Tribunale, Sentenza T-95/23
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 giugno 2025. — RWE Supply & Trading GmbH contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. — Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2017/2195 – Decisione dell’ACER sulla modifica della metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento – Imposizione di un limite di prezzo temporaneo – Ricorso proposto dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Condizioni e modalità specifiche di ricorso – Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 29 del regolamento (UE) 2019/942 – Irricevibilità per difetto di legittimazione ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi – Eccezione di illegittimità – Uguaglianza davanti alla legge e tutela giurisdizionale effettiva – Mancanza di incidenza individuale – Qualità o circostanze non dedotte – Termine di ricorso – Assenza di errore scusabile. — Causa T-95/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di RWE contro ACER. In via principale, conferma che RWE non poteva ricorrere dinanzi alla commissione dei ricorsi perché la decisione iniziale non la riguardava individualmente ai sensi dell’articolo 28 del regolamento 2019/942. In via subordinata, dichiara irricevibile il ricorso diretto contro la decisione ACER iniziale per tardività, escludendo l’errore scusabile. La sentenza chiarisce il rapporto tra rimedio amministrativo interno alle agenzie e accesso diretto al giudice dell’Unione per i soggetti direttamente, ma non individualmente, incisi da atti regolamentari dell’ACER.
Legittimazione a ricorrere dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER e accesso diretto al Tribunale contro una decisione ACER che fissa un limite temporaneo di prezzo per l’energia di bilanciamento.
La questione giuridica
Se l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 debba essere interpretato nel senso di consentire a una persona giuridica, direttamente interessata ma non individualmente interessata da una decisione dell’ACER, di adire la commissione dei ricorsi; se il rifiuto di tale accesso violi l’articolo 263, quarto comma, TFUE, il principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta e il principio di uguaglianza davanti alla legge di cui all’articolo 20 della Carta; e se, in subordine, la domanda di annullamento diretta della decisione ACER iniziale fosse tardiva o giustificata da errore scusabile.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, letto in combinato con l’articolo 29 dello stesso regolamento, non consente a una persona giuridica che sia soltanto direttamente interessata, ma non individualmente interessata, da una decisione dell’ACER di adire la commissione dei ricorsi; per tali soggetti resta invece esperibile il ricorso diretto ex articolo 263, quarto comma, TFUE dinanzi al Tribunale. La distinzione introdotta dal regolamento 2019/942 tra destinatari/interessati individualmente e soggetti della terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE non viola né l’uguaglianza davanti alla legge né la tutela giurisdizionale effettiva, perché si fonda su criteri oggettivi e lascia comunque aperto il ricorso diretto al giudice dell’Unione. Quanto alla domanda subordinata, il ricorso diretto contro la decisione iniziale è stato presentato tardivamente e non ricorreva alcun errore scusabile.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 263, quinto comma, TFUE
- articolo 263, sesto comma, TFUE
- articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942
- articolo 29 del regolamento (UE) 2019/942
- articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della commissione dei ricorsi
- articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/942
- articolo 14, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) 2019/942
- articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2195
- articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2195
- articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942
- articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2195
- articolo 10 del regolamento (UE) 2019/943
- articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- articoli 58 e 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Legittimazione al ricorso contro una decisione ACER e accesso al giudice dell’Unione
La causa è una sentenza del Tribunale in ricorso ex articolo 263 TFUE proposta da RWE Supply & Trading GmbH contro una decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER che aveva dichiarato irricevibile il ricorso amministrativo avverso una decisione ACER in materia di prezzo dell’energia di bilanciamento. In subordine, RWE chiedeva anche l’annullamento della decisione iniziale dell’ACER che aveva fissato un limite temporaneo di prezzo per gli scambi sulle piattaforme PICASSO e MARI.
Fatti e procedimento amministrativo interno
L’ACER aveva inizialmente adottato una metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento con un limite tecnico molto elevato, pari a circa EUR 99 999/MWh. Successivamente, su proposta dei TSO, era stata presentata una modifica volta a sostituire quel limite con uno di circa EUR 15 000/MWh. Dopo consultazione pubblica, l’ACER aveva adottato la decisione n. 03/2022, respingendo la proposta dei TSO ma mantenendo il vecchio limite tecnico, imponendo al contempo per 48 mesi un limite temporaneo di circa EUR 15 000/MWh per gli scambi sulle piattaforme europee PICASSO e MARI.
RWE aveva impugnato tale decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER. La commissione aveva però dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo che RWE non fosse legittimata ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, perché non era destinataria della decisione e non era individualmente interessata da essa.
Questioni giuridiche esaminate dal Tribunale
Il Tribunale ha affrontato tre profili principali:
- se l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 dovesse essere interpretato in modo conforme all’articolo 263, quarto comma, TFUE e ai diritti fondamentali, consentendo a RWE di adire la commissione dei ricorsi;
- se la disciplina del regolamento 2019/942 violasse il principio di uguaglianza davanti alla legge e la tutela giurisdizionale effettiva;
- se, in via subordinata, il ricorso diretto contro la decisione iniziale fosse comunque tempestivo o coperto da errore scusabile.
Normativa rilevante e quadro sistematico
La sentenza richiama in particolare:
- l’articolo 263 TFUE, soprattutto il quarto, quinto e sesto comma;
- gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942, che disciplinano rispettivamente il ricorso alla commissione dei ricorsi e il successivo accesso al giudice dell’Unione;
- il regolamento (UE) 2017/2195 sugli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico, in particolare gli articoli 10, 14 e 30;
- la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 20, 41, 47 e 16.
Il Tribunale sottolinea che l’articolo 28 del regolamento 2019/942 prevede un ricorso amministrativo interno per le decisioni dell’ACER prese nei confronti di una persona o che la riguardino direttamente e individualmente, mentre l’articolo 29 stabilisce che il ricorso al giudice dell’Unione è possibile solo dopo l’esaurimento di tale procedura interna.
Ragionamento sulla legittimazione dinanzi alla commissione dei ricorsi
Il Tribunale osserva anzitutto che la decisione iniziale dell’ACER costituisce un atto regolamentare che riguarda direttamente RWE e non comporta misure di esecuzione, quindi rientra nella terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Tuttavia, ciò non basta a riconoscere la legittimazione dinanzi alla commissione dei ricorsi, perché il testo dell’articolo 28, paragrafo 1, richiede espressamente, per i non destinatari, anche l’interesse individuale.
Il Tribunale rifiuta un’interpretazione conforme che cancellerebbe tale requisito, perché ciò sarebbe contra legem. Di conseguenza, la commissione dei ricorsi aveva correttamente escluso che RWE potesse ricorrere davanti ad essa soltanto in quanto direttamente interessata.
Esame dell’eccezione di illegittimità: uguaglianza e tutela giurisdizionale effettiva
Il Tribunale affronta poi l’eccezione di illegittimità implicita dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942. Esclude che la norma violi l’articolo 20 della Carta, perché la differenza di trattamento tra soggetti destinatari o individualmente interessati, da un lato, e soggetti che rientrano nella terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dall’altro, è giustificata da criteri oggettivi e dal diverso nesso che tali categorie hanno con l’atto dell’ACER.
Il Tribunale osserva inoltre che i soggetti come RWE non sono privati di tutela giurisdizionale effettiva, perché possono comunque adire direttamente il Tribunale ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Le difficoltà pratiche e le possibili sovrapposizioni procedurali non bastano a rendere il sistema incompatibile con l’articolo 47 della Carta.
Incidenza individuale e rigetto del primo motivo
Sul piano dell’incidenza individuale, il Tribunale applica il criterio classico derivante da Plaumann. RWE aveva invocato la propria presenza sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento, la rilevanza economica della propria posizione, la partecipazione alla consultazione pubblica e la circostanza di essere uno dei principali fornitori del settore.
Il Tribunale ritiene però che tali elementi non bastino a distinguerla dalla generalità degli operatori, perché la decisione iniziale si applica in modo obiettivo a tutti i fornitori che operano sulle piattaforme interessate. Né la partecipazione alla consultazione né il fatto di subire un impatto economico più intenso rispetto ad altri operatori sono sufficienti, in assenza di un rapporto di concorrenza specificamente individuato con i beneficiari della misura.
Il Tribunale precisa anche che non può prendere in considerazione elementi di fatto nuovi non dedotti con chiarezza dinanzi alla commissione dei ricorsi.
Irricevibilità del ricorso subordinato contro la decisione iniziale
Quanto alla domanda subordinata di annullamento della decisione iniziale, il Tribunale accoglie l’eccezione di tardività sollevata da ACER. Il termine di ricorso ex articolo 263, sesto comma, TFUE era decorso e RWE non poteva invocare un errore scusabile.
Il Tribunale ritiene infatti che le indicazioni sui mezzi di ricorso contenute nella decisione iniziale fossero rivolte ai soli destinatari, cioè ai TSO, e non potessero generare una confusione ammissibile in RWE. Inoltre, la lettura del regolamento 2019/942 in conformità con il diritto primario avrebbe dovuto far comprendere che RWE poteva agire direttamente dinanzi al Tribunale senza passare dalla commissione dei ricorsi.
Dispositivo e portata pratica
Il ricorso è stato respinto integralmente e RWE è stata condannata alle spese. La pronuncia è rilevante perché chiarisce che il sistema di ricorso interno dell’ACER non sostituisce il ricorso diretto ex articolo 263 TFUE per i soggetti che siano soltanto direttamente, ma non individualmente, interessati dagli atti regolamentari dell’Agenzia. Per tali soggetti, il rimedio corretto è l’azione diretta dinanzi al Tribunale, non il ricorso alla commissione dei ricorsi.
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