Tribunale, Sentenza T-366/22
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 25 June 2025. — Ryanair DAC v European Commission. — State aid – German air transport market – Public loan guaranteed by Germany to Condor Flugdienst in the context of the COVID-19 pandemic – Decision not to raise any objections – Aid intended to make good the damage caused by an exceptional occurrence – Article 107(2)(b) TFEU – Assessment of the damage – Direct causal link – Assessment of the amount of the aid – Principle of non-discrimination – Freedom to provide services – Freedom of establishment – Obligation to state reasons. — Case T-366/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato la decisione della Commissione che autorizzava l'aiuto tedesco a Condor per i danni da COVID-19. Ryanair, pur essendo interessata e legittimata a far valere i propri diritti procedurali, non ha dimostrato che la Commissione dovesse nutrire dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno. La Corte ha inoltre escluso vizi di motivazione e ha ritenuto infondate le censure su causalità, quantificazione del danno, doppia compensazione e discriminazione.
Aiuti di Stato concessi dalla Germania a Condor Flugdienst per compensare i danni COVID-19: legittimità della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
La questione giuridica
Nel ricorso ex articolo 263 TFUE, Ryanair chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione che aveva dichiarato compatibile con il mercato interno, senza aprire il procedimento formale di indagine, l’aiuto concesso a Condor per compensare i danni causati dalle restrizioni di viaggio imposte in relazione alla pandemia di COVID-19. In particolare, si discuteva: se la Commissione avesse applicato correttamente l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE; se avesse erroneamente valutato il nesso causale diretto tra pandemia e danno, la quantificazione del danno e dell'importo dell'aiuto, il rischio di doppia compensazione e la compatibilità con i principi di non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; e se la decisione fosse adeguatamente motivata.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione della Commissione: la misura tedesca a favore di Condor poteva essere autorizzata ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE perché destinata a compensare un danno causato direttamente dalle restrizioni di viaggio collegate alla pandemia, senza superare il danno effettivamente subito. La Corte ha ritenuto che la Commissione non avesse dubbi seri tali da imporre l'apertura del procedimento formale, che la scelta della metodologia di calcolo e dei parametri economici fosse plausibile e sufficientemente motivata, e che non vi fosse violazione dei principi di non discriminazione, libertà di stabilimento o libera prestazione dei servizi, trattandosi di effetti inerenti a un aiuto selettivo concesso in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Regole e orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (R&R Guidelines)
- Comunicazione della Commissione sul metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
Aiuto di Stato a favore di Condor per danni COVID-19
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Ryanair DAC contro la decisione della Commissione del 26 luglio 2021, con cui è stato approvato, senza apertura del procedimento formale di indagine, un aiuto concesso dalla Germania a Condor Flugdienst GmbH per compensare i danni derivanti dalle restrizioni di viaggio legate alla pandemia di COVID-19. Il caso si inserisce in una serie di decisioni della Commissione e di contenziosi tra Ryanair e la Commissione sugli aiuti concessi a Condor.
Fatti e contesto amministrativo
Condor, compagnia aerea tedesca operante soprattutto nel segmento charter e leisure, aveva già beneficiato di un aiuto di salvataggio nel 2019, poi approvato dalla Commissione sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Successivamente, nel contesto della pandemia, la Germania notificò due misure di compensazione per il danno subito nel 2020 e nel 2021, oltre a un aiuto di ristrutturazione.
Il punto centrale della controversia riguarda la misura notificata come modifica dell’aiuto COVID-19 del 2020, con riduzione del nominale dei prestiti e dell’elemento di aiuto, alla luce di una rivalutazione ex post del danno. La Commissione concluse che la misura rientrava nell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e ne approvò la compatibilità con il mercato interno.
Ricevibilità del ricorso
Il Tribunale distingue tra la legittimazione a tutelare i diritti procedurali e la legittimazione a contestare il merito della decisione. Ryanair, in quanto concorrente di Condor, è qualificata come "interessata" ai sensi del regolamento 2015/1589 e può quindi impugnare il mancato avvio della procedura formale per far valere i propri diritti procedurali.
Tuttavia, poiché la decisione non è un atto regolamentare, per contestarne il merito Ryanair avrebbe dovuto dimostrare di essere direttamente e individualmente interessata. Il Tribunale esclude tale requisito, osservando che la concorrenza tra Ryanair e Condor era limitata e che le affermazioni sul mercato tedesco erano troppo generiche per provare un pregiudizio sostanziale. Di conseguenza, i motivi diretti al merito sono dichiarati irricevibili; resta ricevibile il motivo relativo alla violazione dei diritti procedurali.
Quadro giuridico applicato
Il Tribunale richiama i criteri dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE: esistenza di un evento eccezionale, nesso causale diretto tra evento e danno, e proporzionalità dell'aiuto rispetto al danno. Richiama inoltre l'articolo 4 del regolamento 2015/1589 sul filtro dei "dubbi" nella fase di esame preliminare: se la Commissione incontra difficoltà serie, deve aprire il procedimento formale di indagine ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Il giudice ricorda anche che il controllo giurisdizionale sull'esistenza di dubbi è più penetrante del mero sindacato sul manifesto errore di valutazione.
Valutazione della causalità e del danno
Il Tribunale esamina in dettaglio gli argomenti con cui Ryanair sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto dubitare della sussistenza di un nesso diretto tra restrizioni di viaggio e danni di Condor. La Corte approva l'uso, da parte della Commissione, di un doppio periodo di compensazione e di un metodo differenziato: comparazione tra EBT effettivo e atteso per il primo periodo, e metodo "route-by-route" per il secondo, al fine di isolare solo le perdite direttamente collegate alle restrizioni ancora in vigore.
Vengono respinte le censure relative a:
- uso dell'EBT invece dell'EBITDA, perché entrambi sono metriche riconosciute e il differenziale risultava comunque irrilevante rispetto alla sproporzione tra danno e aiuto;
- ricorso al business plan 2020 come base controfattuale, ritenuto plausibile, prudente e approvato da un esperto indipendente e dal giudice fallimentare tedesco;
- mancata distinzione tra danni da pandemia e difficoltà preesistenti, poiché la Commissione aveva escluso i costi collegati alla procedura d’insolvenza e scelto una base di calcolo riferita alla situazione immediatamente precedente al COVID-19;
- mancata considerazione di fattori esterni quali costi carburante, tassi di cambio, Brexit e concorrenza, ritenuti troppo ipotetici o non quantificati;
- scelta del 30 giugno 2020 come data di chiusura del primo periodo di compensazione, giustificata dalla persistenza di restrizioni sostanziali e dall’esistenza di un inevitabile periodo di riavvio;
- limitazione dei dati del secondo periodo al periodo luglio-ottobre 2020, in quanto novembre-dicembre 2020 non offrivano un campione rappresentativo di voli non colpiti da restrizioni.
Quantificazione dell’aiuto e rischio di doppia compensazione
Il Tribunale considera plausibile la valutazione della Commissione secondo cui, ai fini della determinazione dell’elemento di aiuto delle tranche più senior, fosse ragionevole ipotizzare la vendita di Condor a metà 2022 a un prezzo simile a quello già ottenuto nel 2020. Tale ipotesi, basata sulla situazione concreta di Condor come impresa sostanzialmente sana ma colpita dalle difficoltà del gruppo Thomas Cook, consente di applicare un tasso IBOR maggiorato di 1000 punti base per valutare l’elemento di aiuto sui prestiti più sicuri, mentre per la tranche meno senior l’aiuto viene considerato pari al nominale.
È respinta anche la censura sul rischio di doppia compensazione con l’aiuto di salvataggio del 2019: i due interventi avevano finalità diverse, coprivano costi di natura differente e la mera sovrapposizione temporale parziale non basta a dimostrare una sovracompensazione effettiva.
Principi di non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi
Quanto alla censura secondo cui l’aiuto sarebbe discriminatorio perché concesso solo a Condor, il Tribunale ricorda che un aiuto selettivo compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non può essere dichiarato incompatibile solo perché differenzia tra imprese. L’eventuale disparità di trattamento è consentita se inerente alla finalità compensativa e proporzionata al danno subito.
Analogamente, gli eventuali effetti restrittivi sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi non sono sufficienti, di per sé, a rendere l’aiuto incompatibile, salvo che producano restrizioni ulteriori e autonome rispetto a quelle intrinseche a un aiuto di Stato selettivo conforme al Trattato. Ryanair non ha dimostrato un effetto deterrente specifico nei propri confronti.
Obbligo di motivazione
Sul piano della motivazione, il Tribunale ritiene che la decisione sia sufficientemente chiara e controllabile. Le tabelle e i dati omessi per ragioni di riservatezza non impedivano di comprendere il ragionamento seguito dalla Commissione, anche perché le tabelle indicavano differenze, intervalli e valori complessivi. Inoltre, la Commissione aveva spiegato il metodo di calcolo, la scelta dei periodi, l’esclusione dei costi non pertinenti e la valutazione del rischio di sovracompensazione.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Ryanair è condannata alle spese della Commissione e di Condor; la Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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