Tribunale, Sentenza T-96/23
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 giugno 2025. — Uniper Global Commodities SE contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. — Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2017/2195 – Decisione dell’ACER sulla modifica della metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento – Imposizione di un limite di prezzo temporaneo – Ricorso proposto dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Condizioni e modalità specifiche di ricorso – Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 29 del regolamento (UE) 2019/942 – Irricevibilità per difetto di legittimazione ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi – Eccezione di illegittimità – Uguaglianza davanti alla legge e tutela giurisdizionale effettiva – Mancanza di incidenza individuale – Qualità o circostanze non dedotte – Termine di ricorso – Assenza di errore scusabile. — Causa T-96/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di Uniper contro la decisione della commissione dei ricorsi dell'ACER che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso amministrativo. La Corte chiarisce che l'articolo 28 del regolamento 2019/942 non può essere interpretato nel senso di estendere alla terza categoria dell'articolo 263, quarto comma, TFUE l'accesso alla commissione dei ricorsi, senza violare la tutela giurisdizionale effettiva o il principio di uguaglianza. In subordine, il Tribunale afferma anche che il ricorso diretto contro la decisione iniziale era ormai tardivo e che non ricorreva un errore scusabile.
Legittimazione ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'ACER e azione diretta al Tribunale contro la decisione ACER sul limite temporaneo al prezzo dell'energia di bilanciamento.
La questione giuridica
Se l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 dovesse essere interpretato in modo da consentire anche a una persona giuridica non destinataria di una decisione ACER, ma direttamente interessata e priva di misure di esecuzione, di adire la commissione dei ricorsi; se, in difetto, la disposizione fosse illegittima per violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva e dell'articolo 47 della Carta, nonché del principio di uguaglianza; e, in subordine, se Uniper fosse comunque legittimata a contestare direttamente dinanzi al Tribunale la decisione iniziale e se il ricorso fosse tempestivo o coperto da errore scusabile.
Principio di diritto
L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 va interpretato nel suo tenore letterale: alla commissione dei ricorsi dell'ACER possono ricorrere solo i destinatari delle decisioni ACER e le persone fisiche o giuridiche che risultino direttamente e individualmente interessate; non è consentito estendere tale legittimazione, in modo contra legem, ai soggetti che siano solo direttamente interessati ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. Tale limitazione non viola né l'articolo 47 della Carta né il principio di uguaglianza, perché per i soggetti non legittimati resta esperibile il ricorso diretto al Tribunale ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Poiché Uniper non ha dimostrato un'incidenza individuale, il suo ricorso amministrativo era irricevibile; inoltre, il successivo ricorso diretto al Tribunale contro la decisione iniziale era tardivo e non scusato da errore scusabile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 29 del regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/942
- Considerando 34 del regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della commissione dei ricorsi
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2195
- Articolo 10 del regolamento (UE) 2017/2195
- Articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 263, quarto e quinto comma, TFUE
- Articolo 263, sesto comma, TFUE
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
Legittimazione al ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'ACER e ricorso diretto al Tribunale
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Uniper Global Commodities SE avverso la decisione della commissione dei ricorsi dell'ACER che aveva dichiarato irricevibile l'impugnazione, proposta dalla stessa Uniper, contro una decisione ACER in materia di prezzo dell'energia di bilanciamento. La controversia si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/2195 e del regolamento (UE) 2019/942, con particolare rilievo per il funzionamento della commissione dei ricorsi dell'ACER e per il rapporto tra rimedio amministrativo interno e ricorso giurisdizionale diretto al Tribunale.
Fatti e svolgimento del procedimento
L'ACER aveva dapprima adottato, con decisione n. 01/2020, una metodologia di determinazione del prezzo dell'energia di bilanciamento. Successivamente, su proposta dei TSO e dopo consultazioni del mercato, l'ACER ha adottato la decisione n. 03/2022, imponendo un limite temporaneo di circa EUR 15 000/MWh, applicabile per 48 mesi dal 1º luglio 2022, agli scambi sulle piattaforme PICASSO e MARI. Uniper, operatore del mercato dell'energia di bilanciamento, ha impugnato tale decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi, che tuttavia ha dichiarato il ricorso irricevibile perché Uniper non era destinataria della decisione e non era, a suo giudizio, individualmente interessata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942.
Questioni giuridiche esaminate
Davanti al Tribunale, Uniper ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione della commissione dei ricorsi e, in subordine, l'annullamento della decisione iniziale dell'ACER. Le questioni centrali erano tre:
- se l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 dovesse essere interpretato in modo conforme all'articolo 263, quarto comma, TFUE, così da ammettere al ricorso amministrativo anche i soggetti direttamente ma non individualmente interessati da un atto regolamentare dell'ACER;
- se, in caso contrario, la disposizione dovesse essere disapplicata per violazione degli articoli 20 e 47 della Carta;
- se, in subordine, Uniper potesse ancora agire direttamente dinanzi al Tribunale contro la decisione iniziale e se il ritardo fosse giustificabile per errore scusabile.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto l'articolo 263 TFUE, in particolare il quarto comma, relativo alla legittimazione ad agire delle persone fisiche e giuridiche, e il quinto comma, che consente agli atti istitutivi di organi o organismi dell'Unione di prevedere condizioni e modalità specifiche per i ricorsi. Richiama inoltre gli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942, che disciplinano rispettivamente i ricorsi dinanzi alla commissione dei ricorsi e l'accesso al giudice dell'Unione dopo l'esaurimento della procedura interna. Sono citati anche gli articoli 20, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta, nonché l'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento 2017/2195, l'articolo 10 di tale regolamento e l'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento 2019/942.
Ragionamento del Tribunale sulla domanda principale
Il Tribunale osserva anzitutto che la decisione iniziale era, nei confronti di Uniper, un atto regolamentare che la riguardava direttamente e non comportava misure di esecuzione, sicché Uniper rientrava nella terza ipotesi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. Tuttavia, il testo dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 è ritenuto chiaro: il ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi spetta alle persone fisiche o giuridiche destinatarie della decisione oppure a quelle che la riguardano direttamente e individualmente. Il Tribunale esclude quindi un'interpretazione estensiva che cancelli il requisito dell'incidenza individuale, perché ciò sarebbe contra legem.
Carta dei diritti fondamentali: uguaglianza e tutela giurisdizionale effettiva
Sul piano dei diritti fondamentali, il Tribunale respinge l'eccezione di illegittimità. Quanto all'articolo 20 della Carta, la diversa disciplina tra i soggetti che possono accedere alla commissione dei ricorsi e quelli che possono solo proporre ricorso diretto al Tribunale è ritenuta giustificata dalla diversa intensità del legame con la decisione ACER: destinatari e soggetti individualmente interessati si trovano in una situazione non comparabile rispetto ai soggetti della terza ipotesi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. Quanto all'articolo 47 della Carta, la Corte afferma che la tutela giurisdizionale effettiva non è compromessa, perché per i soggetti non ammessi al ricorso amministrativo rimane comunque disponibile il ricorso diretto al Tribunale; le eventuali complicazioni procedurali o il rischio di ricorsi paralleli non sono sufficienti a dimostrare una violazione del diritto a un ricorso effettivo.
Primo motivo: incidenza individuale e qualità invocate da Uniper
Nel valutare il primo motivo, il Tribunale applica la giurisprudenza Plaumann. Uniper aveva fatto leva sulla propria partecipazione alle consultazioni, sulla sua posizione di operatore rilevante nel mercato tedesco dell'energia di bilanciamento e sull'incidenza economica negativa della decisione sui propri investimenti e sulla propria posizione concorrenziale. Il Tribunale ritiene però che tali elementi non bastino a distinguerla dalla generalità degli operatori del settore: la decisione colpiva tutti i fornitori di energia di bilanciamento che operavano sulle piattaforme PICASSO e MARI e Uniper non aveva dimostrato un rapporto di concorrenza con i destinatari-beneficiari della decisione né una lesione specificamente individualizzante. Le ulteriori circostanze invocate solo in sede giudiziale non possono essere prese in considerazione, perché non erano state dedotte con sufficiente chiarezza dinanzi alla commissione dei ricorsi.
Domanda subordinata: irricevibilità del ricorso diretto contro la decisione iniziale
Respinta la domanda principale, il Tribunale esamina la domanda subordinata di annullamento della decisione iniziale. Poiché Uniper poteva agire direttamente ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, il ricorso doveva essere proposto entro il termine di due mesi dalla pubblicazione o notifica, termine ormai spirato quando Uniper ha presentato il ricorso al Tribunale. Il Tribunale esclude anche l'errore scusabile: la decisione iniziale conteneva indicazioni sui mezzi di ricorso rivolte ai soli destinatari, e non vi era alcuna assicurazione precisa dell'ACER idonea a creare una confusione ammissibile. Né il tenore dell'articolo 29 del regolamento 2019/942 né le circostanze del caso giustificavano una deroga al termine di ricorso.
Esito e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Uniper alle spese. La pronuncia afferma in modo netto che, nel sistema ACER, la procedura interna dinanzi alla commissione dei ricorsi non si estende automaticamente a tutti i soggetti direttamente incisi da un atto regolamentare dell'Agenzia; per tali soggetti resta centrale il ricorso diretto al giudice dell'Unione, da esercitare però nei termini ordinari previsti dal TFUE.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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