU word mark REGAL and earlier EU figurative mark Regal – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-431/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Certinvest contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Regal Ventures al marchio "Premium Quality REGAL Bakery". È stato confermato che, per il pubblico non anglofono dell’Unione, i segni sono sufficientemente simili e i prodotti/servizi sono identici o simili, con conseguente rischio di confusione. Il Tribunale ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso, pur formulato in larga parte riprendendo argomenti già svolti nella fase amministrativa.
Marchio UE figurativo "Premium Quality REGAL Bakery" e opposizione fondata sul marchio anteriore REGAL: verifica del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se la decisione della commissione di ricorso che ha accolto l’opposizione contro il marchio "Premium Quality REGAL Bakery" sia viziata da errore nel ritenere sussistente un rischio di confusione, alla luce della valutazione della distintività intrinseca del marchio anteriore, della comparazione dei segni, della comparazione dei prodotti e servizi e del pubblico rilevante; in via preliminare, se il ricorso fosse ammissibile nonostante la riproposizione di argomenti già svolti in sede amministrativa.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 quando, per una parte rilevante del pubblico non anglofono dell’Unione, il marchio anteriore REGAL ha distintività intrinseca media, i prodotti e servizi contestati sono identici o simili a quelli per cui è stato provato l’uso genuino del marchio anteriore, e i segni presentano almeno una somiglianza visiva e fonetica media, mentre le differenze concettuali hanno un impatto limitato; pertanto, l’opposizione è legittima e il ricorso è respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
Marchio UE figurativo "Premium Quality REGAL Bakery" e opposizione fondata sul marchio anteriore REGAL: rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo per prodotti di pasticceria, alimenti e servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio. Il Tribunale ha esaminato sia l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’interveniente sia il merito del motivo unico relativo al rischio di confusione.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Certinvest SRL aveva depositato una domanda di marchio UE figurativo contenente gli elementi verbali "regal", "bakery" e "premium quality", oltre a elementi grafici e al simbolo ®. La domanda copriva prodotti della classe 30 e servizi della classe 35, in particolare un ampio novero di prodotti alimentari e servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso relativi a tali prodotti.
Regal Ventures Ltd ha presentato opposizione basata su due marchi anteriori UE, uno denominativo REGAL e uno figurativo Regal, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Su richiesta del richiedente, l’EUIPO ha invitato l’opponente a provare l’uso effettivo dei marchi anteriori; l’uso genuino è stato ritenuto dimostrato, almeno per cakes, salty snacks, biscuits, cake rusks, popcorn, cookies, crisps, crackers, wafers e sauces.
La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo in parte, escludendo alcuni prodotti della classe 30. La commissione di ricorso ha poi respinto il ricorso di Certinvest e, in parte, accolto quello dell’opponente, ritenendo sussistente un rischio di confusione per tutti i prodotti e servizi contestati, almeno per una parte del pubblico dell’Unione, in particolare quello non anglofono.
Ammissibilità del ricorso
L’interveniente sosteneva che il ricorso fosse irricevibile perché l’atto introduttivo si sarebbe limitato a riprodurre argomenti già formulati nel procedimento amministrativo, senza una vera sintesi dei motivi.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione. Ha osservato che l’atto introduttivo individuava con sufficiente chiarezza le censure rivolte alla decisione impugnata, indicava le norme che si assumevano violate e conteneva argomentazioni idonee a consentire alla difesa di EUIPO e dell’interveniente di replicare. La mera circostanza che gli argomenti coincidessero in larga misura con quelli già esposti dinanzi alla commissione di ricorso non era sufficiente a determinare l’inammissibilità.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale ha richiamato i principi consolidati in tema di rischio di confusione:
- valutazione globale, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi;
- confronto dal punto di vista del consumatore medio, ragionevolmente informato e attento;
- sufficienza, ai fini del diniego di registrazione, che il motivo relativo sussista anche solo in una parte dell’Unione;
- necessità che i marchi siano identici o simili e che i prodotti/servizi siano identici o simili.
Ha inoltre ricordato che, nel caso di marchio UE anteriore, la percezione del pubblico rilevante deve essere apprezzata nell’insieme dell’Unione, pur essendo sufficiente il rischio di confusione in una sola parte del territorio.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico dell’Unione, concentrandosi sul segmento non anglofono, poiché per tale pubblico la parola "regal" non ha significato compreso in via immediata. I prodotti della classe 30 erano considerati beni di consumo quotidiano, rivolti al pubblico generale con un livello di attenzione al più medio; i servizi della classe 35 erano rivolti in parte al pubblico generale e in parte ai professionisti, con un livello di attenzione comunque non superiore alla media.
Il Tribunale ha confermato tale impostazione, rilevando che non vi era alcun errore nel considerare il consumatore medio come avente un’attenzione ragionevole ma non elevata, e che la scelta di focalizzarsi sulla componente non anglofona del pubblico dell’Unione era coerente con la giurisprudenza.
Confronto dei prodotti e dei servizi
Il Tribunale ha ritenuto corrette le valutazioni della commissione di ricorso secondo cui i prodotti e servizi della domanda erano identici o quantomeno simili ai prodotti per i quali era stato provato l’uso genuino del marchio REGAL.
In particolare:
- i prodotti a base di cereali, quinoa, sorgo, grist e simili potevano essere consumati come snack, analogamente ai cakes coperti dal marchio anteriore;
- bread pudding, Yorkshire puddings, crème caramel, custard, puddings e creamed rice erano dolci da dessert, funzionalmente vicini ai cakes;
- pasta, noodles, dumplings, starch noodles e starch vermicelli potevano essere associati a salse o condimenti, con origine commerciale comune o commercializzazione in prossimità;
- i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di alimenti erano connessi ai beni oggetto di uso genuino del marchio anteriore.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui vi è normalmente similarità tra beni e servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso relativi a tali beni. Ha quindi confermato che l’insieme dei prodotti e servizi contestati era identico o simile a quelli coperti dal marchio anteriore utilizzato effettivamente.
Confronto dei segni: elementi distintivi e dominanti
Il Tribunale ha approvato l’analisi della commissione di ricorso secondo cui, nel marchio richiesto, il termine "regal" è l’elemento dominante e distintivo per una parte significativa del pubblico non anglofono dell’Unione.
Ha rilevato che:
- "regal" non appartiene al vocabolario inglese di base e, per il pubblico non anglofono, non viene normalmente compreso;
- "bakery" ha distintività media per gran parte del pubblico non anglofono, ma può essere debolmente distintivo per il pubblico tedesco per la vicinanza a "Bäckerei";
- "premium quality" è compreso in tutta l’Unione e ha carattere chiaramente laudativo, dunque debole distintività;
- gli elementi figurativi hanno funzione essenzialmente decorativa, con distintività debole;
- il simbolo ® è puramente informativo e non incide sul confronto.
In ragione della collocazione centrale, della maiuscolizzazione e della cornice ovale, "regal" domina l’impressione complessiva del marchio richiesto.
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
Sotto il profilo visivo, il Tribunale ha confermato che la presenza integrale del termine REGAL nel marchio richiesto genera una somiglianza almeno media, che non è neutralizzata dagli ulteriori elementi grafici e verbali, di valore distintivo limitato.
Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nella pronuncia di "regal"; gli altri elementi o non vengono pronunciati o hanno incidenza limitata. La somiglianza fonetica è stata quindi confermata almeno a grado medio.
Sul piano concettuale, il Tribunale ha osservato che per il pubblico non anglofono REGAL non ha significato, mentre "premium quality" comunica un messaggio laudativo comprensibile. Ne deriva una differenza concettuale, ma il suo impatto resta limitato perché gli elementi che la determinano hanno distintività debole. Tale differenza non è sufficiente a compensare le somiglianze visive e fonetiche.
Distintività intrinseca del marchio anteriore REGAL
Il Tribunale ha respinto la tesi secondo cui il marchio anteriore REGAL sarebbe privo o quasi privo di distintività intrinseca. Poiché il termine non è compreso dal pubblico non anglofono dell’Unione e non è stato dimostrato che esso sia percepito come laudativo in relazione ai prodotti interessati, la sua distintività è stata correttamente qualificata come media.
La circostanza che il termine compaia in numerosi marchi registrati non è stata considerata idonea, di per sé, a dimostrare un indebolimento della distintività, mancando elementi sulla reale presenza di tali segni sul mercato e sulla loro eventuale convivenza pacifica.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione della commissione di ricorso. La combinazione di:
- prodotti e servizi identici o simili;
- somiglianza visiva e fonetica almeno media;
- differenze concettuali di impatto limitato;
- distintività intrinseca media del marchio anteriore; è sufficiente a far ritenere probabile che il pubblico interessato creda che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Di conseguenza, il Tribunale ha confermato l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, senza bisogno di esaminare ulteriormente l’opposizione basata sul marchio figurativo anteriore.
Dispositivo e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto. Certinvest SRL è stata condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle di Regal Ventures Ltd. EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese, poiché non si è tenuta udienza e la sua domanda di condanna alle spese era subordinata a tale evenienza.
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